Language of document : ECLI:EU:F:2010:24

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)


15 aprile 2010


Causa F‑4/09

Jorge de Britto Patricio-Dias

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Assegnazione — Riassegnazione — Interesse del servizio — Corrispondenza tra il grado e il posto — Diritti della difesa — Motivazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. de Britto Patricio‑Dias chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (APN) dell’11 aprile 2008, che lo riassegna all’unità B.3 «Logistica, innovazione e co-modalità» della direzione generale «Energia e trasporti» della Commissione delle Comunità europee e, in secondo luogo, l’annullamento della decisione dell’APN del 21 ottobre 2008, recante rigetto del suo reclamo.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato all’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Organizzazione dei servizi — Assegnazione del personale — Riassegnazione — Potere discrezionale dell’amministrazione — Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

2.      Funzionari — Organizzazione dei servizi — Assegnazione del personale — Provvedimento di riassegnazione nell’interesse del servizio — Obbligo di motivazione — Insussistenza

3.      Funzionari — Decisione che arreca pregiudizio — Obbligo di motivazione — Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25)

1.      Benché lo Statuto non contempli il termine «riassegnazione», le decisioni di riassegnazione sono soggette, al pari dei trasferimenti interni, per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti e degli interessi legittimi dei funzionari interessati, alle regole dell’art. 7, n. 1, dello Statuto.

Le istituzioni dispongono, a tale titolo, di un ampio potere discrezionale nell’organizzare i loro servizi in funzione delle missioni loro affidate e nell’assegnare, ai fini di queste ultime, il personale a loro disposizione, a condizione, tuttavia, da un lato, che tale assegnazione avvenga nell’interesse del servizio e, dall’altro, che rispetti l’equivalenza tra il grado e il posto, mentre ciò che pensa, al riguardo, l’interessato è irrilevante.

Tenuto conto dell’ampiezza del potere discrezionale delle istituzioni nella valutazione dell’interesse del servizio, il sindacato del Tribunale in ordine al rispetto della condizione relativa all’interesse del servizio deve limitarsi alla questione se l’autorità che ha il potere di nomina si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

Inoltre, se è vero che l’amministrazione ha tutto l’interesse ad assegnare i funzionari in considerazione delle loro capacità particolari e delle loro preferenze personali, non per questo può essere loro riconosciuto il diritto di svolgere o di conservare funzioni particolari.

(v. punti 35-38 e 55)

Riferimento:

Corte: 22 ottobre 1981, causa 218/80, Kruse/Commissione (Racc. pag. 2417, punto 7), e 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione (Racc. pag. 1681, punto 6)

Tribunale di primo grado: 28 ottobre 2004, causa T‑76/03, Meister/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1477, punto 64); 7 febbraio 2007, causa T‑339/03, Clotuche/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑29 e II‑A‑2‑179, punti 35 e 47), e 7 febbraio 2007, cause riunite T‑118/04 e T‑134/04, Caló/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑37 e II‑A‑2‑253, punto 99)

Tribunale della funzione pubblica: 8 maggio 2008, causa F‑119/06, Kerstens/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑147 e II‑A‑1‑787, punti 84 e 98, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑266/08 P)

2.      Se un semplice provvedimento di organizzazione interna adottato nell’interesse del servizio, come un provvedimento di riassegnazione, non pregiudica la posizione statutaria di un funzionario o il principio di corrispondenza tra il grado ed il posto, l’amministrazione non è tenuta a motivarlo.

(v. punto 61)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Clotuche/Commissione, cit., punti 153 e 195; Caló/Commissione, cit., punti 126 e 142

3.      Una decisione è sufficientemente motivata qualora sia venuta in essere in un contesto che sia noto al funzionario interessato e che gli permetta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti. Ciò si verifica quando le circostanze in cui l’atto controverso è stato adottato, nonché le note di servizio e le altre comunicazioni che lo accompagnano, permettono di conoscere gli elementi essenziali che hanno guidato l’amministrazione nella sua decisione.

(v. punto 62)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 settembre 2005, causa T‑218/02, Napoli Buzzanca/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1221, punto 65)