Language of document : ECLI:EU:F:2008:24

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

25 febbraio 2008

Causa F‑85/07

Ana Anselmo e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Nomina – Inquadramento nel grado – Vincitori di un concorso interno – Fatto nuovo – Insussistenza – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Anselmo e altri dieci funzionari del Consiglio chiedono, in sostanza, l’annullamento delle decisioni del Consiglio con cui viene soppressa, all’atto della nomina degli interessati nella categoria B* o dopo tale nomina, l’anzianità di grado da essi acquisita nelle categorie C o D.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Anche se la disposizione sancita all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che appare manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura che si applica, in quanto tale, sin dalla data della sua entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, non si può affermare altrettanto quanto alle disposizioni sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, considerare manifestamente irricevibile un ricorso e che possono essere solo quelle vigenti alla data di presentazione del ricorso.

(v. punto 17)

2.      Un fatto è tale da riaprire i termini di ricorso solo alla duplice condizione di «modificare la situazione di diritto o di fatto» e di essere «idoneo a modificare in modo sostanziale la situazione di chi intende ottenere il riesame di una decisione divenuta definitiva».

Non può qualificarsi come fatto nuovo la pubblicazione da parte di un’istituzione di una comunicazione al personale che si limiti a ricordare la portata di disposizioni dello Statuto e di norme interne, senza nulla aggiungervi, e che non fa che confermare l’applicazione di norme che, senza tale comunicazione, sarebbero state, in ogni caso, applicate.

(v. punti 25 e 28)

Riferimento:

Corte: 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione (Racc. pag. 3401, punto 10)

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 1991, causa T‑58/89, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II‑77, punti 46‑48); 7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/Commissione (Racc. pag. II‑557, punto 51), e 3 ottobre 2006, causa T‑171/05, Nijs/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I-A-2-195 e II-A-2-999, punto 24)

Tribunale della funzione pubblica: 16 gennaio 2007, causa F‑92/05, Genette/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-1 e II-A-1-1, punto 61)