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Ricorso presentato il 5 maggio 2006 - Avanzata e a. / Commissione

(Causa F-48/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Eric Avanzata e altri (Beggent, Francia) [Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare i contratti di agente temporaneo dei ricorrenti, nella parte in cui determinano il loro gruppo di funzioni, il loro grado, il loro scatto e la loro retribuzione;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, assunti dalla Commissione in qualità di impiegati o di operai con contratto di diritto lussemburghese, contestano il proprio inquadramento e la propria retribuzione, determinati da detta istituzione in occasione della loro nomina quali agenti contrattuali assegnati all'Ufficio Infrastrutture e Logistica a Lussemburgo (UIL).

A sostegno del proprio ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 80 del Regime applicabile agli altri agenti (RAA), la violazione dell'art. 2 dell'allegato al RAA, l'illegittimità delle Disposizioni generali di esecuzione (DGE) di tali articoli nonché la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, di trasparenza e di corretta gestione.

I ricorrenti affermano innanzitutto che la convenuta avrebbe emanato le DGE senza aver prima acquisito il parere del comitato dello Statuto. Inoltre, le DGE non conterrebbero una descrizione precisa delle funzioni e delle mansioni di ciascun tipo di attività, il che comporterebbe l'impossibilità di verificare se i ricorrenti siano stati collocati in un gruppo di funzioni corrispondenti alle attività che essi svolgono, e se il loro grado sia stato determinato conformemente all'art. 80 del RAA. Inoltre, la convenuta non avrebbe dimostrato di avere effettivamente verificato la possibilità di riconoscere ai ricorrenti, come previsto dalle DGE, un grado aggiuntivo per tenere conto della reale situazione del mercato.

I ricorrenti sostengono infine di trovarsi nella medesima situazione del personale impiegato negli asili nido e nei doposcuola di Bruxelles, reclutato con la qualifica di agente contrattuale assegnato all'Ufficio Infrastrutture e Logistica di Bruxelles con la garanzia della conservazione della retribuzione. La convenuta non avrebbe indicato le ragioni per le quali una tale garanzia non è stata riconosciuta ai ricorrenti.

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