Language of document : ECLI:EU:F:2007:210

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

29 novembre 2007

Causa F‑52/06

Mike Pimlott

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale di Europol – Rinnovo di un contratto di agente di Europol – Art. 6 dello Statuto del personale di Europol – Durata massima dei contratti di assunzione degli agenti»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla creazione di un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale di Europol, con il quale il sig. Pimlott chiede, da una parte, l’annullamento della decisione di Europol 25 gennaio 2006 recante rigetto del suo reclamo e, dall’altra, la condanna di Europol ad accordargli il rinnovo del contratto per una durata di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione

(Convenzione Europol, art. 40, n. 3; Statuto del personale di Europol, artt. 92, n. 2, e 93, n. 1)

2.      Diritto comunitario – Interpretazione – Testi plurilingui

(Statuto del personale di Europol, art. 6)

1.      Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento i soli provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera sensibile, la situazione giuridica di quest’ultimo. Ciò non si verifica nel caso di una lettera di Europol che si limita a render nota l’intenzione dell’amministrazione di studiare la domanda di rinnovo del contratto di assunzione di un agente, senza che in tale fase sia stata ancora presa una decisione. Infatti, la semplice manifestazione di un’intenzione futura non può far sorgere, in capo all’interessato, diritti e obblighi che modifichino la sua sfera giuridica. Per contro, una lettera di tale amministrazione che porta a conoscenza dell’agente la sua decisione di proporgli un rinnovo del suo contratto per una certa durata, in quanto esclude la possibilità di rinnovare il contratto per una durata superiore, dev’essere considerata come un atto che arreca pregiudizio all’interessato contro cui spetta a quest’ultimo proporre un reclamo amministrativo, alle condizioni previste all’art. 92, n. 2, e all’art. 93 dello Statuto del personale di Europol, senza che egli debba attendere la firma del contratto.

(v. punti 48, 50, 52 e 53)

Riferimento:

Corte: 21 ottobre 1986, cause riunite 269/84 e 292/84, Fabbro e a./Commissione (Racc. pag. 2983, punti 10‑11); 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti (Racc. pag. 389, punto 6)

Tribunale di primo grado: 26 settembre 2002, causa T‑319/00, Borremans e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑905, punti 30‑33); 7 settembre 2005, causa T‑358/03, Krahl/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑993, punto 38)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2006, causa F‑47/06, Aimi e a./Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-165 e II-A-1-639, punto 58)

2.      La necessità di un’applicazione e, pertanto, di un’interpretazione uniformi delle disposizioni comunitarie esclude che un testo sia considerato isolatamente in una delle sue versioni imponendo, invece, che esso venga interpretato in relazione sia alla volontà reale del suo autore sia allo scopo perseguito da quest’ultimo, alla luce in particolare delle versioni redatte in tutte le lingue della Comunità. Qualora talune traduzioni di una disposizione a partire dalla sua lingua originale divergano dalle altre versioni linguistiche, esse non possono prevalere da sole contro queste ultime.

In applicazione di questo principio, l’art. 6 dello Statuto del personale di Europol, nella sua versione in vigore nel marzo 2001, va interpretato nel senso che la durata contrattuale massima è di sei anni (secondo trattino) o di otto anni (terzo trattino), compresa la durata del primo contratto.

(v. punti 61-63)

Riferimento:

Corte: 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder (Racc. pag. 419, punto 3); 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske (Racc. pag. 2717, punto 6), e 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. I‑4411, punto 15)

Tribunale di primo grado: 29 settembre 1999, causa T‑68/97, Neumann e Neumann-Schölles/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑1005, punto 79)