Language of document : ECLI:EU:F:2007:108

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

20 giugno 2007

Causa F‑51/06

Sabrina Tesoka

contro

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (FEACVT)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro – Dimissioni – Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni – Mancanza di una decisione che arreca pregiudizio – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui la sig.ra Tesoka chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della FEACVT 14 ottobre 2005 di rigetto delle sue domande dirette ad ottenere le indennità cui ella sostiene di aver diritto a seguito della cessazione del suo impiego in seno alla Fondazione nonché i documenti che le sono necessari per beneficiare della previdenza sociale nel suo paese di residenza e, dall’altra, il risarcimento dei danni.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 91; regolamento del Consiglio n. 1365/75, art. 17, n. 2; regolamento della Commissione n. 91/88)

2.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma

[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]

1.      Solo gli atti produttivi di effetti giuridici vincolanti tali da incidere, direttamente e individualmente, sugli interessi degli interessati modificandone in maniera sensibile la posizione giuridica possono essere considerati come arrecanti loro pregiudizio. Per giunta, taluni atti, anche se non incidono sugli interessi materiali o sul rango del funzionario interessato, possono essere considerati, tenuto conto della natura o della funzione di cui trattasi e delle circostanze, atti che arrecano pregiudizio se ledono gli interessi morali o le prospettive future dell’interessato.

Ciò non si verifica nel caso di una lettera del direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che esprime la sua impossibilità di accogliere la domanda di un ex agente temporaneo di revocare la propria decisione di rassegnare le dimissioni. Infatti tale lettera non incide sulla posizione statutaria dell’interessato, dato che tale posizione è stata effettivamente determinata dalla sua decisione di rassegnare le dimissioni, decisione che aveva avuto efficacia immediata.

Non modifica la posizione giuridica dell’interessato neppure il fatto che la Fondazione, nella stessa lettera, abbia spiegato che egli non aveva bisogno di documenti provenienti dall’amministrazione per iscriversi presso gli uffici del lavoro nazionali. Per giunta, tale spiegazione non può essere interpretata come un rifiuto dell’amministrazione di rilasciare tali documenti.

(v. punti 39-43)´

Riferimento:

Corte: 27 giugno 1973, causa 35/72, Kley/Commissione (Racc. pag. 679, punti 4 e 5); 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione (Racc. pag. 2539, punto 17); 3 dicembre 1992, causa C‑32/92 P, Moat/Commissione (Racc. pag. I‑6379, punto 9), e 10 gennaio 2006, causa C‑373/04 P, Commissione/Alvarez Moreno (Racc. pag. I‑1, punto 42)

2.      Non soddisfano i requisiti previsti all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado le conclusioni di annullamento di un ricorso proposto da un ex agente temporaneo dirette ad ottenere, senza alcuna specificazione e in termini imprecisi, tutte le indennità e tutti i vantaggi, vale a dire le prestazioni finanziarie cui l’interessato può aver diritto a seguito delle sue dimissioni.

(v. punti 49 e 50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 24 marzo 1993, causa T‑72/92, Benzler/Commissione (Racc. pag. II‑347, punti 16, 18 e 19)