Language of document : ECLI:EU:F:2008:137

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

5 novembre 2008

Causa F‑48/06

Eric Avanzata e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Inquadramento e retribuzione – Ex lavoratori subordinati di diritto lussemburghese»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Avanzata e altri 20 agenti contrattuali della Commissione chiedono l’annullamento delle decisioni del capo dell’unità del personale dell’Ufficio «Infrastrutture e logistica» a Lussemburgo con cui vengono fissate le loro condizioni di assunzione e, in particolare, il loro gruppo di funzioni, il loro grado, il loro scatto e la loro retribuzione.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Termine per la produzione delle prove – Art. 42 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica

[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 46, n. 1, primo comma, lett. d), 48, n. 1, e 66, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 39, n. 1, primo comma, lett. e), 42 e 58, n. 5)

2.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Omessa produzione dell’atto impugnato

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, nn. 3‑6)

3.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 117)

4.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Data di presentazione – Ricezione da parte dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 117)

5.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Applicabilità del titolo IV, relativo agli agenti contrattuali, non subordinata alla previa adozione della descrizione delle funzioni e attribuzioni di ciascun tipo di mansioni dei vari gruppi di funzioni di tali agenti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 80, nn. 2 e 3, e titolo IV; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

6.      Funzionari – Agenti contrattuali – Retribuzione – Compensazione della diminuzione di retribuzione subita dagli agenti precedentemente impiegati con status di diritto nazionale

(Regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 2, n. 2)

7.      Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale

(Statuto dei funzionari, art. 9, n. 3, primo comma)

1.      Ai sensi dell’art. 46, n. 1, primo comma, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, che è ripreso, in sostanza, dall’art. 39, n. 1, primo comma, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, i mezzi di prova devono, in linea di massima, essere proposti nel controricorso. Tuttavia, analogamente all’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, l’art. 42 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica prevede che le parti possano proporre ancora mezzi di prova sino alla fine dell’udienza, purché il ritardo nella presentazione di questi ultimi sia debitamente giustificato.

Tuttavia, la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova forniti a seguito di una prova contraria della controparte non sono interessati dalla regola di decadenza di cui all’art. 42 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. Infatti, tale disposizione riguarda le proposte di nuovi mezzi di prova e dev’essere letta alla luce dell’art. 58, n. 5, del detto regolamento che ricalca l’art. 66, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ai sensi del quale una parte può sempre fornire la prova contraria o presentare un ampliamento dei mezzi di prova.

Non costituiscono nuovi mezzi di prova, ma prove contrarie a quelle fornite dalla controparte, non soggette alla detta regola di decadenza, le copie di contratti di agente contrattuale il cui contenuto diverga da quello dei contratti comunicati dalla controparte.

(v. punti 33-38)

Riferimento:

Corte: 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punti 71 e 72)

Tribunale di primo grado: 28 settembre 1993, causa T‑84/92, Nielsen e Møller/CES (Racc. pag. II‑949, punto 39); 6 marzo 2001, causa T‑100/00, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑71 e II‑347, punto 19); 5 dicembre 2006, causa T‑303/02, Westfalen Gassen Nederland/Commissione (Racc. pag. II‑4567, punto 189), e 12 settembre 2007, causa T‑449/04, Commissione/Trends (Racc. pag. II‑106*, punto 59)

2.      Se, in forza dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, al ricorso dev’essere allegato, ove occorra, l’atto di cui è chiesto l’annullamento, né il detto Statuto né il detto regolamento di procedura prevedono che la mancata allegazione di tale atto comporti automaticamente l’irricevibilità del ricorso. Infatti, ai sensi dell’art. 44, n. 6, del detto regolamento di procedura, se il ricorso non è conforme agli obblighi prescritti dall’art. 44, nn. 3-5, dello stesso regolamento, il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso o produrre i documenti di cui alle dette disposizioni. In mancanza di regolarizzazione o di produzione di documenti, il Tribunale della funzione pubblica decide se l’inosservanza di tali condizioni comporti l’irricevibilità formale del ricorso.

Tuttavia, nel caso in cui il cancelliere non abbia chiesto al ricorrente di regolarizzare il suo ricorso o di produrre documenti mancanti, è giocoforza constatare che nessuna disposizione del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado osta a che il Tribunale della funzione pubblica proceda a misure di organizzazione del procedimento per ottenere la produzione del documento di cui trattasi. D’altro canto, dalle disposizioni dell’art. 44, n. 6, del detto regolamento di procedura non risulta che un ricorso debba essere dichiarato irricevibile per il solo motivo dell’inosservanza delle condizioni dell’art. 44, n. 4, dello stesso regolamento quando il ricorrente non è stato invitato a integrare il suo ricorso.

(v. punti 48-50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 agosto 2003, causa T‑158/03 R, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (Racc. pag. II‑3041, punto 44)

3.      Ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in forza dell’art. 117 del Regime applicabile agli altri agenti, un reclamo diretto contro un atto che arreca pregiudizio dev’essere presentato entro un termine di tre mesi che decorre dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di una misura a carattere individuale. Perché una decisione sia debitamente notificata ai sensi del detto art. 90, n. 2, occorre non soltanto che essa sia stata comunicata al suo destinatario, ma anche che quest’ultimo sia stato in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto.

Tuttavia, la presa di conoscenza, da parte di un agente contrattuale, del contenuto del suo contratto non è sufficiente a far decorrere il termine di tre mesi per presentare reclamo. Infatti, è a partire dalla firma che il contratto concluso tra un agente e un’istituzione dispiega i suoi effetti e, pertanto, la sua capacità di arrecare pregiudizio all’agente, a condizione che tutti gli elementi del contratto siano fissati.

(v. punti 59-62)

Riferimento:

Corte: 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/Commissione (Racc. pag. 1027, punto 10)

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2002, cause riunite T‑137/99 e T‑18/00, Martínez Páramo e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑639, punto 56); 14 febbraio 2005, causa T‑406/03, Ravailhe/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑79, punto 57), e 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punto 121)

Tribunale della funzione pubblica: 21 febbraio 2008, causa F‑60/05, Vande Velde/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 25), e 10 luglio 2008, causa F‑141/07, Maniscalco/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑0000 e II‑A‑1‑0000, punto 25)

4.      Trattandosi di determinare la data in cui un reclamo diretto contro un atto che arreca pregiudizio è stato presentato ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, sebbene il fatto che un’amministrazione apponga un timbro di registrazione su un documento inviatole non consenta di attribuire una data certa alla presentazione di tale documento, cionondimeno esso costituisce un mezzo, rientrante nella buona gestione amministrativa, tale da far presumere, sino a prova contraria, che il detto documento è pervenuto alla data indicata. In caso di contestazione, spetta al funzionario fornire ogni elemento di prova tale da invertire la presunzione conferita dal timbro di registrazione e da dimostrare così che il reclamo sia stato effettivamente presentato in data diversa.

(v. punto 67)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 maggio 2006, causa F‑3/05, Schmit/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑9 e II‑A‑1‑33, punti 29 e 30)

5.      Nessuna disposizione del Regime applicabile agli altri agenti o del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il Regime applicabile agli altri agenti, fa dipendere l’applicabilità del titolo IV di tale regime, relativo agli agenti contrattuali, e, in particolare, delle sue disposizioni relative alla loro assunzione, dall’adozione di una descrizione delle funzioni e delle attribuzioni prevista all’art. 80, n. 3, del detto regime.

Pertanto, non può essere validamente sostenuto che un’istituzione comunitaria ha violato il principio di buona gestione e di buona amministrazione non descrivendo con precisione, nelle sue disposizioni interne relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego degli agenti contrattuali, le attribuzioni di ciascun tipo di mansioni che caratterizza ciascuno dei gruppi di funzioni descritti all’art. 80, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti.

D’altro canto, per il fatto che le dette disposizioni interne non contengono alcuna descrizione delle attribuzioni ai sensi dell’art. 80, n. 3, del Regime applicabile agli altri agenti, non può farsi valere alcuna irregolarità procedurale derivante dalla mancata consultazione del comitato dello Statuto, quale prevista dallo stesso art. 80, n. 3.

(v. punti 89-93)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 19 ottobre 2006, causa F‑59/05, De Smedt/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑109 e II‑A‑1‑409, punto 52, confermata dal Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T‑415/06 P, De Smedt/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑0000 e II‑A‑2‑0000, punto 40)

6.      Risulta chiaramente dal tenore letterale dell’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti che il versamento di un supplemento di retribuzione, in caso di diminuzione di quest’ultima, dopo l’assunzione in qualità di agente contrattuale di un lavoratore precedentemente vincolato all’istituzione da un contratto di lavoro assoggettato al diritto dello Stato membro di occupazione, rispetto a quanto egli percepiva in quest’ultima qualità, rientra in una mera facoltà per l’istituzione. Per giunta, il detto art. 2, n. 2, lascia all’istituzione un ampio margine discrezionale per fissare l’importo supplementare nella misura in cui essa deve tener conto delle differenze esistenti tra la legislazione nazionale che si applicava in materia di fiscalità, sicurezza sociale e pensioni e le norme applicabili all’agente contrattuale.

(v. punto 101)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 5 luglio 2007, causa F‑24/06, Abarca Montiel e a./Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑0000 e II‑A‑1‑0000, punto 92); 5 luglio 2007, causa F‑25/06, Ider e a./Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑0000 e II‑A‑1‑0000, punto 92), e 5 luglio 2007, causa F‑26/06, Bertolete e a./Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑0000 e II‑A‑1‑0000, punto 80)

7.      Anche se l’art. 9, n. 3, primo comma, dello Statuto dispone che il comitato del personale rappresenti gli interessi del personale presso l’istituzione, assicuri un collegamento permanente tra quest’ultima e il personale e cooperi al buon funzionamento dei servizi permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni, tale disposizione non può essere intesa nel senso che crea, per l’istituzione, un obbligo di consultare il comitato del personale per tutti i provvedimenti adottati da tale istituzione in materia di funzionamento dei servizi.

(v. punti 115 e 116)