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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 7 gennaio 2019 – Procedimento penale a carico di RH

(Causa C-8/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Procedimento penale a carico di:

RH

Questioni pregiudiziali

1.    Se un’interpretazione della normativa nazionale, vale a dire l’articolo 489, paragrafo 2, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale), che obbliga il giudice del rinvio a pronunciarsi direttamente sulla legittimità di una detenzione cautelare nell’ambito di un procedimento penale anziché attendere di aver ottenuto una risposta da parte della Corte, sebbene tale giudice abbia inviato una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante la legittimità di tale detenzione, sia conforme all’articolo 267 TFUE e all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

In caso di risposta negativa alla prima questione

2.1    Se, alla luce dell’ultima frase del considerando 16 della direttiva 2016/343 1 , il giudice nazionale debba interpretare il proprio diritto nazionale nel senso che, prima di emettere una decisione di proroga della custodia cautelare, egli è tenuto “verificare che vi siano sufficienti prove a carico (...) tali da giustificare la decisione”.

2.2    Qualora il difensore dell’imputato contesti, in maniera argomentata e seria, proprio l’esistenza di “sufficienti prove a carico”, nell’ambito del controllo giurisdizionale della proroga della custodia cautelare, se il giudice nazionale sia tenuto a fornire una risposta, conformemente all’obbligo di prevedere un ricorso effettivo imposto dall’articolo 47, primo comma, della Carta.

2.3    Se il giudice nazionale violi l’articolo 4 della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 3, come interpretato nella sentenza Milev (C-310/18), qualora motivi la propria decisione in merito alla proroga della custodia cautelare in conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, e rilevi proprio l’esistenza di prove a sostegno dell’accusa che, per loro natura, siano “in grado di convincere un osservatore neutro e obiettivo che la persona in questione possa aver commesso il reato”, nonché all’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, in particolare pronunciandosi effettivamente e specificamente sulle obiezioni del difensore dell’imputato riguardanti la legittimità della custodia cautelare.

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1 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).