Language of document : ECLI:EU:T:2019:500

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

11 luglio 2019 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dell’imballaggio alimentare per vendita al dettaglio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Imputabilità del comportamento illecito – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Limite massimo dell’ammenda – Proporzionalità – Parità di trattamento – Capacità contributiva»

Nella causa T‑522/15,

CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, con sede in Reggio Emilia (Italia),

Coopbox group SpA, con sede in Reggio Emilia,

Poliemme Srl, con sede in Reggio Emilia,

Coopbox Hispania, SL, con sede in Lorca (Spagna),

Coopbox Eastern s. r. o., con sede in Nové Mesto nad Váhom (Slovacchia),

rappresentate da S. Bariatti ed E. Cucchiara, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da F. Jimeno Fernandez, A. Biolan e P. Rossi, successivamente da Jimeno Fernandez, Rossi e L. Malferrari, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, E. Bieliūnas (relatore) e A. Kornezov, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 ottobre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La prima ricorrente, CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, è una società a capo di un gruppo (in prosieguo: il «gruppo CCPL»). Essa esercita le proprie attività nel settore dell’imballaggio di alimenti freschi, nonché in altri settori quali l’energia, la gestione d’impianti e altri servizi. La seconda ricorrente, Coopbox group SpA, è una controllata indiretta della prima ricorrente e costituisce la capofila della divisione dell’imballaggio alimentare di quest’ultima. Le altre ricorrenti, ossia Poliemme Srl, Coopbox Hispania, SL, e Coopbox Eastern s. r. o., sono controllate da Coopbox group.

2        Il 18 marzo 2008 la società costituita dal gruppo la cui controllante è Linpac Group Ltd (in prosieguo: la «Linpac»), precisamente un gruppo specializzato nella fornitura di vari prodotti d’imballaggio alimentare, ha depositato presso la Commissione europea una domanda di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

3        Il 4 e il 6 giugno 2008 la Commissione ha compiuto, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ispezioni a sorpresa presso gli uffici di diverse società operanti nel settore degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio.

4        Dopo le ispezioni, sono state depositate sei domande di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione sulla cooperazione. Il 5 agosto 2008 le ricorrenti hanno presentato alla Commissione una domanda di immunità o, in subordine, di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi di detta comunicazione.

5        Il 21 settembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, che è stata notificata segnatamente alle ricorrenti. Un’audizione si è svolta dal 10 al 12 giugno 2013.

6        Il 24 giugno 2015 la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 4336 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

7        Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato che alcune società attive nel settore degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio avevano partecipato, nel corso di periodi compresi tra il 2000 e il 2008, a cinque distinte infrazioni. Le cinque infrazioni sono state delimitate in base all’area geografica servita, vale a dire l’Italia, l’Europa sudoccidentale (in prosieguo: l’«ESO»), l’Europa nordoccidentale, l’Europa centrale e orientale (in prosieguo: l’«ECO») e la Francia.

8        I prodotti interessati dalla decisione impugnata sono vassoi utilizzati per l’imballaggio di alimenti destinati alla vendita al dettaglio in polistirene e, per quanto attiene all’intesa nell’Europa nordoccidentale, vassoi in plastica in polipropilene rigido.

9        La presente causa riguarda soltanto tre delle cinque infrazioni menzionate al precedente punto 7, vale a dire le infrazioni in Italia, in ESO e in ECO.

10      Il dispositivo della decisione impugnata stabilisce quanto segue:

«Articolo 1

1. Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] partecipando, nei periodi indicati, ad una violazione unica e continuata, costituita da distinte e separate infrazioni, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio nel territorio dell’Italia:

(...)

f)      [Poliemme] dal 18 giugno 2002 al 29 maggio 2006, [Coopbox Group] [e] CCPL S.c., dal 18 giugno 2002 al 17 dicembre 2007.

2. Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] partecipando, nei periodi indicati, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nel territorio della Spagna, dall’inizio dell’infrazione, e nel territorio del Portogallo, a partire dall’8 giugno 2000 (“Europa sudoccidentale”):

(...)

c)      [Coopbox Hispania] dal 2 marzo 2000 al 13 febbraio 2008, CCPL S.c., dal 26 giugno 2002 al 13 febbraio 2008;

(...)

4. Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] partecipando, nei periodi indicati, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nei territori di Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia (“Europa centrale e orientale”):

(...)

c)      [Coopbox Eastern] dal 5 novembre 2004 al 24 settembre 2007, CCPL S.c. dall’8 dicembre 2004 al 24 settembre 2007;

(...)

Articolo 2

1. Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

(...)

f)      [Poliemme]: EUR 321 000;

g)      [Poliemme], [Coopbox Group] e CCPL S.c., in solido: EUR 10 382 000;

h)      [Coopbox Group] e CCPL S.c., in solido: EUR 11 434 000.

2. Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono inflitte le seguenti ammende:

(...)

d)      [Coopbox Hispania] e CCPL S.c., in solido: EUR 9 660 000;

e)      [Coopbox Hispania]: EUR 1 295 000;

(...)

4. Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, sono inflitte le seguenti ammende:

(...)

c)      [Coopbox Eastern] e CCPL S.c., in solido: EUR 591 000;

d)      [Coopbox Eastern]: EUR 11 000;

(...)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2015, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

12      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2015, le ricorrenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata nella parte in cui essa impone loro l’obbligo di fornire una garanzia bancaria o di effettuare il pagamento provvisorio dell’importo delle ammende quale condizione per evitare la riscossione immediata di detto importo.

13      Con ordinanza del 15 dicembre 2015, CCPL e a./Commissione (T‑522/15 R, EU:T:2015:1012), il presidente del Tribunale ha sospeso, a talune condizioni, l’obbligo delle ricorrenti di costituire una garanzia bancaria a favore della Commissione al fine di evitare l’immediata riscossione delle ammende che sono state inflitte loro dalla decisione impugnata.

14      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del suo regolamento di procedura, esso ha invitato le ricorrenti, da un lato, a rispondere a un quesito scritto e, dall’altro, a produrre un documento. Le ricorrenti hanno risposto al quesito scritto e hanno prodotto il documento richiesto.

15      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 10 ottobre 2017.

16      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare le ammende a esse inflitte nella decisione impugnata;

–        in subordine, ridurre l’importo di dette ammende;

–        condannare la Commissione alle spese.

17      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere tutte le domande delle ricorrenti;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

18      Nell’ambito del ricorso, le ricorrenti contestano le modalità di calcolo delle ammende inflitte dalla Commissione attraverso i cinque motivi seguenti:

–        un «difetto d’istruttoria e di motivazione» della decisione impugnata per quanto riguarda l’attuazione delle intese;

–        una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nella fissazione del valore delle vendite ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende inflitte;

–        una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, derivante dalle modalità di applicazione del limite del 10%;

–        una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella fissazione dell’importo delle ammende, a causa della mancata presa in considerazione della situazione di crisi del settore;

–        una «violazione (...) dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE», in quanto la Commissione non ha tenuto conto adeguatamente della reale capacità contributiva del gruppo CCPL.

 Sul primo motivo, vertente su un «difetto d’istruttoria e di motivazione» della decisione impugnata per quanto riguarda l’attuazione delle intese

19      Le ricorrenti contestano alla Commissione di aver considerato, nella decisione impugnata, che gli accordi anticoncorrenziali in questione erano stati attuati spesso.

20      A tale riguardo, le ricorrenti sostengono, anzitutto, che numerosi documenti contenuti nel fascicolo amministrativo dimostrano che le imprese partecipanti alle intese in questione non hanno sempre applicato gli accordi conclusi durante le riunioni loro addebitate. Secondo loro, le relazioni tra dette imprese, caratterizzate da una mancanza di fiducia e da una certa animosità, hanno portato alla violazione ripetuta dei comportamenti concordati.

21      Inoltre, le ricorrenti affermano che il funzionamento delle intese in questione è stato ostacolato anche dalla particolare struttura della domanda che, in larghissima parte, è costituita da operatori della grande distribuzione e da grandi clienti industriali.

22      Infine, secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la mancata applicazione degli accordi, ai sensi del paragrafo 22 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), o l’esistenza di circostanze attenuanti, ai sensi del paragrafo 29 di detti orientamenti.

23      La Commissione contesta tali argomenti.

24      In via preliminare, occorre osservare che, a differenza di quanto potrebbe suggerire la formulazione del primo motivo, in particolare il riferimento a un eccesso di potere per «difetto d’istruttoria e di motivazione», le ricorrenti contestano, in sostanza, l’affermazione nella decisione impugnata secondo cui le intese in questione sono state attuate. Esse sostengono così che la Commissione avrebbe dovuto tener conto della mancata attuazione di dette intese o riducendo il coefficiente di gravità oppure prendendo in considerazione tale elemento quale circostanza attenuante.

25      In risposta ai quesiti a tal riguardo del Tribunale nel corso dell’udienza, le ricorrenti hanno risposto che, con il primo motivo, esse sostenevano, essenzialmente, che la Commissione aveva sopravvalutato il ruolo della seconda ricorrente nelle intese in questione e che essa avrebbe dovuto prendere in considerazione, al momento della valutazione della gravità, la partecipazione graduata dei vari partecipanti a dette intese.

26      A tal riguardo, si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese e alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni degli articoli 101 o 102 TFUE.

27      A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

28      La Corte ha giudicato che il Tribunale ha correttamente ritenuto che la Commissione può prendere in considerazione la gravità relativa della partecipazione di un’impresa a un’infrazione, e le circostanze particolari del caso, o al momento della valutazione della gravità dell’infrazione, oppure al momento dell’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑446/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 103).

29      I paragrafi da 19 a 23 degli orientamenti del 2006 prevedono quanto segue:

«19. L’importo di base dell’ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione.

20. La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

21. In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite.

22. Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.

23. Per la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti».

30      Infine, per quanto attiene all’asserita violazione del principio di proporzionalità, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, tale principio esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, C‑180/96, EU:C:1998:192, punto 96).

31      Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla Commissione per sanzionare le violazioni delle norme sulla concorrenza, l’applicazione del principio di proporzionalità comporta che le ammende non devono essere sproporzionate riguardo agli obiettivi perseguiti, vale a dire riguardo al rispetto di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza deve essere commisurata all’infrazione, valutata nel suo complesso, tenendo conto, segnatamente, della gravità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2007, Prym e Prym Consumer/Commissione, T‑30/05, non pubblicata, EU:T:2007:267, punto 224 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, detto principio implica che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare, al riguardo, tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione T‑43/02, EU:T:2006:270, punto 228, e del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T‑446/05, EU:T:2010:165, punto 171).

32      Per quanto attiene ai cartelli, considerati come le infrazioni più gravi, il Tribunale ha giudicato, dopo aver rammentato che, in forza del paragrafo 23 degli orientamenti del 2006, la proporzione del valore delle vendite considerata si situerà «sui valori più alti previsti», che la percentuale dovrebbe essere superiore almeno al 15% (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Ziegler/Commissione, T‑199/08, EU:C:2011:285, punto 141).

33      Nel caso di specie, per giustificare la determinazione di un coefficiente di gravità del 16% la Commissione ha rilevato, ai punti 1026 e 1027 della decisione impugnata, da un lato, che le prassi di fissazione dei prezzi erano, a motivo della loro stessa natura, tra le più gravi restrizioni alla concorrenza e, dall’altro, che le intese in questione, ossia l’infrazione commessa in Italia, quella commessa nell’ESO e quella commessa nell’ECO, avevano carattere poliedrico.

34      Ai punti 1026 e da 1030 a 1033 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato di aver preso altresì in considerazione la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate per ciascuna infrazione, l’estensione geografica di ciascuna infrazione e la misura in cui ciascuna infrazione è stata attuata. Tuttavia, essa ha ritenuto appropriato non prendere in considerazione tali fattori per aumentare o diminuire il coefficiente di gravità.

35      Pertanto, nei limiti in cui un coefficiente di gravità del 16% costituisce un coefficiente situato all’inizio del margine alto della forcella stabilita al paragrafo 21 degli orientamenti del 2006, che va dallo 0 al 30%, e rispecchia l’importanza della gravità delle infrazioni in questione, si deve giudicare che la Commissione non è incorsa in errori di valutazione né in una violazione del principio di proporzionalità nell’adottare, nel caso di specie, un siffatto coefficiente di gravità.

36      Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti che le ricorrenti sollevano nell’ambito del primo motivo.

37      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente su un difetto di motivazione relativo all’affermazione della Commissione afferente all’attuazione delle intese in questione, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall’atto possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 9 settembre 2015, Philips/Commissione, T‑92/13, non pubblicata, EU:C:2015:605, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).

38      Nel caso di specie, si deve osservare che, al punto 1032 della decisione impugnata, dal titolo «Attuazione», la Commissione ha formulato la conclusione secondo cui «[c]ome risulta dal punto 804 [di detta decisione], gli accordi anticoncorrenziali in relazione a ciascuno dei cinque cartelli distinti sono spesso stati attuati», «[g]li accordi attuati non sono tuttavia tali da giustificare un aumento del coefficiente di gravità», e «l’asserita mancanza di attuazione degli accordi di cartello, di effetti sugli scambi e di consapevolezza o partecipazione invocata relativamente ad alcune condotte non giustifica la riduzione dei coefficienti di gravità». Al punto 804 di tale decisione, essa ha rinviato ai punti specifici relativi a ciascuna infrazione per dimostrare che le imprese interessate avevano spesso attuato l’aumento dei prezzi concordato.

39      La Commissione ha quindi esposto in forma chiara e inequivocabile i motivi per i quali ha affermato, al punto 1032 della decisione impugnata, che [gli accordi concorrenziali in relazione a] «ciascuno dei cinque cartelli distinti sono spesso stati attuati».

40      Pertanto, la decisione impugnata è sufficientemente motivata a tal riguardo e le ricorrenti sono quindi state in grado di comprendere il ragionamento della Commissione.

41      In ogni caso, da un lato, occorre osservare che la Commissione afferma che gli accordi anticoncorrenziali sono stati attuati spesso. Dall’altro, le ricorrenti non contestano che, in talune circostanze, le parti hanno dato seguito agli accordi. È pertanto pacifico tra le parti che gli accordi sono stati attuati almeno a più riprese.

42      Inoltre, l’affermazione della Commissione, al punto 1032 della decisione impugnata, sull’attuazione degli accordi anticoncorrenziali ha una portata limitata. Infatti, tale constatazione non si è tradotta in un aumento del coefficiente di gravità.

43      In secondo luogo, si devono respingere gli argomenti delle ricorrenti con cui esse cercano di dimostrare che le condotte anticoncorrenziali sono sostanzialmente rimaste inattuate e che tale circostanza ha attenuato la gravità delle infrazioni loro ascrivibili. In tale contesto, occorre altresì respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui le intese in questione sono state ostacolate dalla particolare struttura della domanda, costituita in larghissima parte da operatori della grande distribuzione e da grandi clienti industriali, la quale avrebbe consentito solo l’attuazione limitata di detti accordi, cosa che avrebbe attenuato la gravità di dette infrazioni.

44      Infatti, occorre rammentare come dalla giurisprudenza emerga che la circostanza che un’impresa, di cui sia dimostrata la partecipazione a una concertazione con i suoi concorrenti, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento che deve essere preso in considerazione alla stregua di circostanza attenuante, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere (v. sentenza del 20 marzo 2014, Faci/Commissione, T‑46/10, non pubblicata, EU:C:2014:138, punto 200 e giurisprudenza ivi citata).

45      In terzo luogo, per quanto attiene all’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto ridurre l’importo delle ammende che sono state inflitte loro a motivo di circostanze attenuanti vertenti su un’asserita mancata attuazione delle condotte anticoncorrenziali, esso deve essere respinto.

46      Secondo una costante giurisprudenza, la concessione di una riduzione dell’importo di base dell’ammenda per circostanze attenuanti è necessariamente connessa alle circostanze del caso di specie, che possono indurre la Commissione a escludere che un’impresa partecipante ad un accordo illecito possa avvalersene. Infatti, il riconoscimento del beneficio di una circostanza attenuante, in situazioni in cui un’impresa sia partecipe di un accordo manifestamente illecito, di cui sapesse o non potesse ignorare che costituiva un’infrazione, non può avere come conseguenza quella di privare l’ammenda inflitta del suo effetto dissuasivo e di pregiudicare l’efficacia pratica dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE [v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, Panasonic e MT Picture Display/Commissione, T‑82/13, EU:T:2015:612, punto 173 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

47      Nel caso di specie, per quanto attiene all’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione l’asserita mancata attuazione delle intese in questione, si deve rammentare, innanzitutto, che le ricorrenti non contestano la loro partecipazione a dette intese. Orbene, la Corte ha giudicato che la natura propria dell’infrazione può essere sufficiente affinché sia qualificata come «molto grave», e questo a prescindere dal suo impatto concreto sul mercato e dalla sua estensione geografica (sentenza del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P, EU:C:2009:576, punto 103).

48      Occorre poi osservare che le ricorrenti non hanno dimostrato di essersi pubblicamente discostate dall’intesa né, a fortiori, di aver turbato il buon funzionamento di quest’ultima, requisito che è tuttavia stabilito dalla giurisprudenza al fine di riconoscere una mancata attuazione che giustifichi una riduzione dell’importo dell’ammenda per circostanze attenuanti. Inoltre, esse stesse riconoscono che, in talune circostanze, le parti «hanno dato seguito agli accordi» (v. punto 41 supra). Infatti, secondo la giurisprudenza, la Commissione è tenuta a riconoscere l’esistenza di una circostanza attenuante per il fatto della mancata attuazione di un’intesa solo se l’impresa, che fa valere tale circostanza, può dimostrare di essersi opposta chiaramente e considerevolmente all’attuazione di tale intesa, al punto da aver perturbato il funzionamento stesso di quest’ultima e di non aver aderito in apparenza all’accordo né, con ciò, istigato altre imprese ad attuare l’intesa in questione. Il fatto che un’impresa, di cui sia dimostrata la partecipazione a una concertazione con i suoi concorrenti, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento che deve essere preso in considerazione, alla stregua di circostanza attenuante, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere [v. sentenze del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, non pubblicata, EU:T:2012:48, punto 248 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 settembre 2015, Panasonic e MT Picture Display/Commissione, T‑82/13, EU:T:2015:612, punto 178 (non pubblicato)].

49      Infine, le ricorrenti non spiegano in che modo la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità nel rifiutare di concedere loro il beneficio di una circostanza attenuante.

50      Di conseguenza, la Commissione poteva giustamente ritenere, tenuto conto dell’insieme di tali elementi, che il beneficio di circostanze attenuanti non fosse giustificato.

51      In quarto luogo, per quanto attiene agli argomenti delle ricorrenti vertenti sull’analisi della decisione C(2012) 4313 final della Commissione, del 27 giugno 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (AT.39611 – Prodotti per la gestione dell’acqua), è sufficiente rammentare che la Corte ha giudicato in diverse occasioni che la precedente prassi decisionale della Commissione non funge da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi hanno un carattere indicativo dell’esistenza di discriminazioni (sentenza del 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04, EU:C:2006:594, punto 205).

52      Da quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nella fissazione del valore delle vendite ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende inflitte

53      Le ricorrenti ritengono che, date le caratteristiche specifiche del caso in questione, la Commissione avrebbe dovuto disapplicare il criterio generale previsto dal paragrafo 13 degli orientamenti del 2006 in sede di fissazione del valore delle vendite ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende inflitte. A loro avviso, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare una media del valore della somma delle vendite effettive dei prodotti interessati dalle infrazioni commesse dalle imprese partecipanti alle intese in ciascuna area geografica interessata per il periodo di partecipazione effettiva all’infrazione.

54      Le ricorrenti affermano che la complessità della fattispecie ha come conseguenza che il criterio di cui al paragrafo 13 degli orientamenti del 2006 dà luogo all’applicazione di ammende sproporzionate o, comunque, non coerenti per tutti i destinatari della decisione impugnata.

55      Da un lato, le intese di cui trattasi sarebbero caratterizzate da un ambito geografico esteso a più regioni, da una partecipazione variabile dei partecipanti ai comportamenti avvenuti nelle diverse aree geografiche in questione, da una durata complessiva piuttosto lunga, con differenze nei tempi di «inizio» e «fine» dei comportamenti censurati in ciascuna delle aree geografiche considerate e della partecipazione delle imprese a tali comportamenti.

56      Dall’altro lato, le vendite dei prodotti del settore degli imballaggi alimentari effettuate dalle imprese partecipanti alle intese di cui trattasi e, in particolare, dalla seconda ricorrente, sarebbero aumentate esponenzialmente raggiungendo, nel 2007, un valore che non sarebbe stato rappresentativo delle vendite realizzate nell’intero periodo dell’infrazione.

57      Inoltre, le ricorrenti contestano alla Commissione di aver utilizzato una logica arbitraria e non comprendono per quale ragione il criterio da esse invocato, consistente nel fissare l’importo di base dell’ammenda in funzione del valore medio delle vendite durante i periodi delle infrazioni, sia stato applicato all’infrazione riguardante la Francia, e non alle intese alle quali esse hanno partecipato, per il semplice motivo che l’infrazione riguardante la Francia è durata meno di un anno.

58      La Commissione contesta tale argomentazione.

59      A tal riguardo, occorre ricordare che, per quanto attiene al periodo da prendere in considerazione per determinare il valore delle vendite utilizzato per il calcolo dell’ammenda, il paragrafo 13 degli orientamenti del 2006 prevede quanto segue:

«Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o [dei] servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). In linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione».

60      Si deve altresì rammentare che il paragrafo 13 degli orientamenti del 2006 ha l’obiettivo di assumere quale base iniziale per il calcolo dell’ammenda inflitta a un’impresa un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione e il peso di tale impresa nella stessa (sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 76).

61      Inoltre, qualora ci si debba fondare sul fatturato delle imprese coinvolte in una medesima infrazione al fine di determinare i rapporti tra le ammende da infliggere, è opportuno delimitare il periodo da prendere in considerazione in modo tale che le cifre ottenute siano il più possibile paragonabili (sentenza del 30 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, T‑175/05, non pubblicata, EU:C:2009:369, punto 142).

62      Inoltre, occorre rilevare che il valore delle vendite è utilizzato quale parametro per valutare l’importanza economica dell’infrazione non solo in quanto costituisce l’elemento più idoneo per riflettere l’importanza economica di tale infrazione, nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato, ma anche in quanto si tratta di un criterio obiettivo di facile applicazione. Quest’ultima qualità del valore delle vendite rende l’azione della Commissione più prevedibile per le imprese e consente loro di valutare la rilevanza dell’importo di un’ammenda alla quale si espongono quando decidono di partecipare a un’intesa illecita. L’utilizzo del criterio del valore delle vendite al paragrafo 13 degli orientamenti del 2006 persegue quindi, in particolare, un obiettivo di dissuasione generale (v. sentenza del 29 febbraio 2016, Schenker/Commissione, T‑265/12, EU:T:2016:111, punto 291 e giurisprudenza ivi citata).

63      Nella fattispecie, le ricorrenti sostengono essenzialmente che, tenuto conto del fatto che le vendite dei prodotti in relazione con le infrazioni contestate sono aumentate esponenzialmente nelle tre regioni coperte da dette infrazioni, la Commissione ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nel prendere in considerazione il valore delle vendite nel corso dell’ultimo anno intero in cui esse hanno partecipato a ciascuna di tali infrazioni. A sostegno della loro argomentazione, esse affermano che, in primo luogo, per quanto attiene all’infrazione in Italia dal 2002 al 2007, le loro vendite dei prodotti in questiono sono aumentate di circa il 30%, in secondo luogo, per quanto attiene all’infrazione nell’ESO dal 2000 al 2007, le loro vendite sono aumentate di oltre il 256% e, in terzo luogo, per quanto attiene all’infrazione nell’ECO dal 2004 al 2007, le loro vendite sono aumentate di oltre il 30%.

64      A tal riguardo, innanzitutto, occorre osservare che le percentuali di aumento delle vendite tra l’inizio e la fine di ogni periodo d’infrazione coprono un periodo abbastanza lungo. Pertanto, anche se l’aumento delle vendite invocato dalle ricorrenti sembra, in alcuni casi, abbastanza importante, tale aumento progressivo nel corso degli anni non costituisce, in mancanza di altre informazioni, un aumento annuale eccezionale.

65      Peraltro, la crescita del valore delle vendite invocata dalle ricorrenti è avvenuta durante il periodo di partecipazione alle infrazioni in questione, il che può essere il corollario tipico di un’intesa di cui uno degli obiettivi principali era l’aumento dei prezzi dei prodotti interessati (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2014, RWE e RWE Dea/Commissione, T‑543/08, EU:C:2014:627, punto 222).

66      Inoltre, come sostiene la Commissione, l’aumento delle vendite non ha riguardato allo stesso modo tutte le imprese interessate, il che non è contestato dalle ricorrenti.

67      In aggiunta, conformemente alla giurisprudenza, l’utilizzazione di un anno di riferimento comune per tutte le imprese che hanno partecipato alla medesima infrazione permette, in via di principio, di determinare le ammende in maniera uniforme nel rispetto del principio di uguaglianza, valutando al tempo stesso l’entità dell’infrazione commessa in funzione della realtà economica quale essa si presentava durante il periodo rilevante (sentenze del 2 ottobre 2003, Aristrain/Commissione, C‑196/99 P, EU:C:2003:529, punto 129, e del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione, T‑76/06, non pubblicata, EU:C:2011:672, punto 112).

68      Per di più, occorre ricordare che una determinata impresa può esigere che la Commissione si fondi, nei suoi confronti, su un periodo diverso da quello generalmente preso in considerazione soltanto a condizione che dimostri che il fatturato da essa realizzato in quest’ultimo periodo non è, per motivi specificamente connessi alla sua situazione, rappresentativo delle sue effettive dimensioni e della sua potenza economica né dell’entità dell’infrazione da essa commessa (sentenza del 14 maggio 1998, Fiskeby Board/Commissione, T‑319/94, EU:C:1998:95, punto 42).

69      Orbene, nella fattispecie, le ricorrenti non avevano fornito una prova sufficiente per dimostrare che l’ultimo anno intero della loro partecipazione a ciascuna delle infrazioni in questione, preso in considerazione dalla Commissione come anno di riferimento, non rifletteva l’importanza economica delle infrazioni in questione e il loro peso nell’ambito di queste ultime.

70      Infine, per quanto attiene agli argomenti delle ricorrenti riguardanti l’infrazione in Francia, dalla decisione impugnata emerge che la Commissione ha determinato il valore delle vendite con riferimento alle vendite annuali medie, dato che la durata dell’infrazione in Francia non era abbastanza lunga da comprendere un «esercizio completo» che potesse essere identificato come ultimo anno di partecipazione all’infrazione, conformemente al paragrafo 13 degli orientamenti del 2006. Pertanto, era giustificato discostarsi dalle regole previste da detto paragrafo nel caso dell’infrazione in Francia.

71      In tali circostanze, si deve constatare che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che, fissando l’anno di riferimento per la determinazione dell’importo delle vendite da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende, la Commissione ha violato i principi di proporzionalità o di parità di trattamento.

72      Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003

73      Le ricorrenti contestano le modalità di applicazione, nella decisione impugnata, del limite massimo del 10% del fatturato di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

74      In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non si sarebbe potuta basare sulla presunzione di esercizio effettivo d’influenza determinante in quanto, da una parte, CCPL SpA, la società intermediaria, non è stata ritenuta responsabile dei comportamenti della seconda ricorrente nella decisione impugnata e, dall’altra parte, la prima ricorrente ha detenuto una partecipazione del 93,864% di CCPL SpA per un certo periodo. Inoltre, la prima ricorrente non dovrebbe essere ritenuta responsabile per i comportamenti della seconda ricorrente, poiché essa non esercitava alcun ruolo attivo nella gestione corrente di questa e delle altre tre società che quest’ultima controllava.

75      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore per non aver dedotto dal fatturato complessivo della prima ricorrente per il 2014, utilizzato quale base per il calcolo del limite massimo legale dell’ammenda fissato al 10% del fatturato totale, le vendite generate dalle società del ramo «Energia», ramo del gruppo CCPL del quale la prima ricorrente non deteneva più il controllo al momento dell’adozione della decisione impugnata. Infatti, detto ramo sarebbe stato ceduto in affitto il 27 aprile 2015 e sarebbe stato destinato a essere venduto in seguito. Pertanto, secondo le ricorrenti, le vendite per il 2014 di tale ramo potevano essere dedotte conformemente a una norma contabile internazionale.

76      In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, in ossequio al principio di proporzionalità, la Commissione, ai fini della determinazione del fatturato complessivo per l’applicazione del limite massimo del 10%, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il fatturato consolidato del gruppo CCPL non era indicativo del potere reale di mercato, poiché tale valore era alterato, nella sua sostanza, dall’apporto di un segmento di attività rilevantissimo per fatturato ma praticamente trascurabile in termini di contribuzione ai risultati di detto gruppo. Infatti, benché il ramo «Energia» di tale gruppo rappresenti oltre il 66% in termini di fatturato, esso occupa appena il 4% dei dipendenti del gruppo in questione e contribuisce agli utili del medesimo gruppo per appena il 9%.

77      La Commissione contesta tale argomentazione.

78      Si deve osservare che tale motivo può essere suddiviso in tre parti vertenti, la prima, sull’assenza di responsabilità della controllante del gruppo CCPL e sulla violazione della presunzione di effettivo esercizio di un’influenza determinante, la seconda, sull’obbligo di escludere il fatturato delle società del ramo «Energia» di detto gruppo ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e, la terza, sulla violazione del principio di proporzionalità.

 Sull’assenza di responsabilità della controllante del gruppo CCPL e sulla violazione della presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante

79      Occorre innanzitutto rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione d’impresa abbraccia qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detto ente e dalle sue modalità di finanziamento. A tal riguardo, la Corte ha precisato, da un lato, che la nozione d’impresa, collocata in detto contesto, dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica anche se, dal punto di vista giuridico, tale unità economica è costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro, che tale ente economico, laddove violi le norme in materia di concorrenza, è tenuto, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

80      Inoltre, da una costante giurisprudenza risulta che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

81      Infatti, in una situazione del genere, atteso che la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la Commissione può emanare una decisione che infligge ammende alla società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). In altri termini, non è necessariamente una relazione d’istigazione relativa all’infrazione tra la società controllante e la controllata né, a maggior ragione, un coinvolgimento della prima in detta infrazione che consente alla Commissione di indirizzare alla società controllante la decisione che impone ammende, ma il fatto che le società di cui trattasi costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 88).

82      Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione europea in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di tale controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente una siffatta influenza (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

83      Pertanto, è sufficiente che la Commissione dimostri che la totalità del capitale di una controllata è detenuta dalla sua controllante per presumere che quest’ultima esercita effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che detta società controllante, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

84      Peraltro, è stato giudicato che la presunzione di cui al precedente punto 82 si applica altresì allorché la società controllante detiene il capitale della propria controllata, non direttamente, ma tramite altre società (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punto 86, e del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione, T‑45/10, non pubblicata, EU:T:2015:507, punto 142).

85      Inoltre, la presunzione di cui al precedente punto 82 si fonda sulla constatazione secondo la quale, da un lato, salvo circostanze del tutto eccezionali, una società che detiene la totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa sola parte di capitale, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, d’altro lato, la mancanza di esercizio effettivo di tale potere d’ingerenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera dei soggetti contro cui detta presunzione opera. Ciò premesso, se per una parte interessata fosse sufficiente confutare tale presunzione avanzando semplici affermazioni non comprovate, la presunzione stessa sarebbe ampiamente privata della sua utilità (sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punti 60 e 61).

86      Per confutare la presunzione di cui al precedente punto 82, una società controllante, nell’ambito di ricorsi avverso una decisione della Commissione, deve sottoporre alla valutazione del giudice dell’Unione ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra la stessa e la sua controllata, idonei a dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica unica (v. sentenza del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

87      Nella fattispecie, la Commissione ha constatato, ai punti 848, 874 e 932 della decisione impugnata, che la prima ricorrente era la società capogruppo di CCPL per tutta la durata delle infrazioni. La sua partecipazione diretta o indiretta in una o più enti della seconda ricorrente partecipante direttamente all’infrazione era pari al 100%, con un breve periodo di minore partecipazione della quarta ricorrente all’infrazione nell’ESO, fino al 18 aprile 2006, successivamente del 93,864% tra il 18 aprile 2006 e la fine di dette infrazioni. Il 18 aprile 2006 è stato proposto agli azionisti della prima ricorrente di acquistare azioni nella società intermedia CCPL SpA. Pertanto, dal 18 aprile 2006 sino alla fine di dette infrazioni, le quote restanti di CCPL SpA erano detenute da dieci azionisti che possedevano ciascuno tra lo 0,18% e l’1,82% del capitale sociale di detta società.

88      Ai punti 849, 879 e 935 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che una partecipazione pari al 93,864% fosse sufficiente per presumere che una società controllante esercitasse un’influenza decisiva sulla condotta della controllata. Essa ha tuttavia precisato che, benché a suo avviso la presunzione d’influenza decisiva fosse sufficiente per stabilire la responsabilità degli enti interessati, tenendo conto segnatamente degli argomenti addotti dalla prima ricorrente e della complessità della struttura societaria, tale presunzione era rafforzata dall’analisi dei vincoli giuridici, personali ed economici esistenti tra gli enti facenti parte dell’impresa interessata.

89      Le ricorrenti sostengono, essenzialmente, che la responsabilità della prima ricorrente non può essere accolta. A loro avviso, la Commissione non può avvalersi nella fattispecie della presunzione di cui al precedente punto 82 dal momento che, da un lato, essa non ha ritenuto responsabile la società intermediaria, ossia CCPL SpA, e, dall’altro, la prima ricorrente non ha detenuto una partecipazione del 100% al capitale della sua controllata per tutta la durata delle infrazioni.

90      Tali due censure non possono tuttavia essere accolte.

91      Infatti, per quanto attiene alla prima censura, è sufficiente rinviare alla giurisprudenza citata al precedente punto 84. Pertanto, nel caso particolare in cui una società holding detenga la totalità o la quasi totalità del capitale di una società intermediaria, che possiede a sua volta la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata del suo gruppo autrice di una violazione delle norme in materia di concorrenza dell’Unione, esiste parimenti una presunzione relativa secondo la quale questa società holding esercita un’influenza determinante sul comportamento della società intermediaria e indirettamente, tramite quest’ultima, anche sul comportamento di detta controllata (v. sentenza del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P, EU:C:2015:150, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

92      Per quanto attiene alla seconda censura, occorre rammentare che la società controllante che detiene la quasi totalità del capitale della propria controllata si trova, in linea di principio, in una situazione analoga a quella di un proprietario esclusivo, per quanto concerne il suo potere di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata, in considerazione dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che la uniscono a detta controllata. Di conseguenza, la Commissione può applicare a tale situazione il medesimo regime probatorio, ossia fare ricorso alla presunzione che detta società controllante si avvale effettivamente del proprio potere di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. Non è tuttavia escluso che, in alcuni casi, i soci di minoranza possano disporre, nei confronti della controllata, di diritti che consentano di rimettere in discussione l’analogia suddetta (v. sentenza del 15 luglio 2015, Socitrel e Companhia Previdente/Commissione, T‑413/10 e T‑414/10, EU:T:2015:500, punto 204 e giurisprudenza ivi citata).

93      Nella fattispecie, le ricorrenti non contestano i fatti illustrati dalla Commissione al punto 848 della decisione impugnata, non menzionano nemmeno i punti 874 e 932 di detta decisione (v. punto 87 supra) e non sostengono che i soci di minoranza durante il periodo compreso tra il 18 aprile 2006 e la fine dell’infrazione disponessero, nei confronti delle controllate, di diritti in grado di mettere in discussione l’uso della presunzione di esercizio di un’influenza determinante.

94      Ne consegue che la Commissione poteva legittimamente avvalersi della presunzione di cui al precedente punto 82 nel presente caso.

95      Inoltre, si deve osservare, in primo luogo, che dal punto 845 della decisione impugnata emerge che la prima ricorrente è stata altresì ritenuta responsabile per quanto riguarda la sua partecipazione diretta all’infrazione in Italia per il periodo dal 18 giugno al 31 dicembre 2002. Peraltro, le ricorrenti hanno ammesso, all’udienza, in risposta al quesito del Tribunale, di non contestare la responsabilità della prima ricorrente per la sua partecipazione diretta all’infrazione in parola.

96      In secondo luogo, occorre altresì osservare che, ai punti da 70 a 83 del ricorso, le ricorrenti adducono una serie di argomenti con cui tentano di dimostrare, apoditticamente, che la gestione della seconda ricorrente, la fissazione dei prezzi e le altre politiche commerciali sarebbero state decise e attuate in modo totalmente autonomo da quest’ultima senza alcuna interferenza da parte della prima ricorrente. Tuttavia, le ricorrenti non traggono alcuna conclusione da detti argomenti.

97      Anche supponendo che si tratti di un tentativo di dimostrare l’assenza di influenza determinante della prima ricorrente sulle sue controllate, essi devono essere respinti.

98      Infatti, da un lato, occorre constatare che le ricorrenti non contestano gli elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione impugnata in subordine (ai punti da 850 a 855 della decisione impugnata per quanto attiene all’infrazione in Italia) e in risposta ai loro argomenti (ai punti da 859 a 863 della decisione impugnata per quanto attiene all’infrazione in Italia), i quali confermano l’esistenza di una presunzione di esercizio di un’influenza determinante della prima ricorrente sulle sue controllate. Le ricorrenti enunciano solamente alcune affermazioni senza produrre la minima prova a sostegno di esse.

99      Dall’altro lato, da una giurisprudenza costante emerge che l’indipendenza operativa non prova, di per sé, che una controllata definisca il proprio comportamento sul mercato in modo indipendente rispetto alla sua società controllante. La ripartizione dei compiti tra le controllate e le loro società controllanti e, in particolare, il fatto di affidare la gestione delle attività correnti alla direzione locale di una controllata al 100% è una prassi abituale delle imprese di grandi dimensioni composte da un numero elevato di controllate detenute, in definitiva, dalla medesima società capogruppo (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2014, RWE e RWE Dea/Commissione, T‑543/08, EU:C:2014:627, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il fatto che la prima ricorrente non impartisse istruzioni alla seconda ricorrente in ordine alle intese in questione o che addirittura essa non fosse a conoscenza di dette intese non è idoneo a confutare la presunzione d’influenza determinante (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2016, Ori Martin e SLM/Commissione C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678, punti 59 e 60).

100    In terzo luogo, a differenza di quanto sostengono le ricorrenti, dalla decisione impugnata non emerge che la Commissione abbia fondato l’imputazione della responsabilità alla prima ricorrente su una «duplice base», ossia il fatto di considerare le imprese che controllano le loro controllate al 100% come responsabili solo in presenza di elementi di prova supplementari, che confermino la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante su tali controllate, e che essa abbia quindi rinunciato ad attenersi all’applicazione di quest’unica presunzione.

101    Per contro, ai punti 849, 879 e 935 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che la presunzione di cui al precedente punto 82 era sufficiente a dimostrare la responsabilità degli enti interessati nel caso delle imprese di cui trattasi. È solo in subordine che essa ha deciso di rafforzare tale presunzione attraverso l’analisi di vincoli giuridici, personali ed economici esistenti tra gli enti facenti parte del gruppo CCPL.

102    In ogni caso, si deve constatare che, sebbene le ricorrenti sostengano che «la Commissione non può limitarsi a rilevare che [esse] non hanno provato l’inapplicabilità della presunzione [di cui al precedente punto 82], ma deve essa stessa ulteriormente provare l’esercizio effettivo [di un’influenza determinante] dell’impresa controllante sulle entità che hanno preso parte all’infrazione», esse non contestano gli elementi di prova considerati in via subordinata dalla Commissione nella decisione impugnata.

103    Da quanto precede risulta che la prima parte del terzo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

 Sull’assenza di esclusione del fatturato delle società del ramo «Energia» del gruppo CCPL

104    L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 prevede che la Commissione possa infliggere ammende alle imprese che commettono un’infrazione all’articolo 101 TFUE purché, per ciascuna impresa partecipante all’infrazione, l’ammenda non superi il 10% del suo fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

105    Tale limite superiore dell’importo dell’ammenda è diretto a evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, quali determinate dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa e imperfetta, non siano, prevedibilmente, in grado di saldare. Si tratta, pertanto, di un limite uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, inteso ad evitare ammende di livello eccessivo e sproporzionato (v. sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

106    Tale finalità deve tuttavia conciliarsi con l’intento di garantire un sufficiente carattere dissuasivo dell’ammenda, che giustifica la presa in considerazione delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata, vale a dire delle risorse globali dell’autore dell’infrazione (v. sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

107    Infatti, la giustificazione della considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa stessa al fine di assicurare un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda risiede nell’impatto perseguito su detta impresa; la sanzione non deve essere trascurabile con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria dell’impresa stessa (v. sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

108    Da una giurisprudenza costante emerge che il limite massimo del 10% dev’essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica unica che agisce in qualità d’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Quest’ultimo importo costituisce, infatti, il miglior indice della capacità dell’impresa in questione di mobilizzare i fondi necessari ai fini del pagamento dell’ammenda (sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punti 52 e 53).

109    A tal riguardo, le regole di consolidamento contabile in vigore nel diritto dell’Unione sono intese a rendere un’immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria nonché dei risultati dell’insieme delle società che fanno parte di un gruppo (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12, EU:C:2013:770, punto 54).

110    Ne consegue che, avendo dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, l’imputabilità di un’infrazione a una società che si trova al vertice di un gruppo, la Commissione, ai fini della valutazione della capacità finanziaria di detta società, può prendere in considerazione i conti consolidati di quest’ultima in quanto tali conti possono essere considerati un elemento pertinente di valutazione (sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 55).

111    Al punto 1058 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto quanto segue:

«Per tutti i destinatari della presente decisione, [essa] utilizza[va] i dati relativi ai rispettivi fatturati realizzati nel 2014. Per quanto concerne [il gruppo CCPL], [essa] prende[va] nota delle informazioni ricevute da quest’ultim[o] secondo le quali [il medesimo era] in fase di ristrutturazione. Nonostante i conti del 2014 della [prima ricorrente fossero] già definiti al momento della decisione, [il gruppo CCPL] [l’] ha informat[a] che, data la ristrutturazione in corso, [esso] aveva ricevuto l’autorizzazione dall’amministrazione nazionale competente di chiudere il fatturato consolidato in una data successiva nel 2015. Ciononostante, [la prima ricorrente le ha fornito] dei dati del 2014 non definitivi che [essa] [ha] considera[to] sufficientemente rappresentativi nonché provenienti da un anno di esercizio normale. [Il gruppo CCPL aveva] sostenuto tuttavia che una larga parte del suo fatturato, derivante da attività operative cessate, dovrebbe essere detratta dal suo fatturato globale del 2014 poiché permesso ai sensi delle normative contabili di riferimento. Senza prendere posizione sulla possibilità che tali detrazioni siano ammesse ai sensi delle normative contabili vigenti, [essa] rileva[va] che le attività per le quali [il gruppo CCPL] richiede la detrazione non [erano] ancora state vendute dalla stessa [prima ricorrente]. [Essa] quindi utilizza[va] i dati del fatturato mondiale [del gruppo CCPL], così come trasmessi da quest’ultim[o], nel 2014 senza la detrazione delle attività [del gruppo CCPL] che non [erano] state ancora cedute facenti quindi ancora parte del gruppo [CCPL] al momento della decisione. [Essa] rileva[va] inoltre che, anche se dovesse basarsi sugli ultimi dati consolidati [del gruppo CCPL], ossia i dati di fatturato consolidati per il 2013, ciò non inciderebbe in ogni caso sull’ammontare dell’ammenda inflitta [al gruppo CCPL]».

112    Nella fattispecie, innanzitutto, si deve osservare che è pacifico che al momento dell’adozione della decisione impugnata, le società del ramo «Energia» del gruppo CCPL non erano ancora state vendute.

113    Successivamente, dalla risposta fornita alla prima parte di tale motivo emerge che la Commissione ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato l’imputabilità delle infrazioni in questione alla prima ricorrente, in quanto società controllante del gruppo CCPL.

114    Di conseguenza, poiché la prima ricorrente non ha ceduto le società del ramo «Energia» del gruppo CCPL alla data di adozione della decisione impugnata, le ricorrenti non possono fondatamente lamentare che il limite massimo del 10% sia stato calcolato sulla base del fatturato complessivo dell’impresa [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2015, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, T‑393/10, EU:C:2015:515, punto 244 (non pubblicato)].

115    Infatti, si deve osservare che per infliggere un’ammenda di un importo che possa dissuadere le imprese interessate dalla violazione, in futuro, delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione occorre prendere in considerazione le dimensioni e le risorse globali di queste ultime al momento dell’adozione della decisione controversa (v. sentenza del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione, C‑668/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:614, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

116    Inoltre, dalla giurisprudenza emerge altresì che, in determinate situazioni, il fatturato dell’esercizio sociale che precede l’adozione della decisione della Commissione non fornisce alcuna indicazione utile sulla situazione economica reale dell’impresa interessata e sull’ammontare adeguato dell’ammenda da infliggere a quest’ultima. In situazioni del genere, la Commissione è legittimata a riferirsi a un altro esercizio sociale, al fine di essere in grado di valutare correttamente le risorse finanziarie di tale impresa e di garantire che l’ammenda abbia un carattere sufficientemente dissuasivo (v. ordinanza del 7 luglio 2016, HIT Groep/Commissione, C‑514/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:575, punti 29 e 30 e giurisprudenza ivi citata).

117    Pertanto, nel calcolo del limite massimo del 10%, la Commissione non era obbligata, nella fattispecie, ad escludere il fatturato delle società del ramo «Energia» del gruppo CCPL.

118    Nessuno degli argomenti dedotti dalle ricorrenti è in grado di rimettere in discussione tale conclusione.

119    Innanzitutto, senza che occorra analizzare se tale argomento sia nuovo e quindi irricevibile, come sostenuto dalla Commissione nella sua controreplica, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui, alla data della decisione impugnata, il ramo «Energia» del gruppo CCPL non era più sottoposto all’influenza determinante delle ricorrenti. Infatti, dalla giurisprudenza emerge che non si può esigere dalla Commissione che, dopo aver dimostrato che la controllante deve essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dalle sue controllate, essa fornisca la prova del fatto che ogni controllata che fa parte del gruppo non determini autonomamente il proprio comportamento sul mercato. L’imputazione alla controllante di un’infrazione commessa da una controllata e il divieto d’infliggere un’ammenda superiore al 10% del fatturato dell’impresa interessata costituiscono due questioni distinte che rispondono a finalità differenti. Eventualmente, è la società che ritiene che il fatturato consolidato non corrisponda alla realtà economica ad essere tenuta a presentare gli elementi idonei a confutare l’esistenza di un potere di controllo della controllante (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 57). Orbene, tutti gli argomenti delle ricorrenti che cercano di stabilire il contrario erano già stati respinti.

120    Pertanto, in ogni caso, si deve osservare che, come correttamente sostenuto dalla Commissione, l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’affitto equivarrebbe alla vendita è errato poiché un affitto produce effetti giuridici diversi da quelli di una vendita. Nell’ambito di un affitto, l’affittuario persegue lo sfruttamento economico dei beni affittati e conserva quindi un interesse per quanto riguarda il loro rendimento. Le dimensioni e il potere economico del gruppo CCPL non sono mutati a motivo dell’affitto dato che, dal punto di vista della redditività economica e sostanziale, detto gruppo ha continuato a beneficiare dei profitti generati dalle attività del suo ramo «Energia» di cui era ancora proprietario, percependo gli affitti ad esso relativi.

121    Successivamente, per quanto attiene all’argomento delle ricorrenti secondo cui l’assenza di esclusione del fatturato legato al ramo «Energia» del gruppo CCPL viola il principio di proporzionalità, si deve osservare che la presa in considerazione del fatturato relativo all’ultimo esercizio completo di attività economica reale dell’impresa è diretto a garantire pienamente il rispetto di tale principio, assicurando una valutazione corretta delle risorse finanziare di tale impresa di modo che l’ammenda abbia un effetto deterrente sufficiente (v., in tal senso, ordinanza del 7 luglio 2016, HIT Groep/Commissione C‑514/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:575, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

122    Infine, per quanto attiene all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, come emerge dal punto 1058 della decisione impugnata, la Commissione ha motivato in modo chiaro e inequivocabile la sua decisione di non escludere i fatturati delle società del ramo «Energia» del gruppo CCPL. La sua posizione sulle conclusioni del parere dei revisori contabili emerge altresì da detto punto. Inoltre, essa non ha un obbligo generale di pronunciarsi, in detta decisione, su tutti i documenti o su tutte le informazioni che ha richiesto alle parti durante la procedura amministrativa.

123    Infatti, la Commissione non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati invocano dinanzi ad essa, ma è sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione. In particolare, essa non è tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente fuori luogo, privi di senso o chiaramente secondari (v. sentenza del 9 settembre 2015, Philips/Commissione, T‑92/13, non pubblicata, EU:T:2015:605, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

124    Da quanto precede risulta che la seconda parte del terzo motivo deve essere respinta.

 Sull’asserita violazione del principio di proporzionalità

125    Occorre rammentare che l’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 prevede che, per ciascuna impresa partecipante all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

126    L’importo dell’ammenda applicabile a un’impresa è infatti soggetto a un limite massimo esprimibile in cifre e assoluto, in modo tale che l’importo massimo dell’ammenda che può essere inflitta ad una data impresa è determinabile anticipatamente (v. sentenza del 7 settembre 2016, Pilkington Group e a./Commissione, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

127    Il fatturato realizzato durante l’ultimo esercizio sociale chiuso prima dell’adozione della decisione che fissa l’importo dell’ammenda è, in linea di massima, il valore di riferimento, determinabile anticipatamente, che meglio può riflettere la capacità finanziaria dell’impresa alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui la Commissione le infligge una sanzione pecuniaria (sentenza del 7 settembre 2016, Pilkington Group e a./Commissione, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, punto 39).

128    Si tratta quindi di un limite, uniformemente applicabile a tutte le imprese e articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, inteso a evitare ammende di livello eccessivo e sproporzionato (sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 281).

129    Emerge altresì dalla giurisprudenza che tale limite ha un obiettivo distinto e autonomo rispetto a quello dei criteri di gravità e durata dell’infrazione, cioè evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, determinate in funzione del loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non siano prevedibilmente in grado di saldare. Un siffatto limite ha come unica possibile conseguenza che l’importo dell’ammenda calcolato sulla base dei criteri di gravità e durata dell’infrazione sia ridotto al livello massimo autorizzato allorché supera quest’ultimo. La sua applicazione comporta che l’impresa interessata non paghi la totalità dell’ammenda che, in linea di principio, sarebbe dovuta ai sensi di una valutazione fondata su detti criteri (v. sentenza del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, EU:T:2011:560, punto 257 e giurisprudenza ivi citata).

130    Pertanto, come sostiene correttamente la Commissione, calcolare il limite massimo del 10% basandosi su un fatturato del gruppo CCPL che include quello del ramo «Energia» di detto gruppo non ha come effetto d’infliggere un’ammenda che potrebbe essere considerata sproporzionata ma, al contrario, consente di determinare un tetto ragguagliato alla capacità finanziaria adeguata alle dimensioni dell’impresa interessata.

131    Inoltre, l’esclusione di una parte del fatturato mondiale di un’impresa interessata creerebbe una discriminazione rispetto alle altre imprese destinatarie di una stessa decisione della Commissione.

132    Per di più, i fatti addotti dalla ricorrente non costituiscono una circostanza particolare che consenta alla Commissione di discostarsi dal metodo previsto dagli orientamenti del 2006 sul fondamento del paragrafo 37 di detti orientamenti. Infatti, tali orientamenti non consentono alla Commissione, rispetto alla natura di questi ultimi, di discostarsi da una disposizione di diritto derivato, come quella stabilita dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003.

133    Occorre altresì respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la posizione del gruppo CCPL sarebbe assimilabile a quella delle imprese attive nella distribuzione d’imballaggi per alimenti, per le quali la Commissione ha fissato il valore delle vendite sulla base del «valore della tariffa di distribuzione [o di] servizio applicata per il prodotto oggetto del cartello, ossia sulla base del margine lordo del distributore», di cui al punto 1011 della decisione impugnata. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza citata al precedente punto 129, il limite massimo del 10% ha un oggetto distinto e autonomo rispetto a quello dei criteri di gravità e durata dell’infrazione.

134    Inoltre, a differenza del limite massimo del 10% che è previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e che è determinato sulla base del fatturato totale di un’impresa, le ammende sono calcolate, conformemente al paragrafo 13 degli orientamenti del 2006, in funzione del valore delle vendite dei beni e dei servizi «ai quali l’infrazione (…) si riferisce». Nella fattispecie, pertanto, il valore delle vendite pertinente non include le vendite rientranti nell’ambito dell’energia.

135    In tali circostanze, la terza parte del terzo motivo, nonché l’intero terzo motivo, devono essere respinti.

 Sul quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella fissazione dell’importo delle ammende, a causa della mancata presa in considerazione della situazione di crisi del settore

136    Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che le ammende sono sproporzionate a causa della mancata presa in considerazione della grave crisi che colpisce il settore dell’imballaggio. Peraltro, esse affermano che un’intesa che non ha arrecato alcun vantaggio sostanziale ai partecipanti, che non ha causato perdite per i consumatori e che ha forse solo contribuito a salvare alcune imprese dalla chiusura o da una grave crisi non dev’essere sanzionata pesantemente.

137    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che le ammende loro inflitte sono sproporzionate rispetto a quelle inflitte alle altre imprese. A loro avviso, se si prendesse in considerazione il rapporto tra ammende e fatturato consolidato, esse sarebbero state sanzionate più di ogni altro partecipante, a eccezione di due imprese, le quali sono tuttavia imprese mono-prodotto.

138    La Commissione contesta tale argomento.

139    Si deve osservare che il quarto motivo invocato dalle ricorrenti può essere diviso in due parti vertenti, la prima, sulla mancata presa in considerazione della grave crisi del settore dell’imballaggio e, la seconda, su una disparità di trattamento rispetto alle ammende inflitte ad altri partecipanti alle infrazioni.

 Sulla mancata presa in considerazione della grave crisi del settore dell’imballaggio

140    Le ricorrenti sostengono, essenzialmente, che le ammende sono sproporzionate a causa della mancata presa in considerazione della grave crisi che colpisce il settore dell’imballaggio. Inoltre, esse affermano che un’intesa che non abbia arrecato sostanziali vantaggi ai partecipanti, che non abbia causato perdite per i consumatori e che abbia forse solo contribuito a salvare alcune imprese dalla chiusura o da una grave crisi non debba essere pesantemente sanzionata.

141    La Commissione contesta tale argomentazione.

142    A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione non è tenuta a considerare come circostanza attenuante la situazione finanziaria sfavorevole del settore in questione. Il fatto che, in casi precedenti, la Commissione abbia tenuto conto della situazione economica del settore come circostanza attenuante non implica che essa debba necessariamente continuare a osservare tale prassi (v. sentenza del 23 gennaio 2014, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione, T‑391/09, non pubblicata, EU:T:2014:22, punto 187 e giurisprudenza ivi citata).

143    Nella fattispecie, occorre pertanto constatare che la Commissione non aveva alcun obbligo di tener conto della situazione di crisi nel settore interessato e di ridurre l’importo dell’ammenda per tale motivo.

144    Peraltro, si deve osservare che, al punto 1051 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato in modo chiaro che, sebbene gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3) menzionassero il contesto economico specifico come un motivo distinto per le riduzioni, gli orientamenti del 2006, sulla base dei quali le ammende sono state calcolate nel caso delle ricorrenti, prevedono la presa in considerazione del contesto economico per determinare se un’impresa possa beneficiare di una riduzione ai sensi del paragrafo 35 di questi ultimi orientamenti sulla capacità contributiva. Una siffatta valutazione è stata effettivamente realizzata per le imprese che hanno chiesto una riduzione in forza di detto paragrafo, incluso il gruppo CCPL.

145    Anche gli altri argomenti addotti dalle ricorrenti devono essere respinti.

146    Per quanto attiene all’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che esse non avevano tratto alcun utile dalle infrazione di cui trattasi, occorre ricordare che, se è vero che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa deve essere proporzionato alla durata dell’infrazione e agli altri fattori che possono entrare nella valutazione della gravità di quest’ultima, tra i quali rientra il profitto che l’impresa interessata ha potuto trarre dalle proprie pratiche, la circostanza che un’impresa non abbia tratto alcun vantaggio dall’infrazione non può impedire l’irrogazione di un’ammenda, poiché diversamente quest’ultima perderebbe il suo carattere dissuasivo (v. sentenza dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, EU:T:2008:254, punto 441 e giurisprudenza ivi citata).

147    Per quanto attiene all’argomento delle ricorrenti secondo cui le infrazioni non hanno prodotto alcun risultato concreto sul mercato, si deve osservare, da un lato, che dai punti 804 e 1032 della decisione impugnata emerge che la Commissione non ha aumentato il coefficiente di gravità tenendo conto dell’attuazione dell’intesa, pur avendo considerato che gli accordi anticoncorrenziali sono stati attuati più volte. Dall’altro, le ricorrenti non contestano tale conclusione e non hanno dimostrato di essersi opposte all’intesa al punto di turbarne il buon funzionamento, requisito che è tuttavia formulato dalla giurisprudenza al fine di riconoscere una mancata attuazione che giustifichi una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante. Infatti, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 48, la Commissione è tenuta a riconoscere l’esistenza di una circostanza attenuante per il fatto della mancata attuazione di un’intesa solo se l’impresa, che fa valere tale circostanza, può dimostrare di essersi opposta chiaramente e considerevolmente all’attuazione di tale intesa, al punto da aver perturbato il funzionamento stesso di quest’ultima e di non aver aderito in apparenza all’accordo né, con ciò, istigato altre imprese ad attuare l’intesa in questione. Il fatto che un’impresa, di cui sia dimostrata la partecipazione a una concertazione con i suoi concorrenti, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento che deve essere preso in considerazione, quale circostanza attenuante, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere.

148    Di conseguenza, la prima parte del quarto motivo deve essere respinta in quanto infondata.

 Sull’asserita disparità di trattamento rispetto alle ammende inflitte ad altri partecipanti alle infrazioni

149    Le ricorrenti sostengono che le ammende loro inflitte sono sproporzionate rispetto a quelle inflitte alle altre imprese. A loro avviso, se si prende in considerazione il rapporto tra ammende e fatturato consolidato, esse sarebbero state sanzionate più di ogni altro partecipante, ad eccezione di due imprese, le quali sono tuttavia imprese mono-prodotto.

150    La Commissione contesta tale argomento.

151    A tal riguardo, si deve osservare che non è contrario ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento che, in applicazione del metodo di calcolo delle ammende di cui agli orientamenti del 2006, a un’impresa sia inflitta un’ammenda che rappresenti una quota del suo fatturato complessivo più elevata di quella rappresentata dalle ammende inflitte rispettivamente a ciascuna delle altre imprese. Infatti, è inerente a tale metodo di calcolo, che non si basa sul fatturato complessivo delle imprese interessate, che appaiano disparità tra tali imprese in ordine al rapporto tra tale fatturato e l’importo delle ammende che sono loro inflitte (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2016, Pilkington Group e a./Commissione, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, punto 64).

152    Orbene, dalla giurisprudenza emerge che la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, ad assicurarsi, nel caso in cui siano inflitte ammende di tale genere a più imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende rendano conto di una differenziazione tra le imprese interessate quanto al loro fatturato complessivo (v. sentenza del 7 settembre 2016, Pilkington Group e a./Commissione, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

153    Per quanto attiene all’asserita violazione del principio di parità di trattamento invocato dalle ricorrenti, si deve rilevare che la differenza di percentuale che rappresenterebbe l’ammenda nell’ambito del fatturato totale delle imprese interessate non può di per sé costituire un motivo sufficiente per giustificare che la Commissione si discosti dal metodo di calcolo che essa stessa si è fissata. Infatti, ciò finirebbe per avvantaggiare talune imprese in base a un criterio che non è rilevante rispetto alla gravità e alla durata dell’infrazione. Orbene, per quanto attiene alla determinazione dell’importo dell’ammenda, l’applicazione di metodi di calcolo diversi non può comportare una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato a un accordo o a una pratica concordata contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2016, Pilkington Group e a./Commissione, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

154    Infine, le ricorrenti non possono utilmente sostenere che sarebbe stato tenuto conto di siffatte considerazioni in altre decisioni della Commissione poiché, secondo giurisprudenza costante della Corte, la precedente prassi decisionale della Commissione non serve da contesto normativo per le ammende in materia di diritto della concorrenza (v. sentenza del 7 settembre 2016, Pilkington Group e a./Commissione, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

155    Di conseguenza, si devono respingere la seconda parte del quarto motivo e quest’ultimo in toto in quanto infondati.

 Sul quinto motivo, vertente su una «violazione (...) dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE», in quanto la Commissione ha tenuto conto solo in parte degli elementi relativi alla capacità contributiva del gruppo CCPL

156    Le ricorrenti deducono, in sostanza, che la Commissione ha commesso una «violazione (...) dell’obbligo di motivazione», in quanto ha tenuto conto solo in parte degli elementi relativi alla mancanza di capacità contributiva forniti dal gruppo CCPL, e si sarebbe rifiutata di concedere una riduzione più significativa dell’importo delle ammende inflitte in ragione della loro capacità contributiva.

157    Nella replica, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata era inadeguatamente motivata con riferimento alle ragioni per le quali la Commissione aveva ritenuto sufficiente una riduzione per mancanza di capacità contributiva pari al 25%, dato che la Commissione aveva fornito, solamente in fase di controricorso, le spiegazioni che indicano come sia giunta a stabilire che EUR 33,694 milioni, ossia l’importo globale delle ammende inflitte alle ricorrenti, era sostenibile per queste ultime.

158    La Commissione contesta tale argomento. Essa sostiene di aver fornito una motivazione esaustiva nella decisione impugnata, in cui essa ha enunciato i criteri generali e formulato le proprie conclusioni, e nell’allegato IV alla decisione impugnata, il quale riguarda l’esame della capacità contributiva del gruppo CCPL.

159    Per quanto attiene all’argomento secondo cui essa fornirebbe solo nel controricorso spiegazioni sul carattere sostenibile dell’importo totale delle ammende inflitte alle ricorrenti, la Commissione sostiene di aver fatto riferimento specificamente, nell’allegato IV alla decisione impugnata, all’analisi degli indici di redditività, solvibilità e liquidità derivanti dalle informazioni comunicate dalle ricorrenti in risposta alle richieste specifiche d’informazioni della Commissione. Da tale circostanza emergerebbe che le ricorrenti sono state associate all’analisi condotta dalla Commissione sulla loro situazione economica.

160    Si deve osservare che tale motivo si articola in due parti, vertenti, la prima, su un’asserita violazione dell’obbligo di motivazione e, la seconda, sulla fondatezza della motivazione adottata nella decisione impugnata, ossia l’asserita insufficienza della riduzione.

161    Per quanto attiene all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, il difetto o l’insufficienza di motivazione rientrano nell’inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE e costituiscono un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

162    Si deve poi rammentare, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza, che l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE costituisce una formalità sostanziale che dev’essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Sotto tale profilo, come è già stato rammentato al precedente punto 37, la motivazione richiesta dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:T:2013:513, punti 114 e 115 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

163    Inoltre, come è stato altresì rammentato al precedente punto 37, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 116, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:C:2016:722, punto 45).

164    La giurisprudenza ha inoltre precisato che, in linea di principio, la motivazione deve quindi essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere regolarizzata dal fatto che l’interessato apprenda i motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione (sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 149, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15 P, EU:C:2016:722, punto 46).

165    Nella fattispecie, ai punti da 1096 a 1103 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato i termini del paragrafo 35 degli orientamenti del 2006 e il metodo da essa seguito nella sua analisi.

166    Al punto 1107 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato quanto segue:

«La richiesta di incapacità contributiva presentata [dalla prima ricorrente], [da] CCPL S.p.A., [dalla seconda ricorrente], [dalla terza ricorrente], [dalla quinta ricorrente], [dalla quarta ricorrente] e da Dynaplast Ibérica de Embalaje S.L.U. va parzialmente accolta per le ragioni illustrate nell’allegato IV riservato e a queste accessibile».

167    Nell’allegato IV alla decisione impugnata, dopo aver effettuato un’analisi economica e finanziaria della capacità contributiva delle ricorrenti e dell’incidenza di un’eventuale ammenda sulla loro redditività, la Commissione, ai paragrafi da 3 a 5, espone quanto segue:

«3. Se ne conclude che l’imposizione di un’ammenda intera potrebbe molto probabilmente pregiudicare il piano di ristrutturazione [del gruppo CCPL], nonché la sua autosufficienza economica, conducendol[o] alla liquidazione forzata. Tuttavia, il piano di ristrutturazione prevede dei ricavi per un totale di EUR 165 milioni derivanti dalla vendita di alcuni rami di azienda come indicato nel punto 1 di questo allegato. Solo una parte limitata di questi ricavi (EUR 5 milioni) è prevista per il pagamento dell’ammenda. La Commissione non può accettare un piano in cui i ricavi delle vendite di tali rami d’azienda siano destinati quasi esclusivamente al rimborso dei debiti contratti con le banche limitando, quindi, significativamente l’ammenda inflitta per la violazione di norme antitrust poiché questo risulterebbe nell’evitare una parte sostanziale della responsabilità per cui [il gruppo CCPL] ha ascritto un accantonamento di EUR 45 milioni nel bilancio del 2013.

4. Inoltre, anche accettando che il piano di ristrutturazione [del gruppo CCPL] destini solo EUR 5 milioni per il pagamento dell’ammenda, la Commissione considera che [il gruppo CCPL] sarebbe in una posizione di generare ulteriori risorse all’infuori di tale piano, in particolare con la vendita di partecipazioni finanziarie minoritarie (come la partecipazione in Refincoop, Erzelli, SMEC, SAGIF e Athenia Net) e/o dal possibile sostegno finanziario dell’azionariato (in particolare CCFC Sc e CMB Sc). In conclusione, la Commissione ritiene che una riduzione dell’ammenda pari al 25% è sufficiente al fine di evitare una liquidazione forzata dell’impresa.

5. Per quanto il fatto che un’impresa sia posta in liquidazione non significhi necessariamente che si verificherà in ogni caso una perdita totale di valore degli attivi (...), nulla nell’attuale situazione [del gruppo CCPL] indica che siano disponibili, entro un termine ragionevolmente breve, soluzioni alternative convincenti in grado di garantire la continuità aziendale e quindi salvaguardare il valore degli attivi patrimoniali. Sussiste quindi un rischio sufficientemente alto che, come conseguenza dell’ammenda da comminare, verrebbe compromessa l’autosufficienza economica [del gruppo CCPL] e di conseguenza gli attivi della stessa perderebbero una parte significativa del loro valore».

168    Al punto 1108 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso come segue: «In base all’analisi svolta nell’allegato IV e al fine di evitare che l’imposizione di un’ammenda comprometta seriamente la redditività [del gruppo CCPL], in applicazione del [paragrafo] 35 degli orientamenti (...) del 2006 (...), l’importo dell’ammende da infliggere [al gruppo CCPL] va ridotto del 25% (...)».

169    A tal riguardo, si deve constatare che dai motivi della decisione impugnata e dal suo allegato IV emergono, da un lato, i motivi per i quali la Commissione ha deciso di accettare in parte la domanda delle ricorrenti riguardante la loro capacità contributiva e, dall’altro, i motivi per cui essa ha deciso che le ricorrenti avevano la capacità di versare una somma superiore a EUR 5 milioni destinati al pagamento delle ammende nel piano di ristrutturazione del gruppo CCPL.

170    Tuttavia, l’analisi contenuta nella decisione impugnata non fornisce precisioni per quanto attiene ai motivi per i quali la Commissione ha ritenuto che una riduzione di un importo delle ammende del 25% fosse sufficiente per evitare una liquidazione forzata dell’impresa. Infatti, nessun elemento contenuto in detta decisione consente di capire i motivi per cui essa ha ritenuto che una tale riduzione, né più né meno, sarebbe sufficiente per evitare che le ammende inflitte alle ricorrenti compromettano seriamente la redditività del gruppo CCPL.

171    Certamente, nell’allegato IV alla decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento a indici di redditività, solvibilità e liquidità derivanti dalle informazioni comunicate dalle ricorrenti; tuttavia, tali informazioni non consentono di comprendere il metodo con cui la Commissione è giunta al tasso del 25% per la riduzione dell’importo delle ammende al fine di valutare la proporzionalità del livello della riduzione accolto.

172    Ne deriva che, alla luce della motivazione contenuta nella decisione impugnata, le ricorrenti non erano in grado di contestare validamente la fondatezza del metodo adottato dalla Commissione per quanto riguarda la riduzione dell’importo delle ammende concessa in virtù dell’incapacità contributiva, né tantomeno il Tribunale avrebbe potuto esercitare pienamente il proprio controllo di legittimità per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità.

173    Se è vero che, ai punti da 101 a 105 del controricorso, la Commissione ha spiegato, per la prima volta, l’esatta modalità con cui aveva tenuto conto di altre fonti di finanziamento asseritamente possibili, ad eccezione dei 5 milioni di EUR indicati nel piano di ristrutturazione, è giocoforza constatare che, in applicazione della giurisprudenza richiamata al precedente punto 164, siffatti chiarimenti forniti nella fase del procedimento dinanzi al Tribunale non possono essere presi in considerazione al fine di valutare il rispetto da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione gravante su di essa.

174    Tenuto conto di quanto precede, occorre constatare che, per quanto attiene alla determinazione della riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti concessa in virtù dell’incapacità contributiva, la decisione impugnata è viziata da insufficienza di motivazione.

175    Il quinto motivo deve, di conseguenza, essere accolto e l’articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), paragrafo 2, lettere d) ed e), nonché paragrafo 4, lettere c) e d), della decisione impugnata deve essere annullato, senza che sia necessario esaminare la seconda parte di tale motivo, che verte sull’asserita insufficienza della riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti concessa in virtù dell’incapacità contributiva.

176    Inoltre, nei limiti in cui l’articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), paragrafo 2, lettere d) ed e), nonché paragrafo 4, lettere c) e d), della decisione impugnata è annullato per quanto riguarda le ricorrenti, non è necessario esaminare la domanda di riduzione dell’importo delle ammende che sono state loro inflitte, presentata in subordine dalle ricorrenti.

 Sulle spese

177    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario, conformemente alla domanda delle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), paragrafo 2, lettere d) ed e), nonché il paragrafo 4, lettere c) e d), della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), è annullato.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

V. Tomljenović

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, vertente su un «difetto d’istruttoria e di motivazione» della decisione impugnata per quanto riguarda l’attuazione delle intese

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nella fissazione del valore delle vendite ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende inflitte

Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003

Sull’assenza di responsabilità della controllante del gruppo CCPL e sulla violazione della presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante

Sull’assenza di esclusione del fatturato delle società del ramo «Energia» del gruppo CCPL

Sull’asserita violazione del principio di proporzionalità

Sul quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella fissazione dell’importo delle ammende, a causa della mancata presa in considerazione della situazione di crisi del settore

Sulla mancata presa in considerazione della grave crisi del settore dell’imballaggio

Sull’asserita disparità di trattamento rispetto alle ammende inflitte ad altri partecipanti alle infrazioni

Sul quinto motivo, vertente su una «violazione (...) dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE», in quanto la Commissione ha tenuto conto solo in parte degli elementi relativi alla capacità contributiva del gruppo CCPL

Sulle spese



*      Lingua processuale: l’italiano.