Language of document : ECLI:EU:F:2014:185

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

10 luglio 2014

Causa F‑103/11

CG

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Molestie psicologiche – Procedimento d’inchiesta – Decisione del presidente di non dare seguito ad una denuncia – Parere del comitato d’inchiesta – Definizione errata di molestie psicologiche – Intenzionalità dei comportamenti – Accertamento della sussistenza dei comportamenti e dei sintomi di molestie psicologiche – Ricerca del nesso di causalità – Insussistenza – Incoerenza del parere del comitato d’inchiesta – Errore manifesto di valutazione – Illeciti amministrativi – Obbligo di riservatezza – Protezione dei dati personali – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con cui CG chiede, in sostanza, al Tribunale di annullare la decisione del 27 luglio 2011 del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI o in prosieguo: la «Banca») di non dare seguito alla sua denuncia per molestie psicologiche e di condannare la Banca al risarcimento dei danni materiai e morali che ritiene di aver subito a causa dell’illegittimità della decisione del 27 luglio 2011, delle molestie che asserisce di aver subito e degli illeciti amministrativi attribuibili alla Banca.

Decisione:      La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti del 27 luglio 2011 è annullata. La Banca europea per gli investimenti è condannata a pagare a CG l’importo di EUR 35 000. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da CG. Il Garante europeo della protezione dei dati, interveniente, sopporta le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Inchiesta interna relativa ad asserite molestie psicologiche – Parere del comitato d’inchiesta viziato da irregolarità – Mancato rispetto della definizione di molestie stabilita nei testi interni della Banca – Mancata verifica del nesso tra il comportamento contestato e i sintomi presentati dalla presunta vittima – Decisione del presidente adottata in base al parere di archiviare la denuncia – Errore manifesto di valutazione

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis; (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41) Codice di condotta del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 3.6.1; Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro della Banca europea per gli investimenti, art. 2.1)

2.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Molestie psicologiche – Nozione – Minaccia all’autostima e alla fiducia in se stessi – Insussistenza del requisito di un intento doloso del molestatore

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis; Codice di condotta del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 3.6.1; Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro della Banca europea per gli investimenti, art. 2.1)

3.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione di non dare seguito ad una denuncia per molestie psicologiche – Domanda del ricorrente di risarcimento del danno materiale subito – Domanda prematura (Art. 266 TFUE)

4.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Danno legato alla situazione di incertezza e di inquietudine del ricorrente a causa della decisione di archiviare la sua denuncia per molestie psicologiche

(Art. 340, § 2, TFUE)

5.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese d’avvocato sostenute durante un procedimento precontenzioso d’inchiesta per molestie – Esclusione

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 86 e 91)

6.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Motivo non dedotto dal ricorrente – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4 e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 110, § 3)

7.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Inchiesta interna relativa ad asserite molestie psicologiche – Comunicazione da parte dell’amministrazione della denuncia integrale al presunto molestatore in violazione della politica interna della Banca – Illecito amministrativo idoneo a far sorgere la responsabilità della Banca

(Art. 340 TFUE)

1.      Un errore è manifesto allorché risulta agevolmente percepibile e può essere chiaramente individuato secondo criteri cui il legislatore ha voluto subordinare il potere decisionale.

È viziata da un errore manifesto di valutazione la decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti di archiviare una denuncia per molestie psicologiche adottata in base al parere di un comitato d’inchiesta quando, da un lato, emerge da detto parere che la condotta dei presunti molestatori non è stata esaminata alla luce della definizione delle molestie psicologiche contenuta nelle linee guida interne della Banca europea per gli investimenti, e, dall’altro, detto parere è incoerente nella parte in cui accerta sia la messa in atto, da parte dei presunti molestatori, di taluni comportamenti denunciati dal ricorrente sia la presenza, nel ricorrente, dei sintomi di molestie psicologiche, senza aver indagato se i secondi fossero stati provocati dai primi.

(v. punti 66 e 87)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Canga Fano/Consiglio, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, punto 127

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Canga Fano/Consiglio, F‑104/09, EU:F:2011:29, punto 35

2.      Si è in presenza di molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 2.1 della Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro della Banca europea per gli investimenti, in combinato disposto con l’articolo 3.6.1 del codice di condotta del personale della Banca, ogniqualvolta i commenti, atteggiamenti o comportamenti, che siano stati tenuti o commessi, abbiano comportato oggettivamente una lesione dell’autostima e della fiducia in se stessa di una persona.

Infatti, da un lato, i commenti, atteggiamenti o comportamenti di cui all’articolo 3.6.1 del codice di condotta devono produrre l’effetto di minare l’autostima e la fiducia in se stessa della vittima. Dall’altro, nei limiti in cui non è richiesto che i comportamenti di cui trattasi siano intenzionali, non è necessario accertare che tali commenti, atteggiamenti o comportamenti siano stati commessi con l’intento di violare la dignità di una persona. In altri termini, possono sussistere molestie psicologiche senza che sia necessario dimostrare che il molestatore abbia voluto, mediante i suoi commenti, atteggiamenti o comportamenti, ledere deliberatamente la vittima.

(v. punto 69)

3.      L’annullamento di un atto da parte del giudice ha per effetto di eliminare retroattivamente l’atto in parola dall’ordinamento giuridico e, qualora l’atto annullato sia già stato eseguito, l’eliminazione dei suoi effetti impone di ristabilire la situazione giuridica nella quale il ricorrente si trovava prima dell’adozione dell’atto medesimo. Inoltre, conformemente all’articolo 266 TFUE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Nell’ambito delle misure che devono essere adottate per l’esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione di un’istituzione di archiviare una denuncia per molestie psicologiche, poiché il giudice dell’Unione non può pregiudicare le conclusioni di un eventuale nuovo procedimento d’inchiesta relativo alla denuncia, non si può, in questa fase, condannare la predetta istituzione a risarcire il ricorrente per il danno materiale che avrebbe subito. Ne consegue che non possono essere accolte le conclusioni presentate in tal senso dal ricorrente, poiché queste ultime sono, in ogni caso, premature.

(v. punti 97, 98 e 115)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Kalmár/Europol, F‑83/09, EU:F:2011:66, punto 88

4.      L’annullamento di un atto illegittimo può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che detto atto possa aver cagionato, a meno che la parte ricorrente non dimostri di aver subìto un danno morale non connesso all’illegittimità che ha fondato l’annullamento e di cui con quest’ultimo non possa essere ottenuta integrale riparazione. Il senso di ingiustizia e le sofferenze che provoca ad una persona il fatto di dover esperire un procedimento contenzioso al fine di ottenere il riconoscimento dei suoi diritti, costituiscono un danno che può essere dedotto dal semplice fatto che l’amministrazione ha commesso un illecito. Tali danni sono risarcibili quando non sono compensati dalla soddisfazione derivante dall’annullamento dell’atto in esame.

Per quanto riguarda l’annullamento della decisione di archiviare una denuncia del ricorrente per molestie psicologiche, la predetta decisione ha posto quest’ultimo in uno stato di incertezza e di inquietudine, il quale costituisce un danno morale separabile dall’illegittimità su cui si basa il suo annullamento e non integralmente risarcibile mediante il solo annullamento di tale decisione.

(v. punti 99 e 100)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze CC/Parlamento, F‑9/12, EU:F:2013:116, punto 128, oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑457/13 P, e CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, punto 64

5.      Le spese d’avvocato sostenute durante il procedimento contenzioso costituiscono spese ripetibili alle condizioni previste negli articoli 86 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e devono essere trattate in tale contesto. Quanto alle spese d’avvocato sostenute durante il procedimento d’inchiesta per molestie psicologiche, l’articolo 91 del medesimo regolamento indica, tra le spese ripetibili, unicamente le spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale, escluse quelle relative alla fase anteriore. Pertanto, riconoscere alle spese sostenute nel corso del procedimento d’inchiesta, anteriore al procedimento contenzioso, la qualità di danno risarcibile nell’ambito di un ricorso per risarcimento sarebbe contraddittorio rispetto alla non ripetibilità delle spese affrontate nel corso di tale fase. Di conseguenza, il ricorrente non può ottenere, nell’ambito del suo ricorso per risarcimento danni, il rimborso delle spese sostenute e degli onorari pagati al suo consulente durante il procedimento d’inchiesta.

(v. punto 117)

6.      Se è vero che l’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del citato statuto, e l’articolo 110, paragrafo 3 del regolamento di procedura del Tribunale non ostano a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte che egli sostiene, pena vedere il suo intervento limitato a riprendere gli argomenti avanzati nel ricorso, non può tuttavia ammettersi che tali disposizioni gli consentano di modificare o deformare il contesto della controversia quale definito dal ricorso sollevando motivi nuovi.

Pertanto, poiché un interveniente non è legittimato a sollevare un motivo sul quale non è fondato il ricorso, tale motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

(v. punti 144 e 145)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze BaByliss/Commissione, T‑114/02, EU:T:2003:100, punto 417, e SELEX Sistemi Integrati/Commissione, T‑155/04, EU:T:2006:387, punto 42

7.      Nell’ambito di un procedimento d’inchiesta per molestie psicologiche, emerge dalla formulazione della politica in materia di rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro della Banca europea per gli investimenti che quest’ultima ne viola il contenuto comunicando al presunto molestatore il testo integrale del memorandum della parte denunciante. Essa commette pertanto un illecito atto a far sorgere la sua responsabilità extracontrattuale.

Infatti, il procedimento d’inchiesta non può sfociare direttamente in una sanzione nei confronti del presunto molestatore, dal momento che detta sanzione può essere decisa unicamente a seguito di un procedimento disciplinare. Di conseguenza, dato che il procedimento d’inchiesta non può sfociare in un atto lesivo per il presunto molestatore, la Banca non è legittimata a comunicargli tutti i dati personali del denunciante al fine di rispettare i suoi diritti della difesa.

Al riguardo, la circostanza che la parte denunciante non si opponga espressamente alla comunicazione del suo memorandum non autorizza la Banca a violare le proprie norme interne.

Inoltre, poiché il memorandum contiene diversi dati personali del denunciante, in particolare dati relativi al suo stato di salute, la trasmissione di tali dati personali al presunto molestatore ha causato a detto denunciante un danno morale.

(v. punti 146‑149 e 151)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza X/BCE, T‑333/99, EU:T:2001:251