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Impugnazione proposta il 29 gennaio 2019 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-399/11 RENV, Banco Santander e Santusa / Commissione

(Causa C-65/19 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente)

Altre parti nel procedimento: Banco Santander, S.A. e Santusa Holding, S.L., e Commissione europea

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti in primo grado: Repubblica federale di Germania e Irlanda

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018, nella causa T-399/11 RENV Banco Santander, S.A. e Santusa Holding, S.L. / Commissione europea1 ;

annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata, nella parte in cui la decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione2 , constata che la misura fiscale in questione costituisce un aiuto di Stato e

condannare le altre parti nel procedimento alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si basa su un unico motivo, diretto all’annullamento della sentenza impugnata. La Spagna sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia, interpretando erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato e, in particolare, la nozione di selettività degli aiuti di Stato contenuta in tale articolo. Detto unico motivo d’impugnazione può essere suddiviso in quattro parti:

in primo luogo, la Spagna ritiene che il Tribunale abbia errato nel determinare il quadro di riferimento della misura fiscale, che non corrisponde a quello contenuto nella decisione impugnata;

in secondo luogo, la Spagna sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che il trattamento fiscale dell’avviamento finanziario non costituisce una misura di carattere generale o un quadro di riferimento autonomo o specifico;

in terzo luogo, la Spagna sottolinea che il Tribunale, non avendo definito correttamente l’obiettivo del quadro di riferimento e non avendo realizzato correttamente il confronto richiesto dalla sentenza World Duty Free3 (cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P), ha commesso un ulteriore errore di diritto;

in quarto luogo, l’errore commesso nell’identificare un elemento costitutivo del quadro di riferimento implica un errore di diritto [da parte del Tribunale] nell’attribuzione dell’onere della prova.

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1 Sentenza del 15 novembre 2018, Banco Santander e Santusa/Commissione (T-399/11 RENV, EU:T:2018:787).

2 GU 2011, L 135, pag. 1.

3 Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e altri (cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981).