Ricorso proposto il 4 febbraio 2016 – ZZ / Commissione
(Causa F-7/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: C. Mourato, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della Commissione che riduce l’importo dell’indennità compensativa versata alla ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato di diritto belga, e che prevede il recupero degli importi versati in eccesso.
Conclusioni della ricorrente
In via principale, annullare la nota del 9 aprile 2015 della Commissione (PMO) indirizzata alla ricorrente nonché il foglio paga che successivamente la applica e, per quanto necessario, la nota del 12 dicembre 2014 nonché i fogli paga successivamente emessi, per quanto concerne il ricalcolo della sua indennità compensativa mensile, e più precisamente:
Nota del 9 aprile 2015 della Commissione europea (Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali, PMO/1 – Retribuzioni e gestione dei diritti pecuniari individuali) alla ricorrente;
Fogli paga da 04/2015 a 06/2015 della ricorrente e successivi fogli paga che contengono una ritenuta di EUR 208,30 (codice DPN – Rimborso debito) e fogli paga susseguenti;
Nota preliminare del 12 dicembre 2014 della Commissione europea (Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali, PMO/1 – Retribuzioni e gestione dei diritti pecuniari individuali) alla ricorrente;
Fogli paga da 12/2014 a 03/2015 della ricorrente.
In subordine, annullare le note e i fogli paga nella parte in cui operano ritenute retroattive sui compensi percepiti dalla ricorrente fino al 9 aprile 2015.
In ogni caso, condannare la convenuta alle spese.
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