Language of document : ECLI:EU:F:2011:94

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

28 giugno 2011

Causa F‑55/10

AS

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura – Interesse ad agire – Funzionario in invalidità – Indivisibilità della decisione di rigetto di candidatura e della decisione di nomina – Insussistenza – Distinzione tra funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e in possesso dello stesso grado e aventi un percorso di carriera diverso – Corrispondenza tra il grado e il posto»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale AS chiede l’annullamento, in particolare, della decisione della Commissione, del 30 settembre 2009, recante rigetto della sua candidatura ad un posto di assistente bibliotecario e la condanna della Commissione a versargli la somma totale di EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno materiale e morale che egli ritiene di aver subito.

Decisione:      La decisione del 30 settembre 2009 con la quale la Commissione ha respinto la candidatura della parte ricorrente è annullata. La Commissione è condannata a versare alla parte ricorrente la somma di EUR 3 000. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese della parte ricorrente. La parte ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso contro il rigetto di una candidatura ad un posto vacante

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Decisione di rigetto di una candidatura

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Diritti fondamentali – Rispetto della vita privata e della vita familiare – Segreto medico – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7)

4.      Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1, lett. e)]

5.      Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 35, n. 1, lett. e), e 43, n. 1]

6.      Funzionari – Avviso di posto vacante – Posto di categoria AST con restrizione di carriera – Esame delle candidature – Esclusione dei candidati di categoria AST senza restrizione di carriera – Illecito

(Statuto dei funzionari, artt. 5, n. 4, e 7, n. 1; allegato XIII, art. 10)

7.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non costituisce un adeguato risarcimento del danno morale – Concessione di un risarcimento pecuniario

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      La situazione di un funzionario collocato d’ufficio in pensione a seguito di un’incapacità permanente totale riconosciuta dalla commissione di invalidità è una situazione reversibile, e il funzionario colpito da una siffatta invalidità, rimanendo in grado di riprendere un giorno le sue funzioni, salvo prova contraria, mantiene quindi un interesse a chiedere l’annullamento del rigetto della sua candidatura ad un posto dichiarato vacante.

(v. punto 29)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 9 dicembre 2010, causa T‑526/08 P, Commissione/Strack (punti 73 e 74)

2.      Nel caso di un ricorso proposto da un funzionario in forza degli artt. 90 e 91 dello Statuto, in cui una decisione di rigetto di candidatura è indissociabile dalla decisione di nomina corrispondente a tale candidatura, l’interesse da parte dell’interessato di ottenere l’annullamento di tali decisioni dev’essere valutato in maniera globale e unica.

Tuttavia, ciò non significa che le dette decisioni siano indivisibili e che un ricorrente sia tenuto, pena l’irricevibilità, a chiedere simultaneamente l’annullamento delle due decisioni. Infatti, il ricorrente può legittimamente chiedere l’annullamento della sola decisione di rigetto della sua candidatura.

Peraltro, è conforme al principio di proporzionalità che un funzionario, preoccupato di salvaguardare i diritti dei terzi, possa limitarsi a chiedere l’annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura senza essere costretto, pena l’irricevibilità del suo ricorso, a chiedere l’annullamento della nomina di altri funzionari.

(v. punti 30-33)

Riferimento:

Corte: 28 febbraio 2008, causa C‑17/07 P, Neirinck/Commissione

Tribunale dell’Unione europea: Commissione/Strack (cit., punto 45)

3.      Il segreto medico si estende, in particolare, alle informazioni venute a conoscenza di un professionista del settore nell’esercizio delle sue funzioni e comunicate a quest’ultimo dalla persona che egli ha in cura. Il diritto alla tutela del segreto medico, che è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata, costituisce un diritto fondamentale tutelato dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Questi due diritti possono implicare restrizioni, a condizione che queste ultime siano realmente giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.

A questo riguardo, e con riferimento all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’ingerenza di un’autorità pubblica nel diritto al rispetto della vita privata, che comporta il diritto di tener segreto il proprio stato di salute, può essere giustificata purché sia «prevista dalla legge», persegua uno degli obiettivi previsti al n. 2 di tale articolo, quali «il benessere economico» e la «protezione della salute» e sia «necessaria» per conseguire tali obiettivi.

Ciò non avviene nel caso dell’utilizzazione da parte di un’istituzione, nel contesto di un ricorso proposto da un funzionario, di elementi contenuti nella cartella clinica dell’interessato al solo scopo di elaborare un’argomentazione tale da dimostrare la sua mancanza di interesse ad agire.

(v. punti 41 e 42)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 luglio 1995, causa T‑176/94, K/Commissione (punti 34‑46)

4.      Se è vero che il giudice dell’Unione non può fondarsi d’ufficio su un motivo non sollevato dalle parti, a meno che esso non sia di ordine pubblico, egli deve ciò nondimeno interpretare i motivi di un ricorrente alla luce della loro sostanza anziché della loro qualificazione giuridica, a condizione però che i detti motivi risultino dal ricorso con sufficiente chiarezza. Tuttavia, a prescindere da ogni questione di natura terminologica, i motivi devono essere sufficientemente chiari e precisi da consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale della funzione pubblica di statuire sul ricorso, eventualmente senza dover richiedere ulteriori informazioni.

(v. punto 50)

Riferimento:

Corte: 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità; 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (punto 45)

Tribunale di primo grado: 24 febbraio 2000, causa T‑145/98, ADT Projekt/Commissione (punto 66)

Tribunale dell’Unione europea: 26 marzo 2010, causa T‑577/08, Proges/Commissione (punto 21)

5.      Se un ricorrente, nel suo reclamo o nel suo ricorso, si fonda su un motivo di legittimità interna, egli può validamente sollevare un nuovo motivo di legittimità interna, come la violazione dello Statuto, per la prima volta dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. È irrilevante, al riguardo, che il nuovo motivo si basi su un ragionamento giuridico preciso e sostanzialmente diverso dal primo motivo.

(v. punti 51-53)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 1º luglio 2010, causa F‑45/07, Mandt/Parlamento (punti 108‑123)

6.      Prevedendo che l’autorità che ha il potere di nomina assegni ciascun funzionario ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni, l’art. 7, n. 1, dello Statuto osta a che la detta autorità vieti l’accesso di taluni funzionari ad un posto corrispondente ai gradi da AST 1 ad AST 7 per il solo motivo che essi sono in condizione di conseguire il grado AST 11. Infatti, tale articolo e l’art. 5, n. 4, dello Statuto consentono alle istituzioni solo di fissare una corrispondenza, in seno ad un gruppo di funzioni, tra gradi e posti.

A questo riguardo, la circostanza che le disposizioni transitorie dell’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto sottopongano taluni funzionari, provenienti dalle ex categorie C e D, a restrizioni nella loro carriera non autorizza un’istituzione, per questo solo fatto e per questo solo motivo, a riservare loro taluni posti e, di conseguenza, a vietarne l’accesso ad altri funzionari peraltro in possesso del loro stesso grado.

Il mantenimento da parte di un’istituzione di una distinzione di principio tra funzionari in possesso dello stesso grado e appartenenti allo stesso gruppo di funzioni, per l’accesso a taluni posti, non è compatibile con uno degli obiettivi perseguiti nella riforma dello Statuto consistente nel fondere le ex categorie B, C e D in un solo gruppo di funzioni AST. Pertanto, l’autorità che ha il potere di nomina non può legittimamente esaminare in maniera separata i meriti di funzionari dello stesso grado a seconda della loro appartenenza a gruppi diversi del precedente Statuto, dato che il legislatore ha inteso fonderli in un gruppo di funzioni unico.

(v. punti 58 e 63-65)

Riferimento:

Corte: 4 marzo 2010, causa C‑496/08 P, Angé Serrano e a./Parlamento (punto 106)

7.      Il danno morale subito da un funzionario a seguito di un illecito amministrativo tale da far sorgere la responsabilità dell’amministrazione dà diritto alla concessione di un indennizzo qualora l’annullamento dell’atto illecito impugnato non possa costituire di per sé un risarcimento adeguato di tale danno.

Ciò si verifica quando un’istituzione, rifiutandosi illegittimamente di esaminare la candidatura di un funzionario ad un posto dichiarato vacante, mentre l’interessato aveva svolto tale tipo di mansioni per parecchi anni, gli provoca un danno morale che non viene sufficientemente risarcito dal semplice annullamento dell’atto illecito, dato che l’interessato, a causa della sua invalidità, non può più beneficiare di qualsivoglia provvedimento di esecuzione che la detta istituzione debba adottare.

(v. punti 79-80)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 7 luglio 2009, cause riunite F‑99/07 e F‑45/08, Bernard/Europol (punti 103‑107)