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Ricorso proposto il 17 gennaio 2020 – Commissione europea / Regno di Svezia

(Causa C-22/20)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, C. Hermes, E. Ljung Rasmussen e K. Simonsson)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, non avendo fornito alla Commissione le necessarie informazioni per poter valutare l’esattezza degli argomenti secondo cui gli agglomerati di Habo e Töreboda soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva del Consiglio 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane1 ;

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15, della direttiva 91/271/CEE, non avendo garantito che le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Lycksele, Malå, Mockfjärd, Pajala, Robertsfors e Tänndalen prima dell’emissione subiscano un trattamento secondario oppure un trattamento equivalente, in base ai requisiti della direttiva;

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della direttiva 91/271/CEE, non avendo garantito che le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Borås, Skoghall, Habo e Töreboda prima dell’emissione subiscano un trattamento più ampio di quello derivante dall’articolo 4 della direttiva, ai sensi dei requisiti fissati dalla direttiva stessa, nonché

condannare Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, a garantire che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati di determinate dimensioni siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

Gli Stati membri, inoltre, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, a garantire che le acque reflue provenienti da agglomerati urbani di determinate dimensioni siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4.

All’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con il punto B.2 e con la tabella 1 dell’allegato I alla direttiva – e all’articolo 5, paragrafo 3, in combinato disposto con il punto B.3 e con la tabella 2 dell’allegato I alla direttiva, per il caso in cui le acque reflue provengano da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti equivalenti – è previsto il requisito valido per le emissioni di acque reflue trattate (in prosieguo: il «requisito per le emissioni»). Tale requisito stabilisce, per gli aspetti rilevanti nella presente causa, quali sono i valori limite per la domanda biochimica di ossigeno (BOD), per la domanda chimica di ossigeno (COD) e per l’azoto.

All’articolo 15, in combinato disposto con il punto D dell’allegato I alla direttiva sono indicate le esigenze fissate per il monitoraggio e la valutazione dell’applicazione del requisito per le emissioni. Tale requisito indica la percentuale di campionamenti annuali e l’intervallo dei campionamenti giornalieri (in prosieguo: i «requisiti relativi ai controlli»).

All’articolo 10 della direttiva sono indicati i requisiti validi per lo sviluppo, la costruzione, l’utilizzo e la manutenzione dell’impianto di trattamento in parola al fine di soddisfare il requisito per le emissioni.

La Commissione considera, dopo aver valutato le informazioni che la Svezia ha fornito, che quest’ultima non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della direttiva in parola, con riferimento a sei agglomerati urbani, in base al fatto che non erano soddisfatti i requisiti per le emissioni e/o i requisiti relativi ai controlli.

La Commissione considera anche, dopo aver valutato le informazioni che la Svezia ha fornito, che quest’ultima non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della direttiva in parola, con riferimento ad altri quattro agglomerati urbani, in base al fatto che i requisiti per le emissioni non sono stati soddisfatti.

Il Regno di Svezia afferma, riguardo a due degli agglomerati, che il requisito per le emissioni dell’azoto è soddisfatto grazie alla ritenzione naturale. La Svezia non ha, nel frattempo, fornito alla Commissione le informazioni necessarie perché essa possa valutare l’esattezza dei suoi argomenti relativi all’estensione della ritenzione naturale e relativi all’adempimento del requisito della direttiva in merito al trattamento dell’azoto sulla stessa base. La Commissione considera che, così facendo, il Regno di Svezia ha violato il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato UE.

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1 GU 1991, L 135, pag. 40.