Language of document : ECLI:EU:F:2009:99

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

20 luglio 2009

Causa F‑86/07

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Domanda di indagine – Irricevibilità manifesta – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda diretta a veder esperita un’indagine sulle molestie psicologiche che egli avrebbe subito nel periodo durante il quale era in servizio presso la delegazione della Commissione in Angola, e la condanna della Commissione a risarcire il danno risultante da tali pretese molestie psicologiche.

Decisione: Il ricorso è respinto, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Atto preparatorio – Relazione dell’Ufficio investigativo e disciplinare – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 24)

1.      In materia di ricorsi di funzionari, gli atti preparatori di una decisione definitiva non arrecano pregiudizio e non possono, quindi, essere impugnati che «incidenter tantum» qualora sia esperito un ricorso contro i provvedimenti annullabili. Anche se taluni atti puramente preparatori possono arrecare pregiudizio all’interessato nella misura in cui possono incidere sul contenuto di un ulteriore atto impugnabile, tali atti non possono essere impugnati con ricorso autonomo e devono essere contestati a sostegno del ricorso avverso tale atto.

Poiché la relazione dell’Ufficio investigativo e disciplinare costituisce un atto puramente preparatorio della decisione definitiva che l’autorità che ha il potere di nomina sarebbe stata indotta ad adottare in un caso di specie, le domande di annullamento di tale relazione devono essere dichiarate manifestamente irricevibili.

(v. punti 39 e 40)

Riferimento:

Corte: 7 aprile 1965, causa 11/64, Weighardt/Commissione (Racc. pag. 352, in particolare pag. 368); 11 luglio 1968, causa 35/67, Van Eick/Commissione (Racc. pag. 436, in particolare pag. 455), e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punto 23)

Tribunale di primo grado: 6 aprile 2006, causa T‑309/03, Camós Grau/Commissione (Racc. pag. II‑1173, punti 46‑58)

2.      In forza dell’obbligo di assistenza cui è tenuta, l’amministrazione, di fronte ad un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, deve intervenire con tutta la necessaria energia, reagendo con la rapidità e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso di specie per accertare i fatti e poter, quindi, trarne con cognizione di causa le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario che chiede tutela alla propria istituzione fornisca un principio di prova del carattere reale delle aggressioni di cui afferma essere stato vittima. In presenza di tali elementi, l’istituzione in parola è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare disponendo un’indagine al fine di accertare i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime.

(v. punto 47)

Riferimento:

Corte: 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punti 15 e 16)

Tribunale della funzione pubblica: 17 ottobre 2007, causa F‑63/06, Mascheroni/Commissione (non ancora pubblica nella Raccolta, punto 36)