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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 23 gennaio 2020 – UK / Volkswagen Bank GmbH

(Causa C-33\20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti

Ricorrente: UK

Resistente: Volkswagen Bank GmbH

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE 1 del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito

a)    debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito, o quantomeno il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell’articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d’interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell’articolo 288, paragrafo 1, secondo periodo, del BGB).

b)    il meccanismo di adeguamento del tasso d’interesse di mora debba essere ve illustrato in termini concreti, quantomeno mediante riferimento alle disposizioni nazionali dalle quali sia desumibile l’adeguamento del tasso d’interesse di mora (articoli 247 e 288, paragrafo 1, secondo comma, del BGB).

2.    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore, ai fini della determinazione dell’indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore possa calcolare, quantomeno approssimativamente, l’importo dell’indennità da versare in caso di recesso anticipato.

3.    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito

a)     debbano essere parimenti indicati i diritti inerenti al recesso delle parti del contratto di credito previsti dal diritto nazionale, in particolare il diritto di recesso del mutuatario per giusta causa ai sensi dell’articolo 314 del BGB nel caso di contratti di mutuo a tempo determinato.

b)    debba esser far riferimento, per tutti i diritti delle parti relativi al recesso dal contratto di credito, ai termini e ai requisiti di forma della relativa dichiarazione prescritti ai fini dell’esercizio del diritto di recesso.

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1 GU 2008, L 133, pag. 66.