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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 16 agosto 2018 – IL e a. / Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-535/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, comunione ereditaria di QD (composta da RC e SB), TA, UZ, VY, WX

Resistente: Land Nordrhein-Westfalen

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati1 – in prosieguo: la «direttiva VIA» – debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma di diritto nazionale, in base alla quale un ricorrente, che non sia un’associazione ambientalista riconosciuta, può chiedere l’annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia sottratto la possibilità della partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.

a) Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), ii) e iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque2 , come da ultimo modificata dall’articolo 1 della direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 20143 , – in prosieguo: la «direttiva quadro sulle acque» ovvero la «DQA» - debba essere interpretato nel senso che esso contenga non solo un criterio di valutazione di diritto sostanziale, bensì parimenti criteri relativi alla procedura di autorizzazione amministrativa.

b)    Nel caso di risposta affermativa alla questione sub a):

Se la partecipazione del pubblico prevista dall’articolo 6 della direttiva VIA debba essere sempre e obbligatoriamente riferita ai documenti inerenti alla valutazione prevista dalla normativa in materia di acque nel senso menzionato supra oppure se sia ammissibile una differenziazione in base al momento della redazione della documentazione e della sua complessità.

Se la nozione di deterioramento dello stato di un corpo idrico sotterraneo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della DQA debba essere interpretata nel senso che un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo ricorra non appena non venga rispettato, per effetto del progetto, quantomeno uno standard di qualità ambientale relativo ad un parametro e nel senso che, a prescindere da ciò, nel caso in cui venga già superata la soglia di riferimento, costituisca un deterioramento qualsiasi ulteriore aumento (misurabile) della concentrazione.

a) Se l’articolo 4 della DQA – alla luce della sua efficacia vincolante (articolo 288 TFUE) e della garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 19 TUE) – debba essere interpretato nel senso che tutti gli appartenenti al pubblico interessato dal progetto, i quali lamentino di essere lesi nei propri diritti dall’autorizzazione di detto progetto, siano parimenti legittimati a far valere in giudizio le violazioni del divieto di deterioramento e dell’obbligo di miglioramento ai sensi della normativa in materia di acque.

b)    In caso di risposta negativa alla questione sub a):

Se l’articolo 4 della DQA –in considerazione della sua finalità – debba essere interpretato nel senso che, in ogni caso, i ricorrenti, i quali utilizzano pozzi per l’approvvigionamento idrico privato in prossimità del tratto di strada progettato possano far valere in giudizio le violazioni del divieto di deterioramento e dell’obbligo di miglioramento ai sensi della normativa in materia di acque.

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1 GU 2012, L 26, pag. 1.

2 GU 2000, L 327, pag. 1.

3 GU 2014, L 311, pag. 32.