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Impugnazione proposta il 19 novembre 2020 da International Management Group (IMG) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2020, causa T-381/15 RENV, IMG/Commissione

(causa C-620/20 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Management Group (IMG) (rappresentanti: L. Levi, J.-Y. de Cara, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020, causa T-381/15/RENV;

accogliere, quindi, le conclusioni formulate in primo grado dalla ricorrente, come riviste e, di conseguenza:

condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale come adeguato nelle sue osservazioni successive al rinvio T-381/15 RENV;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i motivi di seguito illustrati.

a. Sull’illiceità del comportamento della Commissione

1) violazione della sentenza della Corte del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C-183/17 P e C-184/17 P);

2) la sentenza impugnata traviserebbe la nozione di organizzazione internazionale prevista dai regolamenti finanziari: violazione del riconoscimento internazionale; violazione della gerarchia delle norme; violazione della sentenza della Corte del 31 gennaio 2019, succitata, e dei regolamenti finanziari;

3) violazione del principio di buona amministrazione;

4) la sentenza impugnata avrebbe travisato la nozione di violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.

b. Sul danno

1) Quanto alle domande di cui al punto 40, trattini dal primo al terzo della sentenza impugnata: violazione del principio del risarcimento in natura; violazione dell’obbligo di motivazione del giudice; violazione delle condizioni di ricevibilità; violazione degli articoli 76, lettera e), e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale;

2) Quanto alle domande di cui al punto 40, quarto trattino della sentenza impugnata: violazione dell’obbligo di motivazione del giudice; violazione degli articoli 76, lettera e), e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura de Tribunale;

3) Quanto al danno morale: violazione del principio del risarcimento in natura; violazione del dovere di motivazione del giudice; violazione degli articoli 76, lettera e) e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale; violazione della competenza del giudice estesa al merito.

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