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Ricorso proposto il 3 ottobre 2019 – Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-730/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Y. Marinova, E. Manhaeve)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno ai propri obblighi discendenti dall’articolo 13, primo comma, della direttiva 2008/50/CE 1 , in combinato disposto con l’allegato XI della stessa, in quanto essa non si conforma, in modo sistematico e continuativo, nel territorio BG0006 (Bulgaria sud-orientale), a quanto segue:

i)    dal 2007, al valore limite orario del biossido di zolfo;

ii)    dal 2007, ad eccezione del 2010 e del 2012 – al valore limite giornaliero del biossido di zolfo;

dichiarare che, dall’11 giugno 2010, la Repubblica di Bulgaria viola gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con il suo allegato XV, Sezione A, e segnatamente l’obbligo ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, comma 2, consistente nel provvedere affinché il periodo del superamento dei suddetti valori-limite del biossido di zolfo nel territorio BG0006 (Bulgaria sud-orientale) sia il più breve possibile;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Col primo motivo la Commissione afferma che la Repubblica di Bulgaria ha violato le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE in combinato disposto con il suo allegato XI, in quanto nel territorio BG0006 (Bulgaria sud-orientale) è perpetrata una sistematica e continuativa inosservanza dei valori-limite orari e giornalieri del biossido di zolfo.

Col secondo motivo di ricorso la Commissione lamenta che la Repubblica di Bulgaria ha violato le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con il suo allegato XV, Sezione A, in quanto dall’11 giugno 2010 non ha stabilito nei propri piani per la qualità dell’aria misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

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1 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).