Language of document : ECLI:EU:C:2019:1014

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 26 novembre 2019 (1)

Causa C627/19 PPU

Openbaar Ministerie

contro

ZB

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]

«Questione pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Autorità giudiziaria emittente – Mandato d’arresto europeo emesso da un pubblico ministero belga – Condizione dell’esistenza di un ricorso giurisdizionale effettivo contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo»






1.        La Corte di giustizia è nuovamente chiamata a pronunciarsi su alcuni rinvii pregiudiziali per decidere se il pubblico ministero (nel caso di specie del Belgio) possa essere definito «autorità giudiziaria emittente» di un mandato d’arresto europeo (MAE) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI (2).

2.        I dubbi del giudice del rinvio nella presente causa e nelle cause C‑625/19 PPU e C‑626/19 PPU si aggiungono a quelli sollevati da un giudice del Lussemburgo (causa C‑566/19 PPU) e riguardano, in particolare, l’interpretazione da darsi alla sentenza della Corte di giustizia nelle cause OG e PI (procure di Lubecca e Zwickau) (3).

3.        Gli stessi dubbi sono stati sollevati con riferimento ai pubblici ministeri della Svezia (causa C‑625/19 PPU) e della Francia (causa C‑566/19 PPU), sui quali presento le mie conclusioni in data odierna.

4.        Mentre nella causa C‑626/19 PPU la questione riguarda i MAE emessi ai fini dell’esercizio di un’azione penale, nella presente causa il giudice del rinvio esamina i MAE disposti ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, inflitta con sentenza definitiva.

5.        Sebbene la mia posizione di principio resti quella che ho sostenuto nelle cause OG (procura di Lubecca) e PI (procura di Zwickau) (4) e nella causa PF (procuratore generale di Lituania) (5), nella parte restante delle mie conclusioni odierne mi occupo dell’esegesi della sentenza OG e PI (procure di Lubecca e Zwickau), nonché di quella pronunciata il 9 ottobre 2019 (6) in un altro caso analogo.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

6.        Rinvio alla trascrizione dei considerando quinto, sesto, ottavo, decimo e dodicesimo, nonché degli articoli 1 e 9 della decisione quadro, contenuta nelle conclusioni OG e PI (procure di Lubecca e Zwickau).

B.      Diritto nazionale

7.        Secondo le informazioni fornite dal governo belga, la wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (legge del 19 dicembre 2003 relativa al MAE) (7) prevede, all’articolo 32 (8), quanto segue:

«1. Qualora si possa presumere che una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale si trovi nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, il giudice istruttore o il procuratore del Re che esegue il mandato d’arresto emesso, a seconda dei casi, dal giudice o dal tribunale, emette un [MAE] nella forma e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3. Il [MAE] finalizzato all’esercizio di un’azione penale può essere emesso solamente alle condizioni imposte dalla legge del 20 luglio 1990 sulla custodia cautelare.

(…)

2. Qualora si possa presumere che una persona ricercata ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza si trovi nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, il procuratore del Re emette un [MAE] nella forma e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Se, in questo caso, la pena o la misura di sicurezza sono state irrogate da un provvedimento reso in contumacia e se la persona ricercata non è stata citata personalmente o altrimenti informata della data e del luogo dell’udienza che ha preceduto il provvedimento reso in contumacia, il [MAE] indicherà che la persona ricercata ha la possibilità di presentare ricorso in Belgio e di essere giudicata comparendo personalmente.

(…)».

8.        L’articolo 28/1 della wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (legge del 20 luglio 1990 sulla custodia cautelare) (9) così stabilisce:

«Il giudice o il tribunale, a seconda dei casi, può emettere un mandato d’arresto qualora l’indagato non possa comparire di persona a causa di un arresto all’estero e abbia chiesto di comparire personalmente».

II.    Controversia e questione pregiudiziale

9.        Il 24 aprile 2019 il pubblico ministero di Bruxelles (Belgio) ha emesso un MAE ai fini dell’esecuzione di una sentenza pronunciata il 7 febbraio 2019 contro ZB dal Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) (10).

10.      A seguito dell’arresto di ZB nei Paesi Bassi, il 3 maggio 2019 il MAE è stato inviato al Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), che ha deciso di sottoporre la seguente questione pregiudiziale:

«Se, qualora un MAE sia inteso a dare esecuzione a una pena privativa della libertà irrogata mediante decisione esecutiva di un giudice o di un organo giurisdizionale, mentre il MAE è stato emesso da un rappresentante del pubblico ministero che partecipa all’amministrazione della giustizia dello Stato membro emittente ed è garantito che esso, nell’esercizio dei suoi compiti inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo, agisce in modo indipendente, valga anche la condizione secondo la quale la decisione di emettere un MAE – e segnatamente la proporzionalità dello stesso – deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

11.      La causa è stata depositata nella cancelleria della Corte il 22 agosto 2019. In considerazione della privazione della libertà di ZB, il giudice del rinvio ne ha chiesto la trattazione con procedimento d’urgenza, richiesta accolta dalla Corte di giustizia.

12.      Hanno depositato osservazioni scritte ZB, i governi belga e dei Paesi Bassi, il pubblico ministero dei Paesi Bassi e la Commissione.

13.      L’udienza pubblica si è svolta il 24 ottobre 2019, congiuntamente con quelle delle cause C‑566/19 PPU, C‑626/19 PPU e C‑625/19 PPU. Vi hanno partecipato JR, YC, XD, ZB, il pubblico ministero del Lussemburgo, il pubblico ministero dei Paesi Bassi, i governi dei Paesi Bassi, francese, svedese, belga, irlandese, spagnolo, italiano e finlandese, nonché la Commissione.

IV.    Analisi

A.      Osservazioni preliminari

14.      La questione sollevata nella presente causa ha dei punti in comune con quella della causa C‑626/19 PPU, sulla quale esprimo il mio parere nelle conclusioni recanti la data odierna.

15.      In tali conclusioni, esamino non solo la questione del controllo giurisdizionale sui MAE disposti dal pubblico ministero (oggetto del presente rinvio), ma anche l’idoneità dei rappresentanti di tale istituzione a essere considerati un’«autorità giudiziaria emittente» ai sensi della decisione quadro.

16.      Nel presente procedimento, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) considera pacifico che il pubblico ministero belga possa emettere un MAE, in quanto soddisfa i requisiti di indipendenza che definiscono l’«autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro.

17.      Poiché l’indipendenza del pubblico ministero belga non è stata oggetto di discussione nella presente causa, non sono state fornite le informazioni necessarie per valutare se, conformemente al suo statuto costituzionale e alla sua struttura organica e funzionale, i rappresentanti di detta istituzione rispondano al profilo richiesto dalla Corte di giustizia nella sentenza del 27 maggio 2019, PF (procuratore generale di Lituania) (11). Non posso, quindi, pronunciarmi a tale riguardo.

B.      Sul controllo giurisdizionale del MAE emesso dal pubblico ministero

18.      Le mie conclusioni nelle cause riunite C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU vertono sul controllo giurisdizionale del MAE emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale.

19.      In tale contesto, sostengo che il controllo giurisdizionale eseguito al momento dell’adozione del mandato d’arresto nazionale (MAN) non può, per sua stessa natura, soddisfare «i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva» cui fa riferimento il punto 75 della sentenza OG e PI (procure di Lubecca e Zwickau), che è sempre una tutela chiesta dall’interessato e disposta mediante un procedimento nel quale egli abbia potuto intervenire e partecipare esercitando il suo diritto alla difesa (12).

20.      Di conseguenza, l’esame del rispetto dei requisiti per l’emissione di un MAE disposto da un pubblico ministero che possa essere considerato un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, può precedere l’emissione del MAE, ma non preclude il diritto della persona ricercata di presentare un ricorso giurisdizionale contro detto MAE dopo che sia stato emesso.

21.      Quanto sopra vale non soltanto per i MAE emessi al fine dell’esercizio di un’azione penale, ma anche per quelli diretti all’esecuzione di una sentenza.

22.      L’emissione di un MAE al fine di far rispettare una sentenza non è soggetta, ordinariamente, al principio di opportunità, bensì alla rigorosa applicazione della legge (vale a dire, al rispetto della sentenza che applica la legge alla fattispecie concreta).

23.      Si potrebbe quindi ritenere che, una volta pronunciata una sentenza, la sua esecuzione sia obbligatoria e, di conseguenza, che l’emissione automatica di un MAE sia dovuta, se la persona condannata si trova in un altro Stato membro.

24.      Tuttavia, il presupposto per l’emissione di un MAE non è solo l’esistenza di un MAN o, come in questo caso, di una sentenza definitiva che impone la privazione della libertà. A tale presupposto si aggiunge quello secondo cui l’emissione del MAE non deve essere sproporzionata. Inoltre, l’esame della sua proporzionalità deve essere eseguito o d’ufficio o attraverso l’omologazione della precedente decisione del pubblico ministero (13), oppure in virtù di un ricorso dell’interessato, dinanzi ai giudici e ai tribunali.

25.      Certamente, esiste un precedente giudizio di proporzionalità già svolto, in larga misura, dal legislatore stesso. Infatti, la decisione quadro esclude il MAE ai fini dell’esecuzione di pene privative della libertà di durata inferiore a quattro mesi (14).

26.      Tuttavia, la proporzionalità dell’emissione di un MAE non è determinata unicamente dalla durata della privazione della libertà stabilita da una sentenza. A tale fattore occorre aggiungerne un altro non meno rilevante, ossia il tempo della privazione della libertà che il trattamento del MAE potrebbe comportare nello Stato membro di esecuzione. Se del caso, si devono valutare «gli effetti della procedura di consegna e del trasferimento dell’interessato residente in uno Stato membro diverso da (…) sui suoi rapporti sociali e familiari» (15).

27.      Vero è che il periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione dovrà essere dedotto dalla pena inflitta nello Stato membro emittente (16). Tuttavia, in base alle circostanze, è possibile che tale periodo sia stato scontato anche quando, in considerazione della sua entità, la pena della cui esecuzione si tratta possa non comportare inderogabilmente la privazione della libertà nello Stato membro emittente.

28.      Infatti, il giudice o l’organo giurisdizionale che pronuncia la sentenza di condanna non necessariamente ha motivo di valutare in quel dato momento la possibilità di un MAE ai fini dell’esecuzione della sua decisione. Può accadere – e non è raro – che venga disposto un MAN per ottenere la comparizione del condannato e, successivamente, sulla base della richiesta motivata del condannato o per altre ragioni di diritto interno, che la pena della reclusione prevista nella sentenza sia ridotta o sospesa, a condizione, eventualmente, che vengano prestate determinate garanzie.

29.      Il MAE non è quindi una conseguenza ineluttabile di una sentenza di condanna: il giudice che ha pronunciato la condanna (o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente in materia), in quanto giurisdizione cui spetta assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, deciderà se rivolgersi allo Stato membro di esecuzione per ottenere la consegna della persona condannata, sulla base del criterio di proporzionalità, oppure se rinunciarvi.

30.      In questo contesto può essere rilevante il tempo che intercorre tra la sentenza e l’emissione del MAE. Vi sarà talvolta un rischio di tardività, anche nel caso in cui la decisione sulla proporzionalità del MAE sia stata resa nella stessa sentenza di condanna (17).

31.      In caso di tardiva emissione del MAE, il giudizio di proporzionalità implicito o espresso nella sentenza può risultare superato. Tra i fattori determinanti per valutare la proporzionalità di un MAE figura l’eventuale durata della privazione della libertà nello Stato membro di esecuzione, periodo che non ci si può esimere dal prendere in considerazione quando si valuta se, alla luce delle circostanze relative alla persona ricercata e alla gravità del reato a causa del quale la medesima è ricercata, l’emissione di un MAE risulti proporzionata o meno.

32.      Analogamente, non si può escludere la possibilità che, al momento dell’emissione del MAE, la persona ricercata abbia instaurato un legame con lo Stato membro di esecuzione sufficiente per consentire l’applicazione della decisione quadro 2008/909/GAI (18). In caso affermativo, occorre valutare se la pena per l’esecuzione della quale il MAE è stato emesso possa essere scontata in tale Stato membro.

33.      Da quanto precede consegue che i MAE emessi ai fini dell’esecuzione di una sentenza di condanna possono presentare ulteriori problemi, che non si limitano alla semplice constatazione dell’esistenza di tale sentenza e della privazione della libertà che essa irroga. Se tali MAE sono emessi da un rappresentante del pubblico ministero, l’interessato deve avere la possibilità di sottoporre la decisione del primo al vaglio di un organo giurisdizionale.

34.      Ritengo pertanto che il diritto a un ricorso giurisdizionale, previsto per i MAE emessi ai fini dell’esercizio di un’azione penale, sia applicabile anche alla fattispecie dei MAE emessi ai fini dell’esecuzione di una sentenza.

V.      Conclusioni

35.      In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti al Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi):

«I mandati d’arresto europei emessi dal pubblico ministero ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà irrogata con sentenza definitiva devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale analogo a quello applicabile ai mandati emessi ai fini dell’esercizio di un’azione penale».


1      Lingua originale: lo spagnolo.


2      Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro»).


3      Sentenza del 27 maggio 2019, C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456; in prosieguo: la «sentenza OG e PI (procure di Lubecca e Zwickau)».


4      Cause C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:337, in prosieguo: le «conclusioni OG e PI (procure di Lubecca e Zwickau)».


5      Causa C‑509/18, EU:C:2019:338; in prosieguo: le «conclusioni PF (procuratore generale di Lituania)».


6      Causa C‑489/19 PPU, NJ (procura di Vienna); EU:C:2019:849; in prosieguo: la «sentenza NJ (procura di Vienna)».


7      Moniteur belge del 22 dicembre 2003, pag. 60075.


8      Come modificato dall’articolo 13 della wet van 11 juli 2018 houdende diverse bepalingen in strafzaken (legge dell’11 luglio 2018 su varie disposizioni in materia penale) (Moniteur belge del 18 luglio 2018, pag. 57582; in prosieguo: la «legge del 2018»).


9      Norma inserita dall’articolo 12 della legge del 2018.


10      Secondo l’ordinanza di rinvio, ZB era stato condannato a pene detentive della durata di trenta mesi e di un anno.


11      Causa C‑509/18, EU:C:2019:457; in prosieguo: la «sentenza PF (procuratore generale di Lituania)».


12      Conclusioni C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, paragrafo 84.


13      Così è avvenuto nella causa decisa con la sentenza NJ (Procura di Vienna).


14      Articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro.


15      Sentenza NJ (procura di Vienna), punto 44.


16      Articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro.


17      Ciò vale anche nel caso in cui l’emissione del MAE avvenga dopo l’adozione di un MAN in cui l’autorità giudiziaria ha reso un giudizio di proporzionalità. Faccio riferimento a questa ipotesi al paragrafo 80 delle conclusioni nelle cause C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU.


18      Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).