Language of document : ECLI:EU:F:2016:146

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

14 luglio 2016

Causa F‑56/14

Dolores Dominguez Perez

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Pensioni – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Diritti a pensione maturati, prima di entrare in servizio presso l’Unione, nell’ambito di un regime pensionistico nazionale – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione – Proposta di abbuono di annualità, accettata dall’interessato, basata su nuove disposizioni generali di esecuzione – Atto non lesivo – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Parità di trattamento – Articolo 81 del regolamento di procedura»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Dolores Dominguez Perez chiede l’annullamento di due proposte del 20 settembre 2013 di calcolo dell’abbuono, nel regime pensionistico dell’Unione europea, dei diritti a pensione maturati dalla ricorrente prima di entrare in servizio presso l’Unione.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. La sig.ra Dolores Dominguez Perez sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Proposta di abbuono di annualità ai fini del trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Esclusione – Decisione di riconoscimento di annualità adottata in seguito al trasferimento del capitale che rappresenta diritti a pensione maturati – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1, e allegato VIII, art. 11, § 2)

2.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Applicazione immediata della regola nuova agli effetti futuri di una situazione sorta nel vigore della regola vecchia – Adozione di nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto – Applicazione al trasferimento dei diritti a pensione maturati, richiesto prima dell’adozione della regola nuova, ma realizzato dopo la sua entrata in vigore – Violazione dei diritti quesiti e del principio del legittimo affidamento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

3.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Adozione di nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto – Differenza di trattamento tra funzionari per i quali il capitale che rappresentava i loro diritti a pensione è stato trasferito al regime dell’Unione, rispettivamente, prima e dopo l’entrata in vigore di dette disposizioni – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

1.      Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, la Corte è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una della persone indicate nello Statuto circa la legittimità di un atto che rechi pregiudizio alla persona interessata. Solo atti che incidano direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati possono essere considerati atti lesivi.

Al riguardo, una proposta di abbuono di annualità non produce effetti giuridici vincolanti che incidano direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del suo destinatario modificandola in maniera sensibile e non può quindi essere qualificata come atto lesivo ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

Tuttavia, in taluni casi, occorre interpretare la domanda di annullamento contenuta nel ricorso dinanzi al giudice dell’Unione come diretta, in realtà, all’annullamento della decisione finale di riconoscimento all’interessato di un abbuono di annualità di pensione risultante da diritti a pensione maturati in precedenza nell’ambito di un altro regime. Tale ipotesi ricorrerebbe nel caso in cui l’interessato abbia dato il proprio consenso alla prosecuzione della procedura di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio, accettando la proposta sottopostagli, purché tale procedura sia stata effettivamente proseguita e sia sfociata nell’adozione di una decisione finale prima della presentazione del ricorso.

(v. punti 32, 34 e 37)

Riferimento:

Corte: ordinanza dell’8 marzo 2007, Strack/Commissione, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, punto 62 e giurisprudenza citata

Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punti 110‑139

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 4 settembre 2008, Lafili/Commissione, F‑22/07, EU:F:2008:104, punto 30 e giurisprudenza citata

2.      Secondo un principio generalmente riconosciuto, e salvo deroghe, una nuova norma si applica immediatamente alle situazioni non ancora in essere nonché agli effetti futuri delle situazioni già sorte, senza essere però interamente compiute, in vigenza della norma precedente. Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni sorte e definitivamente realizzatesi in vigenza della norma precedente, che creano diritti quesiti. Un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo si sia realizzato prima della modifica legislativa. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di un diritto la cui fattispecie costitutiva non si sia realizzata in vigenza della normativa che è stata modificata.

Al riguardo, l’applicazione di nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto per quanto riguarda un trasferimento dei diritti a pensione maturati nell’ambito di un altro regime pensionistico, richiesto prima dell’adozione delle dette disposizioni, ma realizzato dopo la loro entrata in vigore, non è in contrasto con l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

Inoltre, persino in presenza di assicurazioni precise, idonee a far sorgere nei destinatari un legittimo affidamento, i singoli non potrebbero far valere il principio della tutela del legittimo affidamento per opporsi all’applicazione della nuova disposizione di un regolamento, soprattutto in un ambito nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale.

(v. punti 47, 52, 58 e 60)

Riferimento:

Corte: sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti 33, 61‑63 e 91 e giurisprudenza citata

Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punti 152, 154, 165 e 170

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 13 giugno 2012, Guittet/Commissione, F‑31/10, EU:F:2012:80, punto 47 e giurisprudenza citata

3.      L’istituzione, adottando le nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto, dalle quali risulta una differenza di trattamento tra i funzionari che hanno ottenuto il trasferimento al regime dell’Unione del capitale che rappresenta i loro diritti a pensione maturati presso un altro regime, rispettivamente, prima e dopo l’entrata in vigore delle dette disposizioni, non viola il principio di parità di trattamento, dato che il trattamento differenziato riguarda funzionari che non fanno parte di una sola e medesima categoria.

Infatti, i funzionari nei cui confronti il capitale che rappresenta i diritti a pensione da loro maturati presso un altro regime non è stato trasferito al regime pensionistico dell’Unione al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni non si trovano nella stessa situazione giuridica dei funzionari i cui diritti a pensione maturati precedentemente alla loro entrata in servizio siano già stati trasferiti, prima di tale data, sotto forma di capitale, al regime pensionistico dell’Unione e nei cui confronti fosse stata adottata una decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità di pensione in quest’ultimo regime. I primi dispongono ancora dei diritti a pensione in un altro regime mentre, per i secondi, un trasferimento di capitale, avente come risultato l’estinzione di tali diritti e il riconoscimento corrispondente di un abbuono di annualità nel regime pensionistico dell’Unione, ha già avuto luogo.

Siffatta differenza di trattamento si fonda inoltre su un elemento obiettivo e indipendente dalla volontà dell’istituzione interessata, ossia la rapidità di trattamento, da parte del regime pensionistico esterno interessato, della domanda di trasferimento di capitale dell’interessato.

(v. punto 61)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punti 177‑179