Language of document : ECLI:EU:F:2012:44

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

22 marzo 2012 (*)

«Sospensione del procedimento – Articolo 71, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura – Interesse di una buona amministrazione della giustizia»

Nella causa F‑99/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e J. Barquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Ai sensi dell’articolo 71, paragrafi 1, lettera d), e 2, del regolamento di procedura del Tribunale, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente, sentite le parti, può sospendere il procedimento mediante ordinanza motivata.

2        Con lettera della cancelleria in data 6 febbraio 2012, le parti sono state informate del fatto che, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Terza Sezione del Tribunale prevedeva di sospendere il procedimento fino alla pronuncia che concluderà il procedimento nella causa F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione.

3        Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 7 febbraio 2012, la convenuta ha risposto che essa non sollevava obiezioni in merito alla sospensione prevista. Con lettera pervenuta in data 17 febbraio 2012, il ricorrente, invece, ha formulato riserve in ordine alla prospettata sospensione.

4        Dal momento che la decisione che concluderà il procedimento nella causa F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione, può essere rilevante ai fini della soluzione della controversia qui in esame, nell’ottica di una buona amministrazione della giustizia si deve sospendere la presente causa fino alla pronuncia che concluderà il procedimento nella causa F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

così provvede:

1)      La causa F‑99/11, Marcuccio/Commissione, è sospesa fino alla pronuncia che concluderà il procedimento nella causa F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione.

2)      Le spese sono riservate.


Lussemburgo, 22 marzo 2012

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.