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Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Silec Cable SAS e dalla General Cable Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-438/14, Silec Cable, General Cable Corp./Commissione europea

(Causa C-599/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Silec Cable SAS, General Cable Corp. (rappresentanti: I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare l’articolo 1 della decisione1 nella parte riguardante la Silec Cable e la General Cable;

in subordine, modificare l’articolo 2 della decisione e ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Silec Cable e alla General Cable alla luce degli argomenti addotti a sostegno della presente impugnazione;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non avendo applicato correttamente le norme in materia di prove e avendo snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso relativi alla partecipazione della ricorrente Silec alla presunta infrazione.

Il Tribunale avrebbe usato in maniera erronea il criterio della dissociazione aperta e pubblica per rovesciare l’onere della prova al fine di accertare la presunta infrazione della ricorrente Silec. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto avendo fatto affidamento esclusivamente sulla percezione soggettiva degli altri partecipanti alla presunta infrazione al fine di dimostrare la partecipazione della ricorrente Silec. Le ricorrenti, inoltre, ritengono che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso e abbia anche violato l’obbligo del segreto professionale (articolo 339 TFUE) quando ha ritenuto che la ricorrente Silec avesse partecipato alla presunta infrazione.

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento quando ha rifiutato di qualificare il coinvolgimento della ricorrente Silec nella presunta infrazione come quello di un «membro marginale».

Le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha illegittimamente preso in considerazione la condotta della Safran/Sagem/Sagem Communications quando ha valutato il coinvolgimento individuale della ricorrente Silec ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda. Le ricorrenti sostengono che lo stesso Tribunale ha inoltre fornito una motivazione manifestamente contradditoria al riguardo. Le ricorrenti affermano altresì che il Tribunale ha comparato le situazioni di fatto errate quando ha concluso che la Commissione non avesse discriminato la ricorrente Silec allorché ha rifiutato di qualificarla come membro marginale.

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1 Decisione della Commissione, del 2 aprile 2014, relativo a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici) [notificata con il numero C(2014) 2139 final] (GU 2014, C 319, pag. 10).