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Ricorso proposto l’8 maggio 2013 – ZZ e a. / BEI

(Causa F-41/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di cui alle buste paga del mese di febbraio 2013 che stabiliscono l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell’1,8% per l’anno 2013, delle note informative che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 5 febbraio 2013 ed il 15 febbraio 2013 e annullamento delle buste paga successive. Dall’altro, condanna dell’istituzione al risarcimento dei danni e al pagamento degli interessi per i danni materiale e morale asseritamente subìti.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2013, la quale stabilisce l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell’1,8% per l’anno 2013 e, per l’effetto, annullare le decisioni simili contenute nelle buste paga successive e, se necessario, annullare due note informative che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 5 febbraio 2013 ed il 15 febbraio 2013;

condannare la convenuta al pagamento a ciascun ricorrente, quale risarcimento del danno materiale (i) del saldo della retribuzione corrispondente all’applicazione dell’adeguamento annuale per il 2013, ovvero un aumento dell’1,8% per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; (ii) del saldo della retribuzione corrispondente alle conseguenze dell’applicazione dell’adeguamento annuale dell’1,8% per il 2013 sull’importo delle retribuzioni che saranno versate a partire da gennaio 2014; (iii) degli interessi moratori sul saldo delle retribuzioni dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute, laddove il tasso d’interessi moratori da applicare dev’essere calcolato sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo di cui trattasi, aumentato di tre punti e (iv) del risarcimento dei danni ed al pagamento degli interessi causati dalla perdita del potere d’acquisto; l’importo di tale danno materiale è stimato, a titolo provvisorio, in EUR 30.000 per ciascun ricorrente;

condannare la convenuta al pagamento a ciascun ricorrente di EUR 1.000 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la BEI alle spese.