Language of document : ECLI:EU:C:2009:482

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 luglio 2009 (*)

«Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche – Specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 – Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie – Onere della prova – Presunzione d’innocenza – Diritti della difesa»

Nel procedimento C‑344/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE dal Sąd Rejonowy w Kościanie (Polonia) con decisione 8 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2008, nel procedimento penale a carico di

Tomasz Rubach,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

–        per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Konstantinidis e dalla sig.ra M. Owsiany‑Hornung, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 8, n. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Rubach per violazione della legge polacca sulla protezione della natura.

 Contesto normativo

 La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

3        La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, siglata a Washington il 3 marzo 1973 (Raccolta dei Trattati delle Nazioni unite, vol. 993, n. I‑14537, in prosieguo: la «CITES»), ha lo scopo di garantire che il commercio internazionale delle specie elencate nei suoi allegati, nonché delle parti o dei prodotti da esse derivanti, non pregiudichi la conservazione della biodiversità e si fondi su un utilizzo durevole delle specie selvagge.

4        La suddetta convenzione è stata attuata nella Comunità europea a partire dal 1° gennaio 1984 attraverso il regolamento (CE) del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3626, relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384, pag. 1). Detto regolamento è stato abrogato dal regolamento n. 338/97, il cui art. 1, secondo comma, prevede che quest’ultimo si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES.

 Il diritto comunitario

5        L’art. 8 del regolamento n. 338/97 così dispone:

«Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali

1.      Sono vietati l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell’allegato A.

(…)

5.      I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell’allegato B, salvo che all’autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione [,] in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

(…)».

6        L’art. 16 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Sanzioni

1      Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a)      introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l’autorizzazione dell’organo che li ha rilasciati;

b)      inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

(…)

j)      acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell’articolo 8;

(…)

2.      I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

(…)

4.      Se un esemplare vivo di una specie elencat[a] negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione [all’interno della Comunità] senza la prescritta licenza o certificato validi, l’esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l’esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabil[e] del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l’esemplare al luogo di partenza».

7        L’allegato B del regolamento n. 338/97 annovera, nella classe Arachnida, ordine Araneae, i ragni del genere Brachypelma.

 Il diritto nazionale

8        Le disposizioni nazionali applicabili nella causa principale risultano principalmente nella legge del 16 aprile 2004 sulla protezione della natura (Dz. U. n. 92, pos. 880, in prosieguo: la «legge sulla protezione della natura»), che recepisce le disposizioni della CITES e della normativa comunitaria in materia.

9        L’art. 61, n. 1, della legge sulla protezione della natura prevede quanto segue:

«1.      L’importazione dall’estero di piante ed animali appartenenti a specie soggette a restrizioni sul fondamento di disposizioni del diritto dell’Unione europea nonché di parti riconoscibili di essi e di prodotti da essi derivati, esige l’autorizzazione del Ministro competente per gli affari ambientali, fatto salvo il n. 2».

10      Ai sensi dell’art. 64 della medesima legge:

«1.      I proprietari ed allevatori di animali di cui all’art. 61, n. 1, appartenenti agli anfibi, ai rettili, agli uccelli o ai mammiferi, sono obbligati a dichiararli per iscritto al registro.

2.      L’obbligo di dichiarazione al registro di cui al n. 1 non riguarda:

1)      i giardini zoologici;

2)      i soggetti che esercitano un’attività economica nel settore del commercio di animali di cui all’art. 61, n. 1;

3)      la detenzione temporanea di animali a fini di cura e di riabilitazione.

3.      Il registro di cui al n. 1 è tenuto dallo Starosta [commissariato di distretto] competente a seconda del luogo di detenzione o di allevamento degli animali.

(…)

5.      L’obbligo di dichiarazione al registro o di cancellazione dal medesimo sorge il giorno dell’acquisto, della vendita, dell’importazione o dell’esportazione, della presa in possesso dell’animale, della sua perdita o morte. La domanda d’iscrizione o di cancellazione dal registro va presentata allo Starosta competente nel termine di 14 giorni dal giorno della nascita di tale obbligo.

(…)

8.      Lo Starosta conferma mediante un’attestazione l’iscrizione nel registro.

9.      I soggetti di cui al n. 2, punto 2, sono tenuti a possedere l’originale o una copia del documento di cui al n. 4, punto 11 ed a consegnarlo/a insieme con l’animale venduto. Il venditore dell’animale apporrà su tale copia un numero assegnato secondo la numerazione progressiva, la data di emissione, il suo timbro e la sua firma, specificando il numero di animali per cui è stata emessa e, qualora il documento fotocopiato riguardi più di una specie, le informazioni relative alla specie di appartenenza.

(…)».

11      L’art. 128 della suddetta legge così dispone:

«Chiunque

(…)

2)      violi disposizioni del diritto dell’Unione europea sulla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, attraverso

(…)

d)      offerta di alienazione o di acquisto, acquisto o fornitura, uso o esposizione pubblica per fini commerciali, vendita, detenzione o trasporto a fini di vendita, di esemplari delle specie designate di flora e di fauna;

(…)

viene punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni».

 Causa principale e questione pregiudiziale

12      Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Rubach ha acquistato, nel corso di borse di animali di vivaio, taluni ragni esotici del genere Brachypelma Albopilosum, esemplare protetto facente parte di una specie animale elencata nell’allegato B del regolamento n. 338/97, e ha cominciato a far riprodurre in cattività e a vendere all’asta su internet tali aracnidi, dal febbraio all’ottobre 2006.

13      Per tali fatti, il sig. Rubach è stato perseguito penalmente per 46 infrazioni all’art. 128, n. 2, lett. d), della legge sulla protezione della natura.

14      Con sentenza 26 ottobre 2007, il Sąd Rejonowy w Kościanie ha assolto l’imputato di tutti i fatti ascrittigli, ritenendo che la sua condotta non integrasse gli estremi del reato contestatogli nell’atto di accusa.

15      Investito di un appello proposto dal Prokurator Rejonowy w Kościanie, in data 2 aprile 2008 il Sąd Okręgowy w Poznaniu ha annullato integralmente detta sentenza, con rinvio per riesame.

16      Nell’ambito del riesame della causa, il Sąd Rejonowy w Kościanie ha considerato che l’interpretazione del diritto nazionale accolta dal giudice di appello, vincolante per il giudice investito del riesame, produrrebbe l’effetto che l’imputato potrebbe liberarsi dalla sua responsabilità penale soltanto a condizione di dimostrare la provenienza degli animali, producendo sia un’attestazione dell’avvenuta dichiarazione al registro di cui all’art. 64, n. 1, della legge sulla protezione della natura, in merito agli animali venduti, sia elementi che consentano di risalire alla provenienza di tali animali e di determinare chiaramente il soggetto o i soggetti ai quali essi appartenevano, o che li hanno allevati.

17      Per quanto riguarda il primo elemento, il Sąd Rejonowy w Kościanie ha interrogato lo Starostwo Powiatowe w Kościanie (commissariato di distretto di Kościan). La posizione di tale autorità dimostra che l’imputato non poteva registrare gli esemplari in questione, che, in quanto aracnidi, non erano soggetti a registrazione. Detta circostanza è confermata anche dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte.

18      Orbene, secondo il Sad Rejonowy w Kościanie, se l’imputato fosse stato obbligato a produrre un documento che il diritto nazionale non gli impone di ottenere, mentre non vi è alcun dovere di avere conoscenze particolari circa l’origine degli animali di cui trattasi, egli non potrebbe liberarsi dalla sua responsabilità penale.

19      In tale contesto, il Sad Rejonowy w Kościanie ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«      Quale sia la corretta interpretazione dell’art. 8, n. 5, del [regolamento n. 338/97] relativamente a quale maniera, ai sensi di detto articolo ed alla luce della presunzione di innocenza, il proprietario di animali menzionati nell’allegato B del medesimo regolamento (e che non siano anfibi, rettili, uccelli, o mammiferi) possa produrre una prova che il suo esemplare è stato acquisito (…) in conformità alla legislazione vigente in materia di conservazione della fauna e della flora selvatiche (…)».

 Sulla questione pregiudiziale

 Osservazioni presentate alla Corte

20      Il governo polacco propone di risolvere la questione sottoposta dal giudice del rinvio nel senso che l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 338/97, il quale condiziona la possibilità di esercitare un’attività commerciale ai sensi dell’art. 8, n. 1, alla prova della liceità dell’acquisizione degli esemplari di specie elencate nell’allegato B di detto regolamento, rinvia alle regole sulla prova che si applicano dinanzi all’autorità nazionale competente. Qualora si tratti di un giudice penale, la prova di tale circostanza dovrebbe essere fornita in conformità ai principi del procedimento penale che impongono di constatare la realtà dei fatti avvalendosi di tutti i mezzi di prova possibili e di considerare i dubbi irrisolti in favore dell’imputato.

21      Il governo spagnolo suggerisce alla Corte di risolvere la questione nel senso che occorre esigere la prova della liceità della provenienza di tutte le specie elencate nell’allegato B, lasciando alle autorità amministrative degli Stati membri competenti ai sensi della CITES il compito di valutare quelle prove che permetteranno, in ogni caso, di garantire la tracciabilità della legittima provenienza degli esemplari in questione.

22      Secondo la Commissione delle Comunità europee, al giudice del rinvio occorre rispondere che, nel corso del procedimento penale volto a sanzionare un’eventuale violazione delle disposizioni dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 338/97, in assenza di disposizioni comunitarie che disciplinino procedimenti penali di questo tipo, il giudice nazionale applica di regola il diritto nazionale, interpretandolo conformemente al diritto comunitario ed assicurandone la piena effettività. Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova la Commissione osserva che, considerata la generalità del divieto di utilizzare a fini commerciali taluni esemplari delle specie elencate nell’allegato B del regolamento n. 338/97, nell’ambito del procedimento penale spetta al procuratore dimostrare che il sig. Rubach ha utilizzato a fini commerciali taluni esemplari di specie protette. Di contro, dovrebbe spettare al sig. Rubach provare di essere venuto in possesso di detti esemplari in modo lecito, il che gli consentirebbe di liberarsi dalla sua responsabilità penale.

 Risposta della Corte

23      Come risulta dall’insieme degli elementi della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza, da un lato, quali siano i mezzi di prova ammessi alla luce dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 338/97, nell’ambito di un procedimento penale per attività relative ad esemplari delle specie animali elencate nell’allegato B di tale regolamento, come quelli oggetto della causa principale, e, dall’altro, quale sia la corretta ripartizione dell’onere della prova in ordine alla determinazione della liceità dell’acquisizione di tali esemplari.

24      Il regime di tutela istituito per gli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B di detto regolamento mira a garantire la protezione più completa possibile delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio, nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES.

25      È pacifico che il regolamento n. 338/97 non comporta un divieto generale d’importazione e di commercio delle specie diverse da quelle di cui al suo allegato A (sentenza 19 giugno 2008, causa C‑219/07, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel, Racc. pag. I‑4475, punto 18).

26      Come dichiarato dalla Corte, l’uso commerciale di esemplari delle specie elencate nell’allegato B del regolamento n. 338/97 è autorizzato purché ricorrano i presupposti previsti dall’art. 8, n. 5, dello stesso regolamento (sentenza 23 ottobre 2001, causa C‑510/99, Tridon, Racc. pag. I‑7777, punto 44). Difatti, il divieto di commercializzazione previsto all’art. 8 di detto regolamento non si applica qualora all’autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova dell’acquisizione di tali specie e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

27      Alla luce delle suddette disposizioni, occorre quindi constatare che il regolamento n. 338/97 non specifica quali mezzi di prova debbano essere dispiegati per dimostrare la legalità dell’acquisizione di esemplari delle specie elencate nell’allegato B di tale regolamento, in conformità alle condizioni previste all’art. 8, n. 5, del medesimo regolamento, segnatamente quando esse siano nate in cattività nel territorio comunitario. Quindi, il compito di stabilire i mezzi di prova idonei a dimostrare che le suddette condizioni siano soddisfatte è lasciato alle competenti autorità degli Stati membri. Siffatti mezzi includono il certificato o la licenza previsti dal medesimo regolamento o qualsiasi altro documento appropriato che possa esser giudicato utile dalle autorità nazionali competenti.

28      A tale riguardo, occorre ricordare che, in assenza di una regolamentazione comunitaria della nozione di prova, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili. Di conseguenza, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, spetta alle autorità nazionali determinare, in base ai principi del loro diritto nazionale applicabili in materia di prova, se, nel caso concreto loro sottoposto, e alla luce dell’insieme delle circostanze, è dimostrato che le condizioni previste all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 338/97 sono soddisfatte (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2000, cause riunite C‑310/98 e C‑406/98, Met‑Trans e Sagpol, Racc. pag. I‑1797, punti 29‑30).

29      Sotto questo primo profilo, si deve pertanto risolvere la questione proposta dal giudice del rinvio nel senso che il regolamento n. 338/97 non limita i mezzi di prova di cui ci si può avvalere per stabilire la liceità dell’acquisizione di esemplari delle specie elencate nell’allegato B di detto regolamento e che tutti i mezzi di prova consentiti dal diritto processuale dello Stato membro in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili al fine di stabilire la liceità dell’acquisizione di tali esemplari.

30      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla determinazione della liceità dell’acquisizione di esemplari delle specie animali elencate nell’allegato B del regolamento n. 338/97, alla luce del principio della presunzione di innocenza, occorre ricordare che quest’ultimo principio, come risultante in particolare dall’art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, riaffermata inoltre nel preambolo dell’Atto unico europeo e dall’art. 6, n. 2, del Trattato UE, sono tutelati nell’ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenze 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punto 149, e C‑235/92 P, Montecatini/Commissione, Racc. pag. I‑4539, punto 175).

31      La presunzione d’innocenza mira a garantire che un soggetto non sarà dichiarato colpevole, né sarà trattato come tale, prima che la sua colpevolezza sia stata accertata da un giudice (v. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 28 ottobre 2004, nn. 48173/99 e 48319/99, Y. B. e a./Turchia, § 43).

32      Occorre sottolineare che l’istituzione di un regime di protezione per gli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento n. 338/97 non incide sull’onere generale incombente all’accusa di dimostrare, nell’ambito di un procedimento penale, che l’imputato ha utilizzato a fini commerciali taluni esemplari di specie elencate nell’allegato B del regolamento n. 338/97, protette dalla legislazione vigente.

33      In ogni caso, l’imputato ha il diritto di difendersi contro le accuse di responsabilità penale provando di essere venuto in possesso di detti esemplari in modo lecito, ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 338/97, conformemente alle condizioni previste da detta disposizione, e di utilizzare a tal scopo tutti i mezzi di prova ammessi dal diritto processuale applicabile.

34      Di conseguenza, occorre risolvere la questione proposta nel senso che l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 338/97 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato di aver violato tale disposizione, tutti i mezzi di prova consentiti dal diritto processuale dello Stato membro interessato in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili al fine di stabilire la liceità dell’acquisizione di esemplari di specie animali elencate nell’allegato B di detto regolamento. In considerazione, altresì, del principio della presunzione d’innocenza, tale soggetto dispone di tutti questi mezzi per dimostrare di essere venuto in possesso di detti esemplari in modo lecito conformemente alle condizioni previste dalla summenzionata disposizione.

 Sulle spese

35      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato di aver violato tale disposizione, tutti i mezzi di prova consentiti dal diritto processuale dello Stato membro interessato in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili al fine di stabilire la liceità dell’acquisizione di esemplari di specie animali elencate nell’allegato B di detto regolamento. In considerazione, altresì, del principio della presunzione d’innocenza, tale soggetto dispone di tutti questi mezzi per dimostrare di essere venuto in possesso di detti esemplari in modo lecito conformemente alle condizioni previste dalla summenzionata disposizione.

Firme


* Lingua processuale: il polacco.