Language of document : ECLI:EU:F:2008:95

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

8 luglio 2008

Causa F‑76/07

Gerhard Birkhoff

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Presa a carico delle spese mediche – Sostituzione di una sedia a rotelle – Portata del sindacato esercitato dal Tribunale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Birkhoff, ex funzionario della Commissione, chiede l’annullamento della decisione dell’ufficio liquidatore 8 novembre 2006, con cui gli viene negata l’autorizzazione preventiva richiesta dalla regolamentazione per ottenere il rimborso delle spese di acquisto di una sedia a rotelle.

Decisione: La decisione dell’ufficio liquidatore 8 novembre 2006 è annullata. La Commissione sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Spese mediche – Rimborso

(Statuto dei funzionari, artt. 59 e 72, n. 1; allegato II, art. 7; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, artt. 20 e 27)

2.      Funzionari – Ricorso – Ricorso diretto contro una decisione viziata da errore di diritto, ma che può essere giustificata da un altro motivo – Circostanza che non osta all’annullamento – Eccezione – Competenza vincolata dell’amministrazione

1.      Benché il giudice comunitario possa difficilmente sindacare la fondatezza delle valutazioni mediche dei medici di fiducia degli uffici liquidatori, tali valutazioni, quand’anche siano state espresse in condizioni regolari, non sono tuttavia né definitive né sottratte al suo sindacato, contrariamente alle valutazioni mediche provenienti dalla commissione medica di invalidità prevista dall’art. 7 dell’allegato II dello Statuto o dal medico indipendente di cui all’art. 59 dello Statuto. Infatti, le valutazioni mediche espresse in maniera unilaterale da un medico che dipende dall’istituzione non presentano le stesse garanzie di equilibrio tra le parti e di obiettività delle valutazioni formulate dalla commissione medica di invalidità, tenuto conto della sua composizione, o dal medico arbitro, alla luce delle modalità della sua designazione. Inoltre, né lo Statuto né la regolamentazione comune prevedono che le valutazioni mediche dei medici di fiducia degli uffici liquidatori sulle domande di rimborso delle spese mediche possano essere contestate dinanzi ad un’istanza medica che presenti le stesse garanzie di equilibrio e di obiettività della commissione di invalidità o del medico indipendente.

Per questo motivo il giudice comunitario esercita sul diniego, da parte di un ufficio liquidatore, di autorizzare la presa a carico di spese mediche contemplate dalla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, così come sul parere del medico di fiducia dell’ufficio liquidatore che ne costituisce eventualmente il supporto, un sindacato, certamente limitato, ma che si estende all’errore di fatto, all’errore di diritto e all’errore manifesto di valutazione.

(v. punti 50-52)

Riferimento:

Corte: 21 maggio 1981, causa 156/80, Morbelli/Commissione (Racc. pag. 1357, punti 15‑20), e 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti (Racc. pag. 143, punto 8)

Tribunale di primo grado: 23 marzo 1993, causa T‑43/89, Gill/Commissione (Racc. pag. II‑303, punto 36); 11 maggio 2000, causa T‑34/99, Pipeaux/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑337, punti 29 e 30); 12 maggio 2004, causa T‑191/01, Hecq/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑147 e II‑659, punti 64‑78), e 23 novembre 2004, causa T‑376/02, O/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1595, punto 29)

Tribunale della funzione pubblica: 22 maggio 2007, causa F‑99/06, López Teruel/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 74‑76), e 18 settembre 2007, causa F‑10/07, Botos/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 40‑50)

2.      Nell’ambito di un ricorso in materia di funzione pubblica, la circostanza che una decisione dell’amministrazione viziata da un errore di diritto possa essere giuridicamente giustificata da un altro motivo non può ostare al suo annullamento. Diverso sarebbe se l’amministrazione non disponesse di alcun margine discrezionale e se, di conseguenza, l’annullamento della decisione controversa potesse avere solo l’effetto di obbligare l’amministrazione a emanare una nuova decisione identica, nel merito, a quella annullata. Infatti, un motivo diverso da quello sul quale l’amministrazione si è basata per adottare la decisione controversa può essere sostituito a quest’ultimo in corso di causa solo ove l’amministrazione fosse in situazione di competenza vincolata per adottare la detta decisione.

(v. punto 64)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 1996, causa T‑99/95, Stott/Commissione (Racc. pag. II‑2227, punto 32)