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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 3 marzo 2020 – bpost SA / Autorité belge de la concurrence

(Causa C-117/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: bpost SA

Convenuta: Autorité belge de la concurrence

Con l’intervento di: Publimail SA, Commissione europea

Questioni pregiudiziali

Se il principio del ne bis in idem, garantito dall’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non impedisce all’autorità amministrativa competente di uno Stato membro di imporre un’ammenda per violazione del diritto europeo della concorrenza, in una situazione come quella del caso di specie, in cui la stessa persona giuridica è già stata liberata in via definitiva da un’ammenda amministrativa impostale dall’autorità di regolamentazione postale nazionale per una presunta violazione della legislazione postale, con riferimento ai medesimi fatti o a fatti analoghi, dal momento che il criterio dell’unità dell’interesse legale protetto non è soddisfatto in quanto la presente causa ha ad oggetto due differenti violazioni di due normative distinte rientranti in due settori giuridici separati.

Se il principio del ne bis in idem, garantito dall’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non impedisce all’autorità amministrativa competente di uno Stato membro di imporre un’ammenda per violazione del diritto europeo della concorrenza, in una situazione come quella del caso di specie, in cui la stessa persona giuridica è già stata liberata in via definitiva da un’ammenda amministrativa impostale dall’autorità di regolamentazione postale nazionale per una presunta violazione della normativa postale, con riferimento ai medesimi fatti o a fatti analoghi, per il motivo che una limitazione del principio del ne bis in idem sarebbe giustificata dal fatto che la normativa in materia di concorrenza persegue un obiettivo complementare di interesse generale, ossia salvaguardare e mantenere un sistema senza distorsioni della concorrenza nel mercato interno, e non va oltre quanto è appropriato e necessario in vista del raggiungimento dell’obiettivo legittimamente perseguito da tale normativa; e/o in vista della tutela del diritto e della libertà d’impresa degli altri operatori sulla base dell’articolo 16 della Carta.

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