Language of document : ECLI:EU:F:2008:113

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

11 settembre 2008

Causa F‑127/07

Juana Maria Coto Moreno

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Concorso generale – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Valutazione delle prove scritta e orale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Coto Moreno chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/28/05, del 12 febbraio 2007, recante diniego dell’iscrizione del suo nominativo nell’elenco di riserva, la declaratoria dell’obbligo, per le autorità competenti, di inserire il suo nominativo nel detto elenco di riserva e la condanna della Commissione al risarcimento degli asseriti danni professionali, patrimoniali e morali da lei subiti.

Decisione: La domanda della ricorrente è respinta. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Valutazione delle attitudini dei candidati

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 5)

2.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Rispetto della segretezza dei lavori

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 6)

1.      Le valutazioni effettuate da una commissione giudicatrice di un concorso sulle conoscenze e sulle attitudini dei candidati sono sottratte al controllo del giudice comunitario. Lo stesso non si può dire per quanto riguarda la concordanza del punteggio in cifre con le valutazioni verbali della commissione giudicatrice. In effetti, tale concordanza, garante della parità di trattamento dei candidati, è una delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice e di cui spetta al giudice verificare il rispetto. Inoltre, la concordanza del punteggio in cifre con la valutazione verbale può essere oggetto di un controllo, da parte del giudice comunitario, indipendente da quello della valutazione delle prestazioni dei candidati effettuata dalla commissione giudicatrice, che il giudice comunitario rifiuta di esercitare, purché tale controllo della concordanza sia circoscritto alla verifica dell’assenza di manifesta incoerenza. Per questo motivo spetta al giudice comunitario verificare se, tenuto conto della valutazione verbale espressa nella scheda di valutazione di un elaborato, la commissione giudicatrice non abbia commesso un errore manifesto di valutazione nell’attribuire il punteggio a tale elaborato.

Dal fatto che un candidato abbia ottenuto il punteggio minimo che gli permetteva di presentarsi alla prova orale, nonostante che le sue risposte scritte fossero state giudicate globalmente più che sufficienti, non emerge una discordanza manifesta tra il punteggio e la valutazione verbale. Di conseguenza, dal raffronto tra il punteggio attribuito all’elaborato dell’interessato e le valutazioni verbali espresse dalla commissione giudicatrice su tale elaborato non si può dedurre un errore manifesto di valutazione.

(v. punti 33, 34 e 38)

2.      L’obbligo di motivazione di una decisione di una commissione giudicatrice di concorso deve, da una parte, conciliarsi con il vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori di quest’ultima. Il rispetto di tale vincolo osta sia alla divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia alla rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati. D’altra parte, l’obbligo di motivazione non deve appesantire intollerabilmente le operazioni delle commissioni giudicatrici e il lavoro amministrativo degli uffici del personale. Perciò, nell’ambito di un concorso con numerosi candidati, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni adottate dalla commissione giudicatrice riguardo a ciascun candidato.

(v. punti 55-57)

Riferimento:

Corte: 28 febbraio 1980, causa 89/79, Bonu/Consiglio (Racc. pag. 553, punto 6); 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punti 24 e 31), e 28 febbraio 2008, causa C‑17/07 P, Neirinck/Commissione (Racc. pag. I‑36, punto 58)