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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 23 agosto 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG e Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein»

(Causa C-629/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein»

Autorità convenuta: Landeshauptmann von Steiermark

Questioni pregiudiziali

Se i fanghi di depurazione debbano essere considerati rifiuti alla luce dell’esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 1 , in combinato disposto con la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e/o la direttiva sui fanghi di depurazione, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 2 .

Ove non sia data risposta negativa già alla prima questione:

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, consenta di qualificare una sostanza come sottoprodotto ai sensi della nozione di «rifiuto» nell’ambito del diritto dell’Unione qualora, per motivi di economia processuale, a tale sostanza sia aggiunta una percentuale ridotta di altre sostanze che altrimenti sarebbero considerate rifiuti, qualora ciò non incida sulla composizione della sostanza nel suo complesso e presenti un vantaggio significativo per l’ambiente.

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1 GU 2008, L 312, pag. 3.

2 GU 2008, L 311, pag. 1.