Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

28 ottobre 2010


Causa F‑6/09


Soukaïna Fares

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Inquadramento nel grado — Presa in considerazione dell’esperienza professionale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Fares, agente contrattuale della Commissione, chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione con cui ella è stata inquadrata nel grado 8 del gruppo di funzioni III degli agenti contrattuali, quale risultante dal suo contratto di agente contrattuale del 28 marzo 2008.

Decisione: La decisione della Commissione recante inquadramento della ricorrente nel grado 8 del gruppo di funzioni III degli agenti contrattuali, quale risultante dal contratto di agente contrattuale della ricorrente del 28 marzo 2008, è annullata. La Commissione sopporterà l’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Agenti contrattuali — Assunzione — Inquadramento nel grado — Presa in considerazione dell’esperienza professionale — Potere discrezionale dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 86, n. 1)

2.      Funzionari — Agenti contrattuali — Assunzione — Inquadramento nel grado — Presa in considerazione dell’esperienza professionale

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 86, n. 1; disposizioni generali di esecuzione della Commissione, art. 7, n. 3)

1.      L’esercizio da parte dell’istituzione del suo ampio potere discrezionale in materia di riconoscimento dell’esperienza professionale deve avvenire nel rispetto dell’insieme delle disposizioni applicabili e deve essere esente da errore manifesto di valutazione. In tale contesto, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi a verificare se l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non abbia commesso errori di diritto e se essa non abbia esercitato la sua discrezionalità in maniera manifestamente errata.

(v. punti 39 e 40)

2.      Al fine di stabilire se un’esperienza professionale acquisita anteriormente da un agente contrattuale può essere riconosciuta ai fini dell’inquadramento nel grado di quest’ultimo, l’art. 7, n. 3, delle disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego degli agenti contrattuali presso la Commissione implica non soltanto una verifica della descrizione del posto anteriormente coperto dall’agente contrattuale, ma anche, se del caso, un esame in concreto dei compiti svolti dall’agente in tale posto, al fine di determinare il livello di qualificazione che tali compiti effettivamente eseguiti richiedevano. In altri termini, se, in pratica, nella maggior parte dei casi basta determinare sulla base di una descrizione del posto se un’esperienza lavorativa può essere presa in considerazione per l’inquadramento di un agente contrattuale, la Commissione non può rifiutare di esaminare la realtà concreta dei compiti anteriormente svolti dall’interessato, qualora quest’ultimo produca elementi plausibili di cui risulti che i compiti che egli svolgeva in pratica non corrispondevano alla descrizione formale del suo posto.

(v. punto 63)