Language of document : ECLI:EU:F:2013:51

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

24 aprile 2013

Causa F‑88/11

BX

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Concorso EPSO/AD/148/09 – Non iscrizione nell’elenco di riserva»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale BX chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/148/09 (in prosieguo: la «commissione giudicatrice») di non iscriverlo nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/148/09, in secondo luogo, l’annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo, in terzo luogo, la modifica dell’elenco di riserva, e, in ultimo luogo, la condanna della Commissione europea al pagamento di una somma valutata, ex aequo et bono, ad EUR 7 000, a titolo di risarcimento del preteso danno morale subito oltre alle spese.

Decisione:      Il ricorso è respinto. BX sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

Funzionari – Concorso – Valutazione delle attitudini dei candidati – Quesiti posti in sede di prova orale – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; allegato III)

I giudizi formulati dalla commissione giudicatrice di un concorso in sede di valutazione delle conoscenze e delle attitudini dei candidati, nonché le decisioni mediante le quali la commissione giudicatrice constata l’insuccesso di un candidato a seguito di una prova costituiscono l’espressione di un giudizio di valore. Essi rientrano nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice e possono essere soggette al sindacato del giudice dell’Unione solo in caso di violazione manifesta delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice. Inoltre, la commissione giudicatrice di concorso è tenuta a verificare che i candidati possiedano le cognizioni e l’esperienza professionale necessarie per le mansioni relative al posto da coprire menzionate nel bando di concorso. Essa è altresì tenuta a procedere all’esame comparativo delle cognizioni e delle attitudini dei candidati al fine di prescegliere i più idonei rispetto alle mansioni da svolgere. Per quanto concerne, più in particolare, le prove orali di un concorso, il potere discrezionale della commissione giudicatrice è ancor più ampliato in forza della libertà e dell’incertezza che caratterizzano questo tipo di prova, la quale, per la sua natura stessa, ha caratteristiche meno costanti rispetto alla prova scritta e il cui contenuto può variare in funzione dell’esperienza e della personalità dei diversi candidati nonché delle risposte che essi forniscono alle domande della commissione giudicatrice. Ne consegue che la commissione giudicatrice non eccede i limiti del suo ampio potere discrezionale, tenuto conto del tempo limitato di una prova orale, restringendo il tempo concesso ad una parte ricorrente per preparare la sua risposta e chiedendole di fornire una risposta spontanea.

(v. punti 38, 39, 60 e 61)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, Gogos/Commissione, T‑95/98 (punto 36); 14 luglio 2000, Texeira Neves/Corte di giustizia, T‑146/99 (punto 42); 7 febbraio 2002, Felix/Commissione, T‑193/00 (punto 36); 5 aprile 2005, Christensen/Commissione, T‑336/02 (punto 25); 14 luglio 2005, Le Voci/Consiglio, T‑371/03 (punto 102)