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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 24 gennaio 2020 – Telekom Deutschland GmbH / Repubblica Federale di Germania

(Causa C-34/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Telekom Deutschland GmbH

Resistente: Repubblica Federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1.a)    Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/21201 debba essere interpretato nel senso che gli accordi sulle caratteristiche dei servizi di accesso a Internet di cui alla stessa disposizione devono soddisfare i requisiti posti dall’articolo 3, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, qualora una tariffa di telefonia mobile comprendente, per il traffico di dati mobili, un volume mensile di dati, dal cui esaurimento deriva una diminuzione della velocità di trasmissione, possa essere abbinata ad un’opzione tariffaria gratuita, che consenta l’utilizzazione di determinati servizi forniti da cosiddetti «partner di contenuti» della società di telecomunicazioni, senza che il volume di dati consumato mediante l’utilizzo di tali servizi sia detratto dal volume mensile di dati incluso nella tariffa di telefonia mobile di cui trattasi, e il cliente finale acconsenta però ad una limitazione della larghezza di banda ad un massimo di 1,7 Mbit/s per lo streaming video, indipendentemente dal fatto che esso provenga da partner di contenuti o da altri fornitori.

b)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera a): se l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda deve considerarsi come un rallentamento di una categoria di servizi.

c)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera b): se la nozione di «imminente congestione della rete» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretata nel senso che essa comprende esclusivamente le (imminenti) congestioni della rete eccezionali o temporanee.

d)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera b): se l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, il principio della parità di trattamento delle categorie di traffico equivalenti osta ad una limitazione della larghezza di banda che si applichi solo nel caso della sottoscrizione di un’opzione aggiuntiva, ma non nel caso di altre tariffe di telefonia mobile, e, inoltre, esclusivamente riguardo allo streaming video. [Or. 3]

e)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera b): se l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, una limitazione della larghezza di banda, la cui applicazione dipenda dalla sottoscrizione dell’opzione aggiuntiva e che il cliente finale può inoltre disattivare in qualsiasi momento per un massimo di 24 ore, soddisfi il requisito secondo il quale una categoria di servizi può essere rallentata solo per il tempo necessario a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2015/2120.

2.a)    In caso di risposta negativa alla prima questione, lettera b): se l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda esclusivamente per lo streaming video si basa su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico.

b)    In caso di risposta affermativa alla seconda questione, lettera a): se l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che il fatto di identificare il traffico di dati generato dallo streaming video sulla base di indirizzi IP, protocolli, URL e SNI, nonché mediante il cosiddetto «pattern-matching», con il quale talune informazioni degli header vengono confrontate con i valori tipici dello streaming video, costituisce un controllo del contenuto specifico del traffico.

3.    In caso di risposta negativa alla prima questione, lettera a): se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, una limitazione della larghezza di banda per il solo streaming video configura una restrizione del diritto degli utenti finali sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

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1 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU 2015, L 310, pag. 1).