Language of document : ECLI:EU:F:2011:66

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

26 maggio 2011

Causa F‑83/09

Andreas Kalmár

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale dell’Europol – Licenziamento – Domanda di annullamento – Pagamento della retribuzione – Effetto di una sentenza di annullamento»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione basata sull’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale dell’Europol, con il quale il sig. Kalmár chiede l’annullamento della decisione, del 4 febbraio 2009, con la quale il direttore dell’Europol ha risolto il suo contratto a tempo determinato e della decisione del 24 febbraio 2009 con cui è stato dispensato dall’obbligo di prestare servizio durante il periodo di preavviso. Il ricorrente chiede altresì al Tribunale di ingiungere la sua reintegrazione e di condannare l’Europol a pagargli lo stipendio a partire dal suo licenziamento, nonché a versargli la somma di EUR 25 000 quale risarcimento del suo danno morale.

Decisione:      La decisione del 4 febbraio 2009 con la quale il direttore dell’Europol ha risolto il contratto a tempo determinato del ricorrente, la decisione del 24 febbraio 2009 con la quale il direttore dell’Europol ha dispensato l’interessato dall’obbligo di prestare servizio durante il periodo di preavviso nonché la decisione del 18 luglio 2009 recante rigetto del suo reclamo sono annullate. L’Europol è condannato a pagare al ricorrente una somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni. Per il resto, il ricorso è respinto. L’Europol sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese del ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Decisione esplicita di rigetto del reclamo – Decisione adottata previo riesame di una decisione precedente – Ricevibilità – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Oggetto – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Irricevibilità

(Statuto del personale dell’Europol, art. 93)

3.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Decisione che incide sulla situazione amministrativa di un agente – Risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato – Legittimità – Presupposti

[Statuto del personale dell’Europol, art. 94, n. 1, lett. b)]

4.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Licenziamento illegittimo di un agente in casi particolari

(Statuto del personale dell’Europol, artt. 93 e 94)

5.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Presupposti per la ricevibilità

(Statuto del personale dell’Europol, art. 92, n. 1)

6.      Funzionari – Ricorso – Competenza estesa al merito – Controversia di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale dell’Europol – Nozione

(Statuto del personale dell’Europol, art. 93, n. 1)

7.      Funzionari – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione – Annullamento, per vizio di procedura, della decisione di licenziamento di un agente – Adozione di una decisione che sana l’errore – Retroattività della nuova decisione – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 266 TFUE)

1.      Una decisione esplicita di rigetto del reclamo che si limiti a rivelare, in maniera dettagliata, la motivazione della conferma della decisione anteriore apportandovi solo precisazioni integrative non costituisce un atto che arreca pregiudizio, e l’individuazione concreta della motivazione dell’amministrazione deve allora risultare da una lettura congiunta delle due decisioni, quella iniziale e quella di rigetto del reclamo.

(v. punto 33)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 giugno 2004, causa T‑258/01, Eveillard/Commissione (punto 31), e 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/Commissione (punto 65)

2.      Nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 93 dello statuto del personale dell’Europol, il giudice non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, pronunciare dichiarazioni o constatazioni di principio né rivolgere ingiunzioni all’Europol.

(v. punto 35)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 giugno 1991, causa T‑156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (punto 150)

Tribunale della funzione pubblica: 30 aprile 2009, causa F‑65/07, Aayhan e a./Parlamento (punto 52)

3.      Un provvedimento può essere legittimamente adottato nei confronti di un funzionario solo alla luce di fatti la cui realtà sia stata previamente dimostrata. Per giunta, l’autorità è tenuta a pronunciarsi con piena cognizione di causa e al termine di un esame circostanziato di tutti gli elementi pertinenti, di modo che tale esame dev’essere effettuato con cura e imparzialità. Tali obblighi si impongono anche all’autorità abilitata a concludere i contratti quando essa esercita il potere, fondato sull’art. 94, n. 1, lett. b), dello statuto del personale dell’Europol, di risolvere in maniera anticipata il contratto di un agente vincolato da un contratto a tempo determinato.

Di conseguenza, quando il Tribunale accoglie un motivo relativo ad errori commessi nell’accertamento di fatti presi in considerazione globalmente per giustificare un provvedimento nei confronti di un funzionario o di un agente, si deve annullare, nella sua integralità, la decisione che impone tale provvedimento, in considerazione del suo carattere unico e indivisibile.

(v. punti 63, 64 e 76)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1993, causa T‑78/92, Perakis/Parlamento (punti 15 e 16); 16 ottobre 1998, causa T‑40/95, V/Commissione (punto 49); 8 maggio 2001, causa T‑182/99, Caravelis/Parlamento (punto 32); 30 giugno 2005, causa T‑347/03, Branco/Commissione (punto 108), e 13 luglio 2006, causa T‑413/03, Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio (punto 63)

4.      L’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualunque danno morale che tale atto può aver causato. A questo proposito, anche se ogni licenziamento è, di per sé, tale da provocare nella persona licenziata sentimenti di rigetto, di frustrazione e di incertezza per il futuro, solo in presenza di circostanze particolari può essere dichiarato che il comportamento illecito di un datore di lavoro ha pregiudicato moralmente l’agente oltre i limiti di quanto una persona licenziata subisce abitualmente e che quest’ultima ha diritto ad ottenere il versamento di un risarcimento per danno morale.

(v. punto 81)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 9 dicembre 2010, causa F‑87/08, Schuerings/ETF (punto 73), che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑107/11 P, e causa F‑88/08, Vandeuren/ETF (punto 73), che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑108/11 P

5.      Qualora un agente dell’Europol intenda fondare le sue pretese risarcitorie su atti distinti dalle decisioni impugnate, in tal caso sarebbe stato tenuto a presentare, preliminarmente al suo reclamo, una domanda di risarcimento sul fondamento dell’art. 92, n. 1, dello statuto del personale dell’Europol.

(v. punto 84)

6.      Una domanda diretta ad ottenere dall’Europol il pagamento ad un suo agente di un importo che quest’ultimo ritiene essergli dovuto in forza dello statuto del personale dell’Europol rientra nell’ambito delle controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 93, n. 1, del detto statuto, pur distinguendosi dalle azioni per responsabilità esercitate dagli agenti contro l’Europol per ottenere un risarcimento danni.

(v. punto 87)

Riferimento:

Corte: 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento (punti 65, 67 e 68)

Tribunale della funzione pubblica: 2 luglio 2009, causa F‑49/08, Giannini/Commissione (punti 39‑42)

7.      A seguito dell’annullamento di una decisione di licenziamento da parte del giudice dell’Unione, l’istituzione convenuta è tenuta ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta collocandosi, in presenza di un annullamento con effetto retroattivo, alla data in cui la decisione di licenziare il ricorrente è stata adottata.

A questo proposito, trattandosi di un ricorrente vincolato da un contratto a tempo determinato, il ripristino della sua situazione giuridica dovrebbe, in linea di principio, condurre l’istituzione a versargli la differenza tra l’ammontare della retribuzione al quale avrebbe potuto aver diritto se fosse rimasto in servizio presso di essa e la retribuzione o le indennità di disoccupazione in più da lui effettivamente percepite tra la data di licenziamento e la data in cui il contratto avrebbe validamente preso termine.

Tuttavia, nel caso in cui la decisione di licenziamento sia stata annullata in quanto l’istituzione non ha proceduto con cura ad un esame completo e circostanziato dei fatti, non si può, in ogni caso, escludere che l’istituzione ritenga di poter adottare nuovamente una decisione di risoluzione del contratto del ricorrente previo riesame completo e circostanziato del fascicolo tenendo conto della motivazione della sentenza di annullamento. Inoltre, dato che la censura presa in considerazione è simile ad un vizio di procedura, non si può neppure totalmente escludere che l’istituzione dia alla sua nuova decisione un’efficacia retroattiva, dato che tale retroattività sarebbe necessaria alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dal provvedimento controverso e che essa non violerebbe il legittimo affidamento dell’interessato.

Di conseguenza, il giudice dell’Unione, che non può sostituire la propria valutazione a quella dell’istituzione, non può condannare quest’ultima al pagamento dello stipendio del ricorrente a partire dalla data in cui è stato indebitamente posto fine al suo contratto, salvo pregiudicare l’orientamento che sarà adottato dall’istituzione.

(v. punti 89-93)

Riferimento:

Corte: 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio (punti 4‑17)

Tribunale di primo grado: 17 ottobre 1991, causa T‑26/89, de Compte/Parlamento (punto 66); 2 maggio 2006, causa T‑328/03, O2 (Germany)/Commissione (punto 48); 9 settembre 2008, causa T‑75/06, Bayer CropScience e a./Commissione (punto 63), e 23 ottobre 2008, causa T‑256/07, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (punto 65)

Tribunale della funzione pubblica: 5 maggio 2009, causa F‑27/08, Simões Dos Santos/UAMI (punti 100 e 101)