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Impugnazione proposta il 20 settembre 2018 dalla Furukawa Electric Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-444/15, Furukawa Electric/Commissione

(Causa C-589/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Furukawa Electric Co. Ltd (rappresentanti: C. Pouncey, A. Luke, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Viscas Corp.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza nella causa T-444/14, Furukawa Electric/Commissione, nella parte in cui ha respinto: i) la prima parte del quinto motivo della Furukawa; e ii) la terza parte del terzo motivo della Furukawa; relativamente al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Furukawa e alla condanna della Furukawa alle spese;

annullare l’articolo 2, lettera n), della decisione della Commissione C(2014) 2139 final1 nella parte in cui determina l’importo dell’ammenda inflitta alla Furukawa in EUR 8 858 000;

determinare l’ammontare dell’ammenda inflitta alla Furukawa ai sensi dell’articolo 2, lettera n), della decisione della Commissione in EUR 4 844 000;

nel caso in cui la Corte dovesse annullare la sentenza nella causa T-422/14, Viscas/Commissione, e ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Viscas ai sensi dell’articolo 2, lettera p) della decisione della Commissione C(2014) 2139 final, concedere alla Furukawa un’equivalente riduzione dell’importo dell’ammenda di cui è condebitrice in solido ai sensi del punto 291 della sentenza del Tribunale nella causa T-444/2014; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Furukawa nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione della sentenza del Tribunale, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Primo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella sua interpretazione del punto 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende2 , in quanto ha ritenuto che la Commissione europea fosse autorizzata a tener conto - in sede di determinazione del pertinente valore delle vendite per la ricorrente per il periodo compreso tra il 18 febbraio 1999 e il 30 settembre 2001 - delle vendite effettuate dalla Fujikura Ltd., atteso che, durante tale periodo, tra tale entità e la ricorrente non esistevano connessioni strutturali, organizzative o legali. La ricorrente e la Fujikura Ltd. non formavano un’unica impresa durante tale periodo e quindi non sarebbe stato giuridicamente corretto prendere in considerazione dette vendite per il calcolo del valore delle vendite per la ricorrente. L’inclusione di siffatte vendite avrebbe violato il principio della responsabilità personale e comportato un aumento dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente di oltre EUR 200 000.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’aver applicato erroneamente le norme sulla parità di trattamento in quanto ha ritenuto che la Commissione fosse autorizzata ad applicare il punto 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende a tutti i destinatari della decisione della Commissione nel caso «Cavi elettrici», nonostante le situazioni sostanzialmente diverse delle parti. I produttori europei hanno partecipato sia a un cartello mondiale di ripartizione del mercato sia a un cartello europeo, mentre i produttori giapponesi e coreani (inclusa la ricorrente) hanno partecipato soltanto a un cartello mondiale di ripartizione del mercato. Alla luce della violazione del principio della parità di trattamento risultante dall’applicazione generalizzata del punto 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende a tutti i destinatari, circostanza che premia i produttori europei con una riduzione dei loro rispettivi valori delle vendite (e quindi delle loro ammende) del 44%, e a seguito della sentenza della Corte nella causa 580/12 P, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, la ricorrente chiede che la Corte rettifichi la violazione concedendo una riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente del 44%.

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1 Decisione della Commissione del 2 aprile 2014 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici) (notificata con il numero C(2014) 2139 final) (GU 2014, C 319, pag. 10).

2 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2)