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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 19 settembre 2018 – D. Z. / Blue Air - Airline Management Solutions S.R.L.

(Causa C-584/18)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parti

Attore: D. Z.

Convenuta: Blue Air - Airline Management Solutions S.R.L.

Questioni pregiudiziali

Se sia corretta l’interpretazione secondo la quale la decisione n. 565/2014/UE 1 produce direttamente effetti giuridici sotto forma, da un lato, di diritti, in capo ai privati cittadini di paesi terzi, di non essere soggetti a un obbligo di visto per il loro ingresso nello Stato membro di destinazione e, dall'altro, di obbligo, per lo Stato membro di destinazione di cui trattasi, di non richiedere tale visto, qualora gli stessi posseggano un visto o un permesso di soggiorno compresi nell'elenco di quelli che godono del reciproco riconoscimento sulla base della decisione n. 565/2014/UE, che lo Stato membro di destinazione si è impegnato ad applicare.

Qualora un vettore aereo nell'aeroporto dello Stato membro di partenza, direttamente ο/e mediante i suoi rappresentanti e incaricati autorizzati, neghi l'imbarco a un passeggero invocando il diniego delle autorità dello Stato membro di destinazione di autorizzare il suo ingresso in detto Stato, a motivo della presunta mancanza di visto d'ingresso (visa), se si possa ritenere che il vettore aereo eserciti una funzione e operi come emanazione dello Stato di cui trattasi (emanation of State), cosicché il passeggero danneggiato possa opporgli la decisione n. 565/2014/UE dinanzi al giudice dello Stato membro di destinazione, per dimostrare che egli aveva il diritto di entrare senza un ulteriore visto e chiedere il risarcimento pecuniario per la violazione di tale diritto e, di conseguenza, per la violazione del suo contratto di trasporto.

Se possa un vettore aereo, direttamente ο/e mediante i suoi rappresentanti e incaricati autorizzati, negare l'imbarco del cittadino di un paese terzo, sulla base di una decisione delle autorità dello Stato membro di destinazione di negare l'ingresso nel territorio di detto Stato membro, senza precedentemente rilasciare o/e consegnare al suddetto cittadino alcun provvedimento motivato per iscritto del respingimento (v. articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2016/399 2 , già articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006, che stabilisce il rilascio di un provvedimento motivato per il respingimento), affinché sia garantito il rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, della tutela giurisdizionale dei diritti del passeggero danneggiato (v. articolo 4 dello stesso regolamento).

Se l'articolo 2, [lettera] j, del regolamento (CE) n. 261/2004 3 debba essere interpretato nel senso che viene escluso dal suo campo di applicazione il caso di negato imbarco di un passeggero ogniqualvolta lo stesso venga deciso dal vettore aereo a motivo di presunti «documenti di viaggio inadeguati». Se sia corretta l’interpretazione secondo la quale il negato imbarco rientri nel campo di applicazione del regolamento qualora venga deciso in giudizio, sulla base delle circostanze particolari di ciascun singolo caso, che i documenti di viaggio erano idonei e che il negato imbarco era ingiustificato o illegale per violazione del diritto europeo.

Se un passeggero possa essere privato del diritto alla compensazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, previa invocazione di clausola di esonero o di limitazione della responsabilità del vettore aereo in caso di asserita inadeguatezza dei suoi documenti di viaggio, quando tale clausola esista nelle normali, e previamente pubblicate, condizioni di esercizio o/e fornitura di servizi di un vettore aereo. Se l'articolo 15, in combinato disposto con l'articolo 14, del medesimo regolamento osti all'applicazione di tali clausole restrittive e/o di esonero di responsabilità del vettore aereo.

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1 Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU 2014, L 157, pag. 23).

2 Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione (GU 2004, L 46, pag. 1).