Language of document : ECLI:EU:C:2019:95

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 5 febbraio 2019 (1)

Causa C646/17

Procedimento penale

a carico di

Gianluca Moro

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi (Italia)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Modifica dell’accusa in termini di qualificazione del fatto – Impossibilità di richiedere il patteggiamento dopo l’apertura del dibattimento»






I.      Introduzione

1.        Il sig. Moro (in prosieguo: l’«imputato») è stato accusato del reato di ricettazione di gioielli in oro rubati. Nel corso dell’udienza dibattimentale, l’imputato ha confessato di aver in effetti rubato lui stesso i gioielli in oggetto. A seguito della sua confessione, egli è stato informato della possibilità che il fatto a lui contestato fosse riqualificato giuridicamente e che l’imputazione venisse modificata nel reato di furto.

2.        L’imputato ha in seguito presentato un’istanza di applicazione della pena su richiesta, nota in base al diritto italiano come «patteggiamento». Detta istanza è stata respinta in quanto, ai sensi del codice di procedura penale, l’istanza di applicazione della pena con detto procedimento dev’essere presentata, in linea di principio, prima dell’apertura del dibattimento, almeno nei casi in cui si verifica una semplice riqualificazione giuridica del fatto, contrariamente all’ipotesi di modifica del fatto contestato.

3.        Il Tribunale di Brindisi (Italia) dubita della compatibilità di una siffatta normativa nazionale con le disposizioni di diritto dell’Unione relative ai diritti della difesa degli imputati, in particolare con una serie di disposizioni della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (in prosieguo: la «direttiva 2012/13») (2). Al di là dell’esigenza di conoscere l’esatta portata degli specifici obblighi derivanti dal diritto di essere tempestivamente informati di eventuali modifiche dell’accusa, come sancito dalla direttiva in parola, le questioni trasversali che si pongono nella presente causa sono le seguenti: qual è esattamente l’ambito di applicazione di detta direttiva nel suo complesso? Quale ruolo svolge la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nell’interpretazione dei diritti procedurali di cui trattasi?

II.    Contesto giuridico

A.      Diritto dell’Unione

4.        L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta») sancisce che «il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

5.        Secondo il considerando 3 della direttiva 2012/13, «[l’] attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento».

6.        Ai sensi del considerando 8, «[a]i fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta e dalla CEDU».

7.        A mente del considerando 10, «[l]e norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate nel settore dell’informazione nei procedimenti penali».

8.        Conformemente al considerando 29, «[q]ualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l’accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o accusate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l’equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa».

9.        Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2012/13 «stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».

10.      A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, la direttiva 2012/13 si applica «nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».

11.      L’articolo 3 della direttiva 2012/13 è rubricato «Diritto all’informazione sui diritti». Esso dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

a)      il diritto a un avvocato;

b)      le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;

c)      il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

d)      il diritto all’interpretazione e alla traduzione;

e)      il diritto al silenzio.

2.      Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità».

12.      L’articolo 6 della direttiva 2012/13, rubricato «Diritto all’informazione sull’accusa», così recita:

«1.      Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio dei diritti della difesa.

2.      Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3.      Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4.      Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento».

B.      Diritto italiano

13.      A norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale (in prosieguo: il «c.p.p.»), rubricato «Applicazione della pena su richiesta» (il cosiddetto «patteggiamento»), l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva. Può trattarsi di una pena pecuniaria, diminuita fino ad un terzo, oppure di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

14.      L’articolo 552 c.p.p. stabilisce che il decreto di citazione a giudizio deve contenere, a pena di nullità, taluni elementi. In particolare, deve esservi «l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge». Tale decreto è notificato all’imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno sessanta giorni prima dell’udienza di comparizione.

15.      L’articolo 555 c.p.p., rubricato «Udienza di comparizione a seguito di citazione diretta», stabilisce che l’imputato o il pubblico ministero possono presentare la richiesta prevista dall’articolo 444 del medesimo codice prima dell’apertura del dibattimento.

16.      L’articolo 516 c.p.p. («Modifica dell’imputazione») dispone che «[s]e nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione (…)».

17.      Risulta dall’ordinanza di rinvio che la Corte costituzionale (Italia) ha dichiarato incostituzionale l’articolo 516 c.p.p nella parte in cui non riconosceva all’imputato la facoltà di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena se vi erano state, in sostanza, modifiche di natura fattuale alle contestazioni. Tale affermazione della Corte costituzionale non riguardava pertanto l’ipotesi in cui un reato sia stato riqualificato giuridicamente (3).

18.      Infine, a norma dell’articolo 521 c.p.p., il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione. Se, tuttavia, il fatto è diverso da come descritto, o in caso di nuova contestazione, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

19.      Con decreto di citazione a giudizio emesso il 1o aprile 2016, l’imputato è stato rinviato a giudizio con l’accusa di ricettazione. Si affermava che egli avesse ricevuto da persona ignota gioielli in oro. I gioielli in parola erano stati rubati al sig. Legrottaglie (in prosieguo: la «parte civile nel procedimento principale»). L’imputato era accusato di averli consegnati, al fine di trarne profitto, ad un negozio di compravendita di oro.

20.      All’udienza dibattimentale del 13 ottobre 2017, l’imputato ha ammesso di essere stato l’autore del furto. Di conseguenza, egli è stato informato della possibilità che il fatto a lui contestato fosse riqualificato giuridicamente da «ricettazione» a «furto aggravato», in quanto detto furto aveva causato un grave danno patrimoniale.

21.      A fronte di tale possibilità, l’imputato ha chiesto di poter presentare istanza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., in base al procedimento di «patteggiamento». Siffatto procedimento attribuisce determinati benefici all’imputato, tra cui la riduzione della pena fino ad un terzo, il mancato pagamento delle spese processuali e l’estinzione del reato se, in un determinato periodo, l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

22.      L’istanza di applicazione della pena su richiesta dev’essere presentata, in linea di principio, prima dell’apertura del dibattimento. Essa può essere ammessa in una fase successiva soltanto se l’imputazione viene modificata a seguito dell’addebito di un fatto nuovo o diverso nei confronti dell’imputato. Al contrario, tale istanza non è ammissibile nella fase del processo se il medesimo fatto viene «semplicemente» riqualificato giuridicamente.

23.      Dato che la modifica dell’accusa a carico dell’imputato era di natura giuridica (e non fattuale) (4), il giudice del rinvio ritiene che l’istanza di patteggiamento dell’imputato debba essere respinta in quanto presentata oltre i termini prescritti. Il giudice del rinvio aggiunge che il pubblico ministero non ha inteso procedere ad una formale modifica dell’imputazione ai sensi dell’articolo 516 c.p.p., rimettendosi alla possibile riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice.

24.      In tali circostanze, il Tribunale di Brindisi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2012/13/UE, nonché l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni processuali penali di uno Stato membro in base alle quali le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell’imputazione vengano assicurate in termini, qualitativamente e quantitativamente, diversi a seconda che la modifica riguardi gli aspetti fattuali dell’accusa, ovvero la qualificazione giuridica della stessa, in particolare consentendo soltanto nel primo caso all’imputato di chiedere il rito alternativo premiale dell’applicazione della pena (c.d. patteggiamento)».

25.      Hanno presentato osservazioni scritte la parte civile nel procedimento principale, i governi italiano, ungherese, dei Paesi Bassi e polacco e la Commissione. Il governo italiano e la Commissione hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 14 novembre 2018.

IV.    Valutazione

26.      Le presenti conclusioni constano di tre parti. In primo luogo, affronterò la questione se la direttiva 2012/13 si applichi alla situazione di cui trattasi nonostante l’assenza di una dimensione transnazionale apparente (A). Successivamente, esaminerò il merito della causa. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di effettuare la sua analisi alla luce della direttiva 2012/13 e dell’articolo 48 della Carta. Non è chiaro se detto giudice suggerisca che l’analisi in parola debba essere effettuata separatamente o, piuttosto, che le disposizioni della direttiva 2012/13 debbano essere lette alla luce dell’articolo 48 della Carta. A fini di chiarezza, preferisco affrontare in modo disgiunto l’impatto dei due atti normativi. Passerò quindi, in secondo luogo, ad esaminare le disposizioni della direttiva 2012/13, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4 della medesima, che considero la disposizione rilevante per rispondere alla questione sollevata. Suggerirò che detta disposizione non osta alle disposizioni nazionali di cui trattasi (B). In terzo e ultimo luogo, concluderò che l’articolo 48, paragrafo 2 della Carta non modifica tale risultato (C).

A.      Applicabilità della direttiva 2012/13 (e competenza della Corte nella presente causa)

27.      I governi italiano e polacco hanno sollevato due eccezioni di incompetenza della Corte nel caso di specie.

28.      Da un lato, il governo polacco afferma che la questione sollevata non riguarda la circostanza che l’imputato sia stato o meno tempestivamente informato di una modifica dell’imputazione. Il procedimento principale verte piuttosto sull’impossibilità di presentare un’istanza di patteggiamento nella fase del procedimento considerata. Tuttavia, poiché il diritto dell’Unione non prevede alcuna condizione in relazione alla richiesta di tale procedimento, tale materia non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e la Corte non è pertanto competente.

29.      Naturalmente, concordo con il governo polacco circa il fatto che la direttiva 2012/13 non contiene disposizioni rubricate «Condizioni di accesso al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti». Tuttavia, non vi è alcun dubbio, sulla base della chiara formulazione dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 1, che la direttiva 2012/13 si applichi ratione materiae, sul piano generale, alla situazione in esame. Ciò che è controverso è se detta direttiva faccia sorgere obblighi specifici per gli Stati membri, sulla base dell’articolo 6, e il diritto ad essere informati sull’accusa, incluse le modifiche apportate all’accusa stessa nella contesto specifico di cui al procedimento principale. Ciò rappresenta, tuttavia, una discussione nel merito della causa, che approfondirò nella sezione B.

30.      Dall’altro lato, il governo italiano eccepisce l’incompetenza della Corte in quanto ritiene che non vi sia alcun elemento transnazionale nella situazione di cui al procedimento principale. Tutti i fatti pertinenti risultano collegati esclusivamente all’Italia. Per tale motivo, il governo italiano sostiene che la Corte non ha competenza in materia, dal momento che l’ambito di applicazione della direttiva 2012/13 (e quindi la relativa competenza interpretativa della Corte) è limitato a materie che presentino una dimensione transnazionale.

31.      L’argomento in parola si basa sull’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, che costituisce la base giuridica della direttiva 2012/13. Detta disposizione stabilisce che «[l]addove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive (…)». Essa prevede inoltre che dette direttive «riguardano» «a) l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; (…)» (5).

32.      Il governo italiano precisa che l’uso del temine «transnazionale» nell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE significa che l’ambito di applicazione di qualsiasi normativa di diritto derivato basata sulla disposizione in parola dovrebbe essere limitato a situazioni aventi dimensione transnazionale.

33.      Non trovo convincente tale argomento.

34.      Ad oggi, la Corte ha interpretato la direttiva 2012/13 in tre casi (6). In particolare, nella causa Kolev (7) non sembrava esservi alcun elemento transnazionale percepibile. Detta causa riguardava funzionari della dogana in Bulgaria processati in Bulgaria per aver partecipato ad un’organizzazione criminale, pretendendo tangenti dai conducenti di veicoli che attraversavano la frontiera dalla Turchia. A meno di non ipotizzare che accettare tangenti ai confini (esterni) dell’Unione europea costituisca un elemento transnazionale, sembra che la causa in parola fosse di fatto priva di qualunque dimensione transnazionale.

35.      Ciò detto, è corretto riconoscere che la questione se l’applicazione della direttiva 2012/13 debba dipendere dalla dimensione transnazionale non è ancora stata esaminata direttamente dalla Corte.

36.      Prima facie e letto in modo isolato, l’articolo 82, paragrafo 2 TFUE potrebbe verosimilmente suggerire che un atto fondato su tale disposizione si dovrebbe applicare soltanto a situazioni aventi «dimensione transnazionale». Ciò sarebbe vero se il termine «transnazionale», impiegato nella prima metà della prima frase della disposizione di cui trattasi, dovesse intendersi riferito all’intero articolo 82, paragrafo 2, TFUE (vale a dire all’aspetto della cooperazione giudiziaria e all’aspetto dell’armonizzazione, che figura nella seconda metà della frase).

37.      Tuttavia, una più approfondita considerazione del testo della direttiva 2012/13, ma soprattutto sia l’obiettivo sia il contesto della medesima portano ad una diversa conclusione.

38.      In primo luogo, se si considera il tenore letterale, l’ambito di applicazione della direttiva 2012/13 è generale. Non è limitato a o da situazioni transnazionali (8). Il suo primo articolo (che definisce l’oggetto della direttiva 2012/13) è composto da due frasi. La prima è di carattere generale. La seconda aggiunge che la direttiva in parola si applica altresì a persone soggette al mandato di arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») (9). Fornendo tale chiarimento aggiuntivo, la seconda frase sottolinea soltanto l’ambito di applicazione (necessariamente generale) della prima frase del primo articolo. L’articolo 2, paragrafo 1, che definisce l’ambito di applicazione della direttiva, è altrettanto generale: esso non prevede alcuna limitazione sotto forma di necessità di un elemento transnazionale (10).

39.      In secondo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi, dai considerando 3, 8, 10 e 20 risulta che la direttiva 2012/13 stabilisce norme minime comuni da applicarsi nel settore delle informazioni sui diritti e sulla natura dell’accusa da fornire a persone indagate o imputate per un reato. Questo al fine di un rafforzamento della fiducia reciproca tra Stati membri (11). In tal modo, il clima di fiducia reciproca nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri viene costruito mediante l’armonizzazione delle norme applicabili a specifici aspetti della procedura penale.

40.      Tale armonizzazione contribuisce a sua volta ad un migliore funzionamento di altri atti del diritto dell’Unione che perseguono l’obiettivo di una cooperazione giudiziaria «concreta»: quando si pone la necessità di cooperare in materia penale ai sensi, ad esempio, della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo, lo Stato membro di esecuzione può confidare nel fatto che la procedura nello Stato membro richiedente si è conformata o si conformerà a determinate norme (12).

41.      Pertanto, indipendentemente dall’esistenza di specifiche situazioni di cooperazione transnazionale tra le autorità di due Stati membri, l’obiettivo perseguito con tale armonizzazione consiste nel creare un terreno comune in cui siano garantite talune norme procedurali minime. In tal modo, quando si profila la necessità di un esempio concreto di cooperazione transnazionale, le autorità di cui trattasi potranno riporre fiducia reciproca nell’altrui sistema di diritto penale per quanto riguarda l’esistenza di dette garanzie procedurali, di modo che la cooperazione giudiziaria possa risultare più efficace (13).

42.      Tali considerazioni indicano pertanto che l’obiettivo di fissare siffatte norme generali e preventive è diverso e, di fatto, ampiamente indipendente dall’esistenza di un elemento transnazionale successivo e specifico nel caso singolo. Metaforicamente parlando, è come costruire un ponte: l’impulso iniziale alla costruzione di una struttura simile potrebbe infatti essere stato lo specifico interesse di un dato gruppo di commercianti a viaggiare tra due città specifiche situate sui due lati di un fiume. Tuttavia, una volta aperto al pubblico, il ponte contribuisce ad agevolare l’intero traffico che attraversa il fiume, a prescindere da chi stia viaggiando e dove.

43.      In terzo luogo, per quanto concerne il più ampio contesto normativo della direttiva 2012/13, occorre sottolineare che una questione analoga, ovvero se l’applicabilità della direttiva 2012/13 dipenda dall’esistenza di una dimensione transnazionale, si porrebbe anche in relazione ad altre direttive adottate nell’ambito della cosiddetta tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali all’interno del programma di Stoccolma (14) e aventi la medesima base giuridica della direttiva 2012/13 (15). Il testo di tali direttive è formulato in genere con un linguaggio simile a quello della direttiva 2012/13 e non conferma né esclude l’applicabilità di detti atti normativi alle situazioni interne. Analogamente, la Corte ha interpretato alcuni di questi atti in materie riguardanti situazioni meramente interne (16).

44.      Alla luce di tali considerazioni, la conclusione è già, a mio avviso, piuttosto chiara: l’applicabilità della direttiva 2012/13 non richiede l’esistenza di una dimensione transnazionale in un caso singolo dinanzi al giudice nazionale.

45.      Esiste tuttavia un argomento ulteriore (e piuttosto importante) che mostra perché l’applicabilità di tale direttiva non possa essere collegata al requisito della dimensione transnazionale nel singolo caso, ossia la conseguenza (il)logica che deriverebbe da tale collegamento.

46.      Come risulta dalle osservazioni scritte e come approfondito nel corso delle discussioni in sede di udienza, vi sono due modi in cui potrebbe essere definito un potenziale elemento transnazionale la cui presenza sarebbe necessaria ai fini dell’applicabilità della direttiva 2012/13.

47.      In primo luogo, si potrebbe suggerire che l’applicabilità della direttiva 2012/13 sia limitata ai procedimenti penali che riguardano reati disciplinati da atti di diritto dell’Unione adottati sulla base dell’elenco contenuto all’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, o ulteriormente ampliato ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 2, TFUE mediante singoli atti normativi. La logica di una simile soluzione risiederebbe nel fatto che, in qualche modo, il legislatore dell’Unione avrebbe autorevolmente stabilito che saranno tali reati ad avere dimensione transnazionale, in quanto detta caratteristica è altresì prevista dall’articolo 83, paragrafo 1, TFUE.

48.      Un siffatto argomento non può tuttavia essere desunto dal combinato disposto dell’articolo 82, paragrafo 2, e dell’articolo 83 TFUE. Se il primo costituisce la base giuridica per l’armonizzazione degli aspetti procedurali del diritto penale nel contesto e ai fini del riconoscimento reciproco e della cooperazione giudiziaria, il secondo è la base giuridica per l’armonizzazione degli elementi sostanziali del diritto penale e dei reati. Le due disposizioni hanno pertanto ciascuna il proprio ambito di applicazione. Esse riguardano semplicemente materie diverse.

49.      In secondo luogo, si potrebbe anche suggerire che l’applicabilità della direttiva 2012/13 dovrebbe essere limitata ai procedimenti penali riguardanti reati che, seppur definiti a livello nazionale, contengono taluni elementi transnazionali.

50.      Ciò a sua volta induce a chiedersi come sarebbe definito un simile elemento transnazionale in un reato. Che cosa configurerebbe un «euro-furto» o un «euro-omicidio»? Sarebbe sufficiente che gli elementi materiali del reato avessero una dimensione transnazionale? La vittima o l’autore del reato (o anche qualsiasi altra parte coinvolta) dovrebbero pertanto avere la loro residenza abituale in un altro Stato membro? Rileverebbe il luogo da cui proveniva l’arma usata per un omicidio? Traendo ispirazione dalla logica della giurisprudenza relativa alla libera circolazione, si avrebbe un reato transnazionale se sia la vittima sia l’autore del reato risiedessero nel medesimo Stato membro, ma l’arma letale fosse stata prodotta in un altro Stato membro?

51.      Supponendo che sia possibile pervenire ad un accordo circa il criterio corretto per una definizione al riguardo (che andrebbe effettuata in maniera diversa in relazione ai diversi reati, tenendo conto delle specificità dei loro elementi costitutivi), ciò significherebbe quindi che uno Stato membro potrebbe prevedere due serie di norme procedurali, da applicarsi alternativamente a seconda che la materia penale di cui trattasi sia «strettamente nazionale» o «transnazionale»? Cosa succederebbe se l’elemento transnazionale venisse individuato soltanto in una fase successiva del procedimento penale nell’ambito del quale sono state prese in considerazione soltanto norme penali «strettamente nazionali»? Andrebbe ripetuto l’intero procedimento in base all’«altra» serie norme procedurali?

52.      Deve pertanto logicamente esistere una sola serie di norme penali che, tenuto conto del contesto e dello scopo che il legislatore dell’Unione intendeva perseguire adottando la relativa parte del programma di Stoccolma (17), si deve applicare a qualsiasi procedimento penale nazionale, a prescindere dall’esistenza di elementi transnazionali nel caso di specie. Tuttavia, è anche a causa dell’enunciazione delle conseguenze (davvero) alquanto discutibili di tale proposta – secondo cui un procedimento penale sarebbe conforme o meno ai requisiti del diritto dell’Unione sulla base della comparsa, a malapena prevedibile, di un elemento transnazionale in qualsiasi momento nel corso del procedimento (o addirittura dopo) – che emerge in modo inequivocabile per quale motivo tale soluzione non può essere corretta.

53.      Infine, il motivo per cui un obiettivo transnazionale generale stabilito nel diritto primario non deve in linea di massima essere utilizzato per limitare l’applicabilità degli atti di diritto derivato adottati su tale base giuridica, purché gli stessi atti di diritto derivato non dispongano espressamente altrimenti, può essere dimostrato anche guardando ad altre disposizioni del trattato. Un altro esempio può essere fornito dalle misure di armonizzazione adottate ai sensi dell’articolo 114 TFUE. Le misure in parola devono realizzare l’obiettivo previsto dall’articolo 26 TFUE. Il secondo paragrafo di quest’ultima disposizione enuncia che il suo obiettivo è l’instaurazione del mercato interno «senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (…)». È tuttavia piuttosto evidente che la base del diritto primario non comporta affatto che la normativa adottata in conformità all’articolo 114 TFUE sia applicabile soltanto alle situazioni transnazionali. Gli atti normativi di armonizzazione adottati su tale base (o su quella dei suoi predecessori) spaziano, ad esempio, dalla direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (18) alla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (19) o alla direttiva 2011/7/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (20). Eppure, gli atti in parola si applicano chiaramente alle situazioni giuridiche meramente interne e non è stato seriamente suggerito che debba essere altrimenti (21), ad esempio che dovrebbe esservi una tutela contro le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori soltanto se, nel caso concreto, è presente un elemento transnazionale (o di libera circolazione).

54.      In sintesi, contrariamente a quanto suggerisce il governo italiano, l’applicabilità della direttiva 2012/13 non si limita ai casi aventi una dimensione «transnazionale».

B.      Disposizioni pertinenti della direttiva 2012/13

55.      Nella sua ordinanza di rinvio e nella questione pregiudiziale, il giudice del rinvio menziona specificamente l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2012/13 come disposizioni pertinenti ai fini della valutazione della compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto dell’Unione.

56.      Nelle osservazioni della parte civile nel procedimento principale, dei governi menzionati al paragrafo 25 supra nonché della Commissione, è stato rilevato, in sostanza, che non si può davvero affermare che queste o altre disposizioni della direttiva 2012/13 regolino la situazione di cui al procedimento principale.

57.      Il parere del governo dei Paesi Bassi e, in via subordinata, anche del governo polacco è che il problema di cui trattasi non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/13. Il diritto dell’Unione non osta pertanto alla normativa in oggetto.

58.      Il governo ungherese sostiene che il diritto dell’Unione non armonizza le condizioni in cui è possibile chiedere l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Tale questione deve essere distinta da quella relativa al fatto che l’imputato abbia o meno ricevuto le informazioni necessarie in merito alla riqualificazione del fatto che è accusato di aver commesso, la quale rientra nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13. Tuttavia, detta disposizione non osta all’esistenza di una differenza negli effetti giuridici, come quella in parola.

59.      Analogamente, la Commissione rileva che l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 non fornisce alcuna indicazione in merito alle modalità con cui le informazioni relative alla modifica dell’accusa devono essere fornite agli imputati. Esso non disciplina le conseguenze giuridiche che deriveranno dalla comunicazione di informazioni relative alla modifica della qualificazione giuridica dell’accusa.

60.      Concordo con tale affermazione. Sebbene si debba tenere conto degli obblighi di cui alla direttiva 2012/13 in ogni procedimento penale, nessuna delle disposizioni citate dal giudice del rinvio appare direttamente pertinente per la situazione di cui al procedimento principale. Nessuna di esse impone agli Stati membri obblighi che osterebbero alla serie di eventi verificatisi a livello nazionale.

61.      È vero che l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, e alla luce del considerando 29 della direttiva 2012/13, riguarda l’obbligo dello Stato membro di fornire tempestivamente alle persone indagate o imputate informazioni relative a ogni eventuale modifica dell’accusa, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. È altresì vero che la situazione di cui al caso di specie riguardava una modifica dell’accusa avvenuta quando l’imputato è stato informato della circostanza che i fatti di cui era stato accusato avrebbero potuto essere giuridicamente riqualificati a seguito della sua confessione.

62.      Tuttavia, dall’ordinanza di rinvio risulta che non è stato lamentato il fatto che le informazioni non fossero state fornite o non fossero state fornite tempestivamente. Ciò che si contesta è l’impossibilità di presentare un’istanza di patteggiamento nella fase del procedimento considerata. Pertanto, effettivamente, pare si suggerisca l’esistenza di un’equazione tra la facoltà, in una determinata fase del procedimento, di presentare un’istanza di patteggiamento e i (pieni) diritto della difesa. O piuttosto sembra esservi una sovrastima di tutte le conseguenze che possono potenzialmente verificarsi nel procedimento penale a seguito di una modifica dell’accusa, e un’effettiva sussunzione delle stesse nell’ambito della nozione di diritto della difesa.

63.      Non credo che l’approccio all’articolo 6, paragrafo 4 o ad altre parti dell’articolo 6 della direttiva 2012/13 dovrebbe avvenire in questo modo. Se così fosse, qualunque cosa si verificasse nell’ambito di un procedimento penale a seguito di una modifica dell’accusa sarebbe disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 e, dunque, potenzialmente, sarebbe impedita, il che sarebbe manifestamente errato. Pertanto, nonostante vi sia una qualche sovrapposizione di «parole chiave» («modifica dell’accusa», «equità del procedimento») tra l’articolo 6, paragrafo 4 e la situazione dinanzi al giudice nazionale, resta il fatto che la situazione di cui al procedimento principale semplicemente non rientra tra quelle cui la direttiva è volta ad applicarsi.

64.      Si pone naturalmente la questione: che cosa, allora, l’articolo 6, paragrafo 4 avrebbe dovuto disciplinare? In altre parole: che cosa si sarebbe dovuto intendere con le nozioni di «informazioni» e di «equità del procedimento» ivi contenute?

65.      In primo luogo, la nozione di informazioni contenuta nella disposizione in parola si riferisce alla comunicazione di una modifica dell’accusa, onde consentire alla persona indagata o imputata di reagire di conseguenza per difendere la propria posizione. Le informazioni di cui trattasi devono essere fornite in modo tale da permettere alla persona interessata di rispondere in modo efficace a qualsiasi mutamento nella descrizione del fatto di cui la persona è accusata e della relativa qualificazione giuridica.

66.      Non ritengo che l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 debba essere interpretato nel senso che esso imponga agli organi giurisdizionali degli Stati membri l’obbligo di fornire agli interessati le informazioni relative a ogni singola conseguenza che possa derivare da una modifica dell’accusa nel corso dell’intero procedimento penale (22) e tanto meno che attribuisca loro il potere di impedire il verificarsi di una siffatta conseguenza. Il diritto all’informazione non può essere inteso come un surrogato della consulenza legale né come una via per accedere al riesame di ogni elemento del procedimento penale a seguito della comunicazione di informazioni, essendo probabile che ogni elemento che intervenga nell’ambito di un dato procedimento penale implichi un qualche tipo di informazione.

67.      L’esatto ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4 dev’essere valutato tenendo conto della struttura generale della direttiva 2012/13. Quest’ultima inizia col definire il proprio oggetto ed ambito di applicazione. L’articolo 1 e l’articolo 2 stabiliscono rispettivamente che la direttiva in parola riguarda il «diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico» e che essa «si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento». L’articolo 3 della direttiva 2012/13 impone poi agli Stati membri l’obbligo di fornire alle persone interessate le informazioni concernenti almeno i loro diritti elencati nella direttiva di cui trattasi. Di detto elenco, il diritto all’informazione sull’accusa (e soltanto questo) viene illustrato nel dettaglio all’articolo 6. L’articolo 4 riguarda l’obbligo di fornire alla persona arrestata o detenuta informazioni su quattro categorie ulteriori di diritti. Di tale elenco ulteriore, il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine (e soltanto questo) è specificato ulteriormente all’articolo 7 della direttiva 2012/13.

68.      È pertanto chiaro che l’obbligo informativo di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 non era affatto concepito per essere applicato a tutti i possibili aspetti della procedura penale. Detta nozione, utilizzata nel contesto in oggetto, dovrebbe intendersi riferita (e limitata) all’accusa (e alle sue modifiche), vale a dire ai dettagli riguardanti i fatti che l’imputato «è accusato di aver commesso e su cui si fonda l’accusa [e] la qualificazione giuridica» (23). Tali informazioni devono essere fornite in modo da garantire che l’imputato sia in grado di comprenderle, rispondere ad esse e contestarle, se lo desidera.

69.      In secondo luogo, la nozione di equità del procedimento è, a sua volta, davvero ampia. Come spiegato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), essa concerne l’esame del procedimento penale considerato nel suo complesso, alla luce delle specifiche caratteristiche e circostanze del caso (24). Ne consegue che non tutti gli eventi che si verificano nell’ambito di un procedimento penale comportano una violazione dell’equità del procedimento, ma alcuni ovviamente possono causarla, a seconda dell’importanza degli stessi all’interno di un dato procedimento (25).

70.      Tuttavia, ai fini della presente causa e tenuto conto della questione sollevata dal giudice del rinvio, la valutazione del rispetto dell’equità del procedimento è necessariamente collegata ai diritti espressamente disciplinati dalla direttiva 2012/13. In altri termini, l’equità va valutata con riferimento a tali diritti e non in generale, separatamente dai diritti garantiti dalla direttiva. Deve esservi una correlazione normativa tra l’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2012/13 e la nozione di equità del procedimento. Se si ammettesse una diversa soluzione, allora qualsiasi aspetto dei procedimenti penali nazionali potrebbe improvvisamente essere oggetto di riesame sotto il profilo dell’equità del procedimento e/o del rispetto dei diritti della difesa.

71.      In altre parole, gli specifici obblighi di cui alla direttiva 2012/13 rappresentano una specifica espressione di come debba essere garantita l’equità del procedimento per quanto concerne l’obbligo di fornire informazioni agli imputati e agli indagati. Vi sono di certo altri aspetti della procedura penale rilevanti al fine di garantire tale equità, quali il diritto ad un avvocato, il diritto al gratuito patrocinio, il diritto all’interpretazione e alla traduzione, le garanzie procedurali per i minori o la presunzione di innocenza. Tutti gli aspetti menzionati possono essere disciplinati da specifiche direttive (26). Tuttavia, altri aspetti non coperti dalle direttive in parola o dalla direttiva 2012/13, come i requisiti per l’applicazione della pena su richiesta delle parti, continuano evidentemente ad essere sottoposti alla disciplina del diritto penale nazionale.

72.      Il fatto che la questione in parola, come altre, possa essere rilevante per l’equità generale del procedimento non può essere utilizzato per interpretare l’articolo 6, paragrafo 4 o altre disposizioni della direttiva in modo così estensivo da ammettere il riesame di ogni singolo aspetto della procedura penale, per quanto distante esso sia dallo specifico obbligo sancito dalla stessa direttiva 2012/13. Così applicata, la direttiva 2012/13 cesserebbe di essere uno strumento di armonizzazione minima di specifici elementi dei diritti della difesa che essa espressamente prevede, ma diventerebbe uno strumento che apre la porta al riesame di qualsiasi elemento della procedura penale nazionale. Dubito seriamente che questa fosse l’intenzione del legislatore dell’Unione. Non dovrebbe di certo essere questa la politica della Corte nell’interpretare la direttiva 2012/13 e altre direttive nate dal programma di Stoccolma.

73.      Alla luce di quanto precede, la mia conclusione provvisoria è che la direttiva 2012/13 debba essere interpretata nel senso che essa non osta a norme procedurali come quelle di cui al procedimento principale, che consentono alla persona imputata di presentare un’istanza di applicazione della pena dopo l’apertura del dibattimento soltanto se vi è stata una modifica dell’accusa di natura fattuale, e non quando la modifica è di natura giuridica.

C.      Implicazioni dell’articolo 48, paragrafo 2 della Carta sul caso di specie

74.      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio invita la Corte a tenere altresì conto delle implicazioni dell’articolo 48 della Carta sul caso di specie. Dal momento che il primo paragrafo di tale disposizione riguarda la presunzione di innocenza, sembrerebbe avere rilevanza soltanto il secondo paragrafo. Quest’ultimo enuncia che «[i]l rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

75.      Il ruolo della Carta nell’interpretazione e nell’applicazione degli strumenti giuridici di natura essenzialmente procedurale, che concretizzano e integrano le sue disposizioni, potrebbe dar luogo ad una certa confusione (2). Tuttavia, prima di analizzare tale aspetto, la prima questione da chiarire è se il caso di specie rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in modo da rendere applicabile la Carta (1).

1.      Ambito di applicazione del diritto dell’Unione

76.      Si può ricordare che «i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse» (27).

77.      Che dire tuttavia del fatto che, come emerge dalla mia analisi nella sezione precedente, lo specifico problema sollevato nel caso di cui al procedimento principale, vale a dire la possibilità per l’imputato di presentare un’istanza di applicazione della pena, non sia specificamente previsto dall’articolo 6, paragrafo 4 o da altre disposizioni della direttiva 2012/13? Significherebbe che la Carta non sarebbe generalmente applicabile al fine della valutazione che ha condotto a tale conclusione?

78.      Ritengo che non si possa sostenere una simile posizione. Come osservato sopra, il diritto derivato dell’Unione, in particolare la direttiva 2012/13, deve essere applicato, in termini generali, a situazioni come quella di cui al procedimento principale (28). Essa semplicemente non stabilisce, secondo una dettagliata analisi interpretativa di tale atto (ivi compresa l’interpretazione dei suoi concetti alla luce della Carta), alcun obbligo specifico che osterebbe alla norma nazionale in esame. In altri termini, la direttiva 2012/13 resta (se del caso) applicabile, sulla base delle circostanze del caso di cui al procedimento principale, sebbene la successiva valutazione concreta del caso possa condurre (come avviene nel caso di specie) alla conclusione che detta direttiva (interpretata alla luce della Carta) non osta alla specifica disposizione nazionale.

79.      Concludere altrimenti in un caso del genere significherebbe compiere un ragionamento a ritroso da una determinata conclusione già raggiunta: dal momento che né la direttiva 2012/13 né effettivamente la Carta ostano ad una determinata disposizione nazionale (la conseguenza), esse non sono neppure applicabili. Ma per arrivare ad una conclusione simile, deve essere stata effettuata una serie di valutazioni interpretative, nelle quali entrambi gli atti, in generale, si applicano (29).

80.      Potrebbe inoltre essere utile ricordare anche che esistono diversi modi in cui la Carta potrebbe essere applicata ad un dato caso. Tale applicazione non si limita soltanto al riesame (in)diretto delle leggi nazionali e della loro compatibilità con la Carta, ma può riguardare altresì elementi di interpretazione conforme del diritto nazionale e dello stesso diritto dell’Unione. Nella presente causa, per effettuare l’analisi della pertinente disposizione della direttiva 2012/13 e determinare il suo ambito di applicazione e contenuto sostanziale, occorre tenere nella giusta considerazione la Carta (30). È in questo senso che «si applica» la Carta.

81.      In sintesi, ovunque vada il diritto dell’Unione oppure ovunque il diritto dell’Unione debba essere interpretato, la Carta lo seguirà. È il destino di un’«ombra» (31). Pertanto, quando si esaminano le implicazioni della direttiva 2012/13 sulla situazione di cui al procedimento principale, si deve applicare la Carta. Detta osservazione di carattere generale è comunque alquanto irrilevante rispetto alla questione fondamentale, vale a dire quale debba essere esattamente il ruolo della Carta in situazioni come quella del caso di specie.

2.      Specifico ruolo della Carta nel caso di specie

82.      Lo specifico ruolo della Carta nel caso di specie può essere ipotizzato mediante tre possibili scenari. All’interno di questi ultimi, le variabili riguardano l’oggetto su cui incide una disposizione della Carta (diritto dell’Unione o diritto nazionale) e qual è la funzione delle disposizioni della Carta (parametro per il riesame o per un’interpretazione conforme).

83.      In primo luogo, la Carta potrebbe essere utilizzata come parametro per controllare la validità della disposizione dell’Unione in oggetto. Ciò avverrà sempre: a qualunque ambito il diritto dell’Unione (sostanziale, derivato) si estenda, la Carta sarà lì a controllarlo (32). Ciò detto, non è stata messa in discussione la legittimità di alcuna disposizione della direttiva 2012/13.

84.      In secondo luogo, la Carta deve fungere da strumento di interpretazione conforme per individuare il significato di nozioni indeterminate del diritto dell’Unione, che ciò avvenga per l’interpretazione di dette nozioni all’interno del diritto dell’Unione o per il medesimo esercizio con riferimento alle misure di attuazione del diritto nazionale.

85.      In terzo luogo, quando gli Stati membri «attuano» il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, essi devono rispettare i diritti di cui alla Carta. In tale scenario, la specifica disposizione del diritto dell’Unione funge da «via di accesso» per la valutazione dei diritti previsti dalla Carta. Ciò vale a prescindere dal fatto che un atto specifico di diritto dell’Unione contenga espliciti riferimenti ai diritti fondamentali. In tal modo, i diritti fondamentali si applicano, in larga misura, in maniera trasversale, ossia indipendentemente dall’esatto contenuto materiale della relativa disposizione di diritto dell’Unione che ha inizialmente dato luogo alla sua applicabilità.

86.      In particolare, le disposizioni «procedurali» della Carta trovano di fatto, generalmente, un’applicazione di questo tipo in relazione alle disposizioni sostanziali (materiali) del diritto derivato dell’Unione che di per sé non contengono o contengono pochissime disposizioni sul modo in cui esse dovrebbero essere applicate. La Corte ha dichiarato che, anche se non espressamente disciplinati dalle disposizioni del diritto dell’Unione che istituiscono diritti sostanziali o obblighi, i diritti procedurali fondamentali, come il diritto di essere sentiti, devono essere rispettati. In particolare, il principio del rispetto dei diritti della difesa si applica quando gli Stati membri agiscono o adottano decisioni entro l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, anche se la normativa applicabile dell’Unione non prevede espressamente specifici requisiti procedurali (33). In tal modo, le disposizioni della Carta possono essere utilizzate come parametri diretti per il riesame di disposizioni di diritto nazionale. Tra gli esempi significativi in questo settore vi sono la legge in materia di imposta sul valore aggiunto e le procedure fiscali nazionali (34).

87.      È possibile prevedere un siffatto uso della Carta in relazione alla direttiva 2012/13 e, nel caso di specie, alla questione riguardante l’accessibilità dell’applicazione della pena su richiesta delle parti?

88.      A meno di non voler trasformare l’applicazione della Carta in un vero e proprio «gioco di ombre», non ritengo che ciò possa verificarsi. Tornando alla metafora già ricordata, concepire una disposizione della Carta come un’ombra del diritto dell’Unione si basa sull’idea che vi sia una nozione sostanziale di diritto dell’Unione che proietta in primo luogo un’ombra (procedurale). È tuttavia difficile vedere quale «ombra procedurale e applicativa» proietterebbe una disposizione procedurale, che a sua volta si sovrappone (o dà ulteriore attuazione) ad una disposizione della Carta. Le ombre non possono proiettare una propria ombra.

89.      In termini meno oscuri, pertanto, nei casi di diritti procedurali che si sovrappongono ad una disposizione della Carta (e che la sviluppano ulteriormente) (35), come quelli previsti dalla direttiva 2012/13, la Carta non può fungere da parametro indipendente ed ulteriore per il riesame delle disposizioni nazionali che chiaramente non rientrano nell’ambito di applicazione di tale atto di diritto derivato, così ampliando l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

90.      Una soluzione diversa significherebbe, nella presente causa, che il solo fatto che l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 menzioni i diritti della difesa (e l’equità del procedimento se considerata nel contesto dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva) consentirebbe il riesame di qualsiasi elemento del procedimento penale nazionale alla luce della nozione di diritti della difesa e di equo processo garantiti dalla Carta. Con tale approccio, la via iniziale che ha reso possibile l’accesso alla Carta verrebbe semplicemente dimenticata (36).

91.      Occorre ricordare che la competenza della Corte, per quanto concerne l’applicazione della Carta agli Stati membri, è definita in maniera funzionale. Essa è collegata all’applicabilità di una data disposizione del diritto primario o derivato dell’Unione. Una siffatta competenza deve essere chiaramente distinta, con riguardo all’attuazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, da una competenza intrinseca in materia di diritti fondamentali (37), in genere attribuita alle corti costituzionali nazionali e alla Corte EDU.

92.      Per quanto riguarda la terza opzione relativa all’applicazione della Carta di cui sopra, pertanto, si potrebbe concludere che, in casi come quello di specie, la Carta non possa essere utilizzata per espandere l’ambito di applicazione e il contenuto degli obblighi procedurali definiti nella relativa norma di diritto derivato dell’Unione in modo tale da creare obblighi di recepimento che manifestamente non esistono in base a detta specifica norma di diritto derivato.

93.      Tornando alla seconda opzione sopra menzionata, un’interpretazione conforme alla Carta è, in termini generali, obbligatoria. Pertanto, a mio avviso (e come in linea di principio suggerito dalla Commissione), nella presente causa si deve di certo fare riferimento alla Carta al fine di stabilire la corretta interpretazione delle nozioni impiegate dalla direttiva 2012/13, compreso, nel caso di specie, il diritto ad essere tempestivamente informati di qualsiasi modifica dell’accusa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, di detta direttiva (38).

94.      Nell’interpretare l’articolo 6, paragrafo 3 della CEDU (che è l’equivalente dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta (39)) e, più specificamente, nell’interpretare l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della CEDU (il quale riguarda il diritto di essere informato in merito all’accusa), la Corte EDU ha sottolineato che particolare attenzione va rivolta alla notifica dell’accusa (ossia dei fatti asseritamente commessi su cui si basa l’accusa, nonché della qualificazione giuridica del fatto medesimo), in quanto tali elementi «svolgono un ruolo cruciale nel procedimento penale (…)». Sebbene la disposizione in parola della CEDU non stabilisca alcuna modalità particolare con cui l’imputato deve essere informato, essa è collegata al diritto dell’imputato di preparare la sua difesa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), ed il suo ambito di applicazione «deve essere valutato in particolare alla luce del più generale diritto ad un procedimento equo, garantito dall’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione (…)» (40). Basandosi su tali considerazioni, la Corte EDU ha rilevato l’avvenuta violazione della CEDU in situazioni in cui un giudice di secondo grado aveva modificato la qualificazione giuridica dei fatti contestati, in una fase tardiva del procedimento in cui era stata emessa la sentenza. Ciò aveva sostanzialmente privato l’imputato della possibilità di difendersi (41).

95.      Analogamente, nella sentenza Covaci, la Corte ha dichiarato (42) che, anche se «la direttiva 2012/13 non disciplina le modalità con cui l’informazione sull’accusa, prevista dall’articolo 6, deve essere comunicata a tale persona (…), tali modalità non possono recare pregiudizio all’obiettivo perseguito, in particolare, dallo stesso articolo 6, che consiste, come emerge altresì dal considerando 27 di tale direttiva, nel consentire alle persone indagate o imputate (…) di predisporre la propria difesa e garantire l’equità del procedimento» (43).

96.      Ancora una volta, nell’ottica di una siffatta interpretazione delle nozioni in oggetto, non è stato affermato che siano mancate informazioni tempestive relative alla modifica dell’accusa e che ciò abbia comportato per l’imputato la privazione della possibilità di difendersi nel senso proprio del termine. Per tale motivo, non vedo in che modo la situazione di cui trattasi nel procedimento principale verrebbe impedita se si tenesse conto dei diritti della difesa o di un equo processo.

97.      Vorrei sottolineare nuovamente che tale osservazione viene formulata nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 e non è collegata alla valutazione della situazione di cui trattasi rispetto ai diritti della difesa o al giusto processo «in generale». Se l’interpretazione conforme deve restare un’«interpretazione», non può modificare l’ambito di applicazione dell’atto di diritto derivato in oggetto. Se ciò fosse ammesso, l’interpretazione conforme potrebbe eludere piuttosto rapidamente i limiti di cui all’articolo 51, paragrafo 1 della Carta.

98.      Tale applicazione diretta dissimulata della Carta potrebbe assumere la forma seguente: in primo luogo, una disposizione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 fa riferimento ad una nozione giuridica indeterminata come l’«equità del procedimento» o l’«esercizio effettivo dei diritti della difesa» nell’articolo 6, paragrafo 1. In secondo luogo, dal momento che la direttiva di per sé non definisce le nozioni in parola, si cerca di dare una spiegazione del loro contenuto, attraverso un’interpretazione conforme, nelle disposizioni della Carta oppure attraverso la mediazione dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, la CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU. In terzo luogo, l’ambito di applicazione (naturalmente piuttosto ampio) e il significato di dette nozioni, derivanti da detti contesti, sono poi riportati al livello del diritto derivato dell’Unione, omettendo in qualche modo l’ambito di applicazione della specifica disposizione del diritto derivato da cui tale nozione proviene. In quarto luogo, le norme nazionali iniziano ad essere sottoposte in generale a riesame in relazione alla loro compatibilità con le nozioni di «equità del procedimento» e di «diritto ad un equo processo», mentre l’ambito di applicazione di tali nozioni si stacca dall’effettivo ambito di applicazione dell’atto di diritto derivato in oggetto.

99.      Per le stesse ragioni già illustrate con riguardo alla terza opzione (44), non si può che ribadire che non è questo il modo in cui Carta andrebbe utilizzata in siffatto contesto. Se così fosse, l’interpretazione conforme si trasformerebbe rapidamente in un riesame diretto dissimulato, con il diritto derivato dell’Unione che non fungerebbe tanto da limite funzionale alla competenza della Corte in materia di diritti fondamentali, quanto piuttosto da via mal dissimulata per far valere la competenza intrinseca in materia di riesame dei diritti fondamentali in relazione a qualsiasi normativa degli Stati membri.

100. Alla luce di tali considerazioni, la mia conclusione è che l’articolo 48, paragrafo 2 della Carta, né in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13, né considerato in modo indipendente, modifica in alcun modo l’esito a cui ero già pervenuto: il diritto dell’Unione non osta a norme processuali, come quella di cui al procedimento principale, che consentono all’imputato di chiedere l’applicazione della pena su richiesta dopo l’apertura del dibattimento soltanto se vi è una modifica dell’accusa di natura fattuale, e non quando la modifica è di natura giuridica.

V.      Conclusione

101. Alla luce dell’analisi che precede, propongo alla Corte di rispondere al Tribunale di Brindisi (Italia) come segue:

La direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e l’articolo 48, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non ostano a norme processuali, come quelle di cui al procedimento principale, che consentono all’imputato di chiedere l’applicazione della pena su richiesta dopo l’apertura del dibattimento soltanto se vi è una modifica dell’accusa di natura fattuale, e non quando la modifica è di natura giuridica.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Direttiva del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 142, pag. 13).


3      Ritengo dunque che la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 516 c.p.p. e successive modifiche nell’applicazione di tale disposizione non sembri applicabile ai fatti di cui al caso di specie.


4      Per completezza, devo riconoscere che non mi pare immediatamente evidente in che modo, in considerazione della loro diversa natura, gli elementi materiali del reato (actus reus) di «furto» potrebbero completamente realizzarsi sulla base degli elementi materiali del reato di «ricettazione» senza la necessaria realizzazione di ulteriori elementi di fatto. Tuttavia, il giudice del rinvio lo ritiene espressamente possibile, in base al diritto nazionale o nel particolare contesto fattuale di cui al caso di specie. Darò pertanto per assodato che vi sia stata una «semplice» modifica della qualificazione giuridica ma non una modifica dei fatti riportati nell’imputazione.


5      Il corsivo è mio.


6      Sentenze del 15 ottobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686); del 22 marzo 2017, Tranca e a. (C‑124/16, C‑188/16 e C‑213/16, EU:C:2017:228), e del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C‑612/15, EU:C:2018:392).


7      Sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C‑612/15, EU:C:2018:392).


8      L’unico riferimento ad una dimensione transnazionale presente nella direttiva 2012/13 si trova nel considerando 9, che si limita tuttavia a recepire l’articolo 82, paragrafo 2, TFUE.


9      Ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).


10      V., per contro, ad esempio la formulazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU 2006, L 261, pag. 15) (adottata sulla base dell’articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea), la quale fa riferimento alla dimensione transnazionale, come si evince anche dalla rubrica del capo I «Accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere». Sulla base di tale formulazione, la Corte ha concluso che detta direttiva non potesse applicarsi a situazioni interne. V. ordinanza della Corte del 30 gennaio 2014, C (C‑122/13, EU:C:2014:59), che fa riferimento alla sentenza del 28 giugno 2007, Dell’Orto (C‑467/05, EU:C:2007:395, punti 57 e 59).


11      V. altresì sentenze del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C‑612/15, EU:C:2018:392, punti 88 e 89), e del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 46).


12      V. altresì la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto di informazione nei procedimenti penali COM(2010) 392 def., punto 4, in fine, e punto 16. L’idea di un’applicabilità generale della direttiva emerge parimenti nel documento che contiene la valutazione d’impatto che accompagna la summenzionata proposta SEC(2010) 907, pag. 10.


13      Detta cooperazione è una delle caratteristiche principali dell’ordinamento giuridico dell’Unione, come ricordato in un diverso contesto dalla Corte nel parere 2/13 (Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punti da 191 a 192).


14      Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (GU 2009, C 295, pag. 1), e Consiglio europeo, «Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», punto 2.4 (GU 2010, C 115, pag. 1).


15      Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1); direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1); direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU 2016, L 297, pag. 1); direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 132, pag. 1); direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU 2011, L 335, pag. 1).


16      V. sentenze del 27 ottobre 2016, Milev (C‑439/16 PPU, EU:C:2016:818), e del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732), che interpretano la direttiva 2016/343 citata alla nota 15.


17      V. supra, paragrafo 43.


18      Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993 (GU 1993, L 95, pag. 29).


19      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU 2009, L 170, pag. 1).


20      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (GU 2011, L 48, pag. 1).


21      Per quanto concerne la direttiva 2011/7, v., ad esempio, sentenze del 1o giugno 2017, Zarski (C‑330/16, EU:C:2017:418), o del 15 dicembre 2016, Nemec (C‑256/15, EU:C:2016:954). Per quanto riguarda la direttiva 93/13, v., ad esempio, sentenza del 15 gennaio 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14). V., in alternativa, l’ordinanza del 3 aprile 2014, Pohotovosť (C‑153/13, EU:C:2014:1854).


22      Sostituendo pertanto in qualche modo il ruolo di legale rappresentante cui deve essere garantito l’accesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/13.


23      Sentenza della Corte EDU del 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia (CE:ECHR:1999:0325JUD002544494, punto 51).


24      V., in tal senso, sentenza della Corte EDU del 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Svizzera (CE:ECHR:1993:1124JUD001397288, punto 38 in fine); sentenza della Corte EDU del 24 settembre 2009, Pishchalnikov c. Russia (CE:ECHR:2009:0924JUD000702504, punto 64); sentenza della Corte EDU del 13 ottobre 2005, Bracci c. Italia (CE:ECHR:2005:1013JUD003682202, punto 51).


25      In tal senso la Corte EDU ricorda, nel contesto dell’articolo 6 CEDU (e del diritto di accesso ad un avvocato), che la Convenzione mira a «proteggere dei diritti concreti ed effettivi e non teorici o illusori» e che la nomina di un difensore non assicura di per sé l’effettività dell’assistenza che si possa fornire all’accusato. V. ad esempio sentenza della Corte EDU (Grande Sezione) del 27 novembre 2008 Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, punto 51).


26      V. supra, nota 15.


27      Sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19).


28      Paragrafo 29 supra.


29      Una situazione analoga si avrebbe se chiamassi a casa mia un idraulico per installare la nuova lavastoviglie che ho acquistato per la cucina. Tuttavia, dopo aver accuratamente misurato lo spazio e ispezionato la lavastoviglie, l’idraulico si accorge che quel tipo di apparecchio non può essere collegato allo specifico sistema di scarico di casa mia. A questo punto dovrei far finta che l’idraulico non sia mai stato a casa mia e rifiutare di pagarlo perché non è riuscito a collegare l’apparecchio come avrei voluto?


30      V., ad esempio, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 80).


31      Metafora presa in prestito da Lenaerts, K., e Gutiérrez-Fons, J.A., «The Place of the Charter in the EU Constitutional Edifice», in Peers, S., Hervey,T., Kenner, J. e Ward, A., The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2014, pagg. da 1560 a 1593, in particolare pag. 1568.


32      V., ad esempio, sentenze dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. (C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238), o del 9 novembre 2010, Volker e Markus Schecke e Eifert (C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662).


33      V., ad esempio, sentenze del 18 dicembre 2008, Sopropé (C‑349/07, EU:C:2008:746, punto 38); del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics (C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), e del 5 novembre 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).


34      Per esempi tratti dalla giurisprudenza, v. le mie conclusioni nella causa Ispas (C‑298/16, EU:C:2017:650, paragrafi da 35 a 54).


35      Considerando 41 della direttiva 2012/13, il quale precisa che la direttiva in parola «rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. In particolare, [essa] intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un equo processo e i diritti della difesa e dovrebbe essere attuata di conseguenza». Il considerando 42 stabilisce che le disposizioni della direttiva in parola «che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo».


36      Cfr. altresì, per analogia, l’analisi contenuta nelle conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Commissione/Ungheria (Diritti di usufrutto sui terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2018:971, paragrafi 71 e segg, in particolare paragrafi 97 e 98). Nel procedimento di cui a tale causa la Commissione chiede alla Corte, tra l’altro, di valutare la compatibilità della normativa nazionale che deroga ad una delle libertà fondamentali, considerando in modo indipendente l’articolo 17 della Carta.


37      Che la Corte di giustizia dell’Unione europea di fatto possiede, ma, in linea con l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, soltanto in relazione ad «istituzioni, organi e organismi dell’Unione».


38      Nel modo in cui di fatto ciò è già avvenuto ai paragrafi 68 e 69.


39      Come risulterebbe dall’articolo 52, paragrafo 3 della Carta e altresì dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), «Spiegazione relativa all’articolo 48 — Presunzione di innocenza e diritti della difesa».


40      Sentenza del 25 gennaio 2011, Block c. Ungheria (CE:ECHR:2011:0125JUD005628209, punti 20 e 21).


41      Sentenza del 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia (CE:ECHR:1999:0325JUD002544494, punti 54 e 62), e sentenza del 25 gennaio 2011, Block c. Ungheria (CE:ECHR:2011:0125JUD005628209, punto 24).


42      Per quanto riguarda la questione se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c) e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 ostino alla normativa di uno Stato membro che, nell’ambito di un procedimento penale, imponga all’imputato non residente nello Stato membro medesimo di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, laddove il termine per proporre opposizione avverso il decreto stesso decorra dalla sua notifica al suddetto domiciliatario.


43      Sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686, punti 62 e 63).


44      V. supra, paragrafi 88-90.