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Impugnazione proposta il 29 luglio 2019 da Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019, causa T-377/18, Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals / EMA

(Causa C-576/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (rappresentanti: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, Solicitors, F. Campbell, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 28 giugno 2019;

annullare la decisione comunicata dalla convenuta alle ricorrenti il 15 maggio 2018 di pubblicare la relazione periodica sulla valutazione dei rischi e dei benefici, e

condannare la convenuta a pagare le spese legali e le ulteriori spese ed esborsi sostenuti dalle ricorrenti nell’ambito della presente causa, sia in primo grado sia nel procedimento d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore nel considerare che il trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/20011 , relativo alla «tutela delle procedure giurisdizionali» sia pertinente soltanto se i documenti siano stati redatti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale specifico o qualora contengano posizioni giuridiche che costituiscono l’oggetto di tale procedimento. Ciò pone una restrizione e una limitazione inammissibili al testo dell’articolo 4, paragrafo 2, che non figurano nel regolamento.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore nel considerare che il trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, relativo agli «interessi commerciali» sia applicabile soltanto qualora specifici elementi del documento siano identificati come arrecanti pregiudizio agli interessi commerciali della parte interessata, e non sia applicabile semplicemente sulla base del fatto che la divulgazione integrale di un documento lederebbe gli interessi commerciali del suo autore. Tale posizione ha impedito al Tribunale di riconoscere l’errore di diritto e di valutazione in cui è incorsa la convenuta nel rifiutare di prendere in considerazione il contesto dalla richiesta di divulgazione nel caso di specie.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).