Language of document : ECLI:EU:F:2012:123

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

13 settembre 2012

Causa F‑34/11

Saskia Jane Markland

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale dell’Europol – Contratto di agente temporaneo – Applicazione del RAA – Inquadramento nel grado – Ricorso manifestamente infondato»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Markland chiede l’annullamento della decisione del 19 dicembre 2010 con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha confermato la sua decisione di inquadrarla nel gruppo di funzioni degli assistenti (AST) nel grado AST 5.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. La ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare quelle sostenute dall’Europol.

Massime

1.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Reclutamento – Inquadramento nel grado – Obbligo di adottare una descrizione delle funzioni e delle prerogative che copra ciascun tipo di compiti degli agenti temporanei – Violazione – Conseguenze rispetto a una decisione di inquadramento di un agente temporaneo – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 1 bis, § 2, e 5, § 4; allegato I; Regime applicabile agli altri agenti, art. 10; decisione del Consiglio 2009/371, art. 39, § 2)

2.      Funzionari – Reclutamento – Inquadramento nel grado – Direttiva interna di un’istituzione – Nozione – Piano pluriennale inviato all’autorità di bilancio dell’Unione per conoscenza e non destinato al personale – Esclusione

3.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Determinazione del livello di un posto da coprire – Obbligo di fissare il grado preciso nell’avviso di posto vacante – Insussistenza

(Statuto dei funzionari)

1.      L’obbligo di ciascuna istituzione dell’Unione, sancito all’articolo 5, paragrafo 4, dello Statuto, di stabilire, previo parere del comitato dello Statuto, la descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo il cui elenco figura all’allegato I dello Statuto, grava anche su Europol. Infatti tale organo è un’agenzia, ai sensi dell’articolo 1 bis, paragrafo 2, dello Statuto, in applicazione dell’articolo 39, paragrafo 2, della decisione 2009/371, che istituisce l’Europol, e il detto articolo 1 bis, paragrafo 2, dello Statuto precisa che i riferimenti fatti alle istituzioni nello Statuto si intendono come fatti anche alle agenzie.

Il fatto che l’Europol ometta di stabilire la descrizione delle funzioni e delle prerogative di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dello Statuto non è tale da viziare di illegittimità la decisione che fissa l’inquadramento di un agente temporaneo, dato che una siffatta descrizione ha il solo scopo, in quanto atto puramente interno, di facilitare tale inquadramento.

(v. punti 35, 36, 39 e 40)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 luglio 2007, De Smedt/Commissione, T‑415/06 P (punti 42 e 43)

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2011, AS/Commissione, F‑55/10, (punto 59, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑476/11 P)

2.      L’autorità che ha il potere di nomina può adottare una direttiva interna che la guidi nell’esercizio del suo potere discrezionale vertente sull’inquadramento nel grado. Tuttavia, un piano pluriennale, inviato all’autorità di bilancio dell’Unione per conoscenza e non destinato al personale, non può essere qualificato come direttiva interna.

(v. punto 46)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 luglio 1997, Monaco/Parlamento, T‑92/96 (punto 46)

3.      Dato che lo Statuto non stabilisce una corrispondenza fissa tra una determinata funzione e un determinato grado, l’amministrazione può legittimamente far uso del suo ampio potere discrezionale fissando, in un avviso di posto vacante – o di selezione –, il livello di un posto con riferimento ad un gran numero di gradi.

(v. punto 50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 giugno 2009, Commissione/Traore, T‑572/08 P (punti 61‑63)