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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 13 agosto 2019 – Vikingo Fővállalkozó Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-610/19)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Vikingo Fővállalkozó Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se siano conformi agli articoli 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 , in combinato disposto con gli articoli 220, lettera a), e 226 della medesima direttiva, nonché con il principio di effettività, un’interpretazione giuridica e una prassi nazionali secondo le quali, ove ricorrano le condizioni sostanziali del diritto alla detrazione dell’imposta, non è sufficiente la mera circostanza di disporre di una fattura il cui contenuto sia conforme ai requisiti previsti dall’articolo 226 di detta direttiva, bensì il soggetto passivo, per esercitare legittimamente il diritto alla detrazione dell’imposta sulla base di tale fattura, deve disporre anche di ulteriori prove documentali, che devono non solo rispettare il dettato della direttiva 2006/112, ma altresì essere conformi ai principi della normativa nazionale relativa alla contabilità e alle specifiche disposizioni in materia di documenti giustificativi, e secondo le quali si esige che tutti i membri della catena ricordino e dichiarino in modo concordante ogni dettaglio dell’operazione economica risultante da detti documenti giustificativi.

Se siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 relative alla [detrazione dell’IVA] nonché ai principi generali di neutralità fiscale e di effettività un’interpretazione giuridica e una prassi nazionali in base alle quali, nel caso di un’operazione a catena, a prescindere da qualsiasi altra circostanza, per il solo fatto che l’operazione ha tale natura, si imponga ad ognuno dei membri della catena l’obbligo di controllare gli elementi dell’operazione economica effettuata dagli stessi e di trarre le conseguenze da tale controllo in relazione al soggetto passivo che si trova in un altro punto della catena, e si neghi al soggetto passivo il diritto [alla detrazione dell’IVA] in quanto la costituzione della catena, pur senza essere vietata dalla normativa nazionale, non era [ragionevolmente] giustificata sotto il profilo economico. In tale contesto, nel caso di un’operazione a catena, nell’ambito dell’esame delle circostanze oggettive che possono giustificare il diniego del diritto [alla detrazione dell’IVA], se, per determinare e valutare la rilevanza e il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si fonda il diniego del diritto alla detrazione dell’IVA, possano applicarsi soltanto le disposizioni della direttiva 2006/112 e del diritto nazionale relative alla detrazione dell’IVA in quanto norme sostanziali che definiscono i fatti pertinenti per la determinazione del contesto fattuale, oppure si debbano applicare, in quanto norme speciali, le disposizioni in materia di contabilità dello Stato membro di cui trattasi.

Se siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 concernenti [la detrazione dell’IVA] e ai principi di neutralità fiscale e di effettività un’interpretazione giuridica e una prassi nazionali in base alle quali si neghi il diritto [alla detrazione dell’IVA] al soggetto passivo, il quale utilizza i beni ai fini di sue operazioni soggette ad imposta nello Stato membro in cui effettua tali operazioni e dispone di una fattura conforme alla direttiva 2006/112, facendo valere che egli non conosce tutti gli elementi [dell’operazione] effettuata dai membri della catena, o invocando circostanze riguardanti i membri della catena che precedono l’emittente della fattura e sui quali il soggetto passivo non poteva esercitare alcuna influenza per ragioni a lui estranee, e si subordini il diritto alla [detrazione dell’IVA] alla condizione che il soggetto passivo assolva, nell’ambito delle misure che ragionevolmente gli incombono, un obbligo generale di controllo, controllo che deve essere esercitato non solo prima della conclusione del contratto, ma anche durante la sua esecuzione e perfino successivamente ad essa. Se, in tale contesto, il soggetto passivo abbia l’obbligo di astenersi dall’esercitare il diritto alla [detrazione dell’IVA] qualora, in relazione a qualsiasi elemento dell’operazione economica indicata nella fattura, in un momento successivo alla conclusione del contratto oppure durante o dopo la sua esecuzione, rilevi un’irregolarità o venga a conoscenza di una circostanza che, secondo la prassi dell’amministrazione tributaria, comporti il diniego del diritto [alla detrazione dell’IVA].

Alla luce delle disposizioni della direttiva 2006/112 relative [alla detrazione dell’IVA] e del principio di effettività, se l’amministrazione tributaria sia tenuta a precisare in che cosa consista l’evasione fiscale contestata. Se sia adeguato il modo di procedere dell’amministrazione tributaria secondo cui i vizi e le irregolarità privi di un ragionevole nesso di causalità con il diritto alla [detrazione dell’IVA] in cui sono incorsi i membri della catena sono considerati prove dell’evasione fiscale invocando a tal fine il fatto che, poiché tali vizi e irregolarità hanno implicato l’inattendibilità del contenuto della fattura, il soggetto passivo era o avrebbe dovuto essere conoscenza dell’evasione fiscale. Qualora sussista l’evasione fiscale, se tale circostanza giustifichi la pretesa che il soggetto passivo effettui il controllo con la portata, l’intensità e l’ampiezza sopra indicati, oppure un obbligo siffatto vada oltre quanto richiesto dal principio di effettività.

Se sia proporzionata una sanzione che comporti il diniego del diritto [alla detrazione dell’IVA] e consista nell’obbligo di pagare una sanzione fiscale pari al 200% della differenza d’imposta qualora non si sia prodotta alcuna perdita di gettito per l’Erario direttamente connessa con il diritto [alla detrazione dell’IVA] del soggetto passivo. Se si possa rilevare una delle circostanze menzionate all’articolo 170, paragrafo 1, terza frase, della az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (legge n. XCII del 2003, sul sistema tributario; in prosieguo: la «LCPF») quando il soggetto passivo abbia messo a disposizione dell’amministrazione tributaria tutti i documenti di cui disponeva e abbia incluso nella sua dichiarazione fiscale le proprie fatture emesse.

6)    Nel caso in cui si possa ritenere, alla luce delle risposte date alle questioni pregiudiziali poste, che l’interpretazione della norma giuridica nazionale applicata dopo la causa sfociata nell’ordinanza del 10 novembre 2016, Signum Alfa Sped (C 446/15, EU:C:2016:869) e la prassi adottata sulla base di tale interpretazione non siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 relative [alla detrazione dell’IVA], e tenuto conto del fatto che non sempre il giudice di primo grado può sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, se si possa considerare, sulla base dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che il diritto dei soggetti passivi di esercitare un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni garantisce loro il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito da detta disposizione. Se, in tale contesto, si possa ritenere che la scelta della forma della decisione resa nella causa Signum Alfa Sped implichi che la questione era già stata disciplinata dal diritto comunitario e chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e pertanto non sollevava dubbi, oppure significhi che, essendo stato avviato un nuovo procedimento, la questione non era stata completamente chiarita e pertanto occorreva ancora chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).