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Ricorso presentato il 2 marzo 2006 - Da Silva / Commissione

(Causa F-21/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joao Da Silva (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, compresa l'eccezione di illegittimità che essa comporta;

annullare l'inquadramento del ricorrente del grado A*14, secondo scatto, contenuto nella decisione 18 maggio 2005, con la quale il ricorrente viene nominato direttore;

ricollocare il ricorrente nel grado e nello scatto cui egli dovrebbe essere normalmente inquadrato (o nel grado equivalente, secondo l'inquadramento istituito dal nuovo Statuto), secondo le disposizioni del bando di posto vacante, pubblicato il 7 novembre 2003, ai sensi dell'art. 29, n. 2, dello Statuto (per un posto di direttore di grado A2);

ricostituire in modo integrale la carriera della ricorrente con effetto retroattivo alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificato ivi compreso il pagamento di interessi di ritardo;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 7 novembre 2003, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione di un posto di direttore di grado A2, in applicazione dell'art. 29, n. 2, dello Statuto. Il ricorrente, capo di unità di grado A3, settimo scatto, che occupava il detto posto ad interim, decideva di porre la propria candidatura.

Con decisione 18 maggio 2005, veniva nominato al posto vacante e inquadrato nel grado A/14, secondo scatto, con data di decorrenza degli effetti 16 settembre 2004.

Nel ricorso, il ricorrente sostiene che tale inquadramento è inferiore al grado A2, divenuto A*15, che figurava nel bando di posto vacante. Inoltre, tale inquadramento sarebbe pure inferiore a quello di cui il ricorrente fruiva prima della sua nomina al posto di direttore, allorché egli era capo unità. Tale risultato non sarebbe coerente col fatto che un impiego di direttore comporta funzioni e responsabilità superiori.

Il ricorrente ritiene che il suo inquadramento violi gli artt. 2, nn. 1, e 5, n. 5, dell'allegato XIII dello Statuto. Sarebbero inoltre violati più principi giuridici: il principio di non discriminazione, il principio di equivalenza tra impiego e grado, sancito come un principio essenziale che garantisce la parità di trattamento dei dipendenti, dall'art. 7, n. 1, i principi di non retroattività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento come pure i principi del buon amministrazione e di sollecitudine. Si avrebbe inoltre una violazione del diritto della vocazione alla carriera e dell'interesse del servizio.

In subordine, il ricorrente sostiene che l'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto è illegittimo.

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