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Ricorso presentato il 5 giugno 2007 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-84/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione con la quale è stata rigettata la domanda datata 20 giugno 2005, inviata dal ricorrente, in data 21 giugno 2005, all'Ufficio liquidatore del Regime comune di assicurazione contro le malattie della Comunità europea;

annullare, per quanto necessario, la distinta di rimborso datata 18 luglio 2005;

annullare, per quanto necessario, la decisione implicita dell'autorità che ha il potere di nomina con la quale è stato rigettato il reclamo del ricorrente datato 23 dicembre 2005;

condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di rimborso del complemento al 100% delle spese mediche da lui sostenute e delle quali chiese il rimborso al Regime comune in data 20 giugno 2005, ovvero a titolo di risarcimento del danno derivante dai comportamenti illegali tenuti dalla convenuta nei confronti dell'attore, della differenza tra quanto è già stato corrisposto al ricorrente a titolo di rimborso delle spese mediche e il 100% delle spese mediche, id est la somma di EUR 89,56 ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ad uno qualunque ovvero entrambi dei detti titoli;

condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente degli interessi di mora, nella misura del 10% all'anno, con capitalizzazione annuale a far tempo dal 21 giugno 2005 e fino all'effettiva corresponsione, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale vorrà ritenere giusti, sulla somma di EUR 89,56 ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta a titolo di rimborso del complemento al 100% delle spese mediche;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso:

1) difetto assoluto di motivazione, anche per carenza assoluta di istruttoria, in quanto non si comprenderebbe perché mai la Comunità non abbia riconosciuto al ricorrente il rimborso delle spese mediche delle medesime nella misura del 100%, bensì solo parzialmente. Sarebbe inoltre evidente che l'amministrazione non avrebbe istruito a dovere la pratica inerente la domanda del ricorrente del 20 giugno 2005, all'uopo tenendo conto di tutti gli elementi che egli aveva fornito;

2) violazione di legge, poiché lo stato patologico del ricorrente avrebbe natura tale da far insorgere nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 dello statuto dei funzionari, il diritto al rimborso delle spese mediche nella misura del 100%;

3) Violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione, atteso che risulterebbe dal complesso della vicenda che la convenuta avrebbe omesso di tener debito conto degli interessi dell'attore e avrebbe posto in essere una pluralità di atti e fatti connessi che, per la loro grave illegittimità e il considerevole lasso di tempo nel corso del quale sono stati compiuti, configurerebbero una violazione di detti doveri, il secondo dei quali è peraltro previsto all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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