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Ricorso presentato il 28 luglio 2006 -Bellantone / Corte dei Conti

(Causa F-85/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gerardo Bellantone (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck e J. Feld)

Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del Segretario generale della Corte dei conti europea 30 marzo 2006, che ha respinto il reclamo del ricorrente diretto al pagamento del saldo dell'indennità per mancato preavviso, dell'indennità di cessazione dal servizio e dell'indennità giornaliera;

condannare la convenuta al pagamento di: i) 20 751,45 euro a titolo di mancato preavviso; ii) 39 247,74 euro corrispondente all'indennità per cessazione del servizio alla quale il ricorrente poteva avere diritto; iii) 8 467,02 euro a titolo di indennità giornaliera;

condannare la convenuta agli interessi moratori fino al pagamento;

ordinare la rettifica delle espressioni contenute nella decisione impugnata riguardo alla totale assenza di riferimenti del ricorrente alla minaccia di un eventuale licenziamento da parte della convenuta;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, già agente temporaneo della Corte dei conti europeea, inquadrato nel grado A*8, è stato nominato da quest'ultima dipendente in prova di grado A*5, senza che fosse richiesto preventivamente il suo accordo.

Nel suo ricorso, il sig. Bellantone sostiene che la condotta della convenuta costituirebbe un illecito contrattuale ed extracontrattuale. Egli deduce la violazione del Codice di buona condotta amministrativa del personale della Corte dei conti, la violazione dell'art. 25 dello Statuto, nonché la violazione dei principi generali del diritto in materia di pubblico impiego relativi al buon andamento dell'amministrazione, al legittimo affidamento e alla salvaguardia dei diritti quesiti.

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