Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) l’11 maggio 2020 – MN, DN, JN, ZN / X Bank S.A.

(Causa C-198/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Ricorrenti: MN, DN, JN, ZN

Convenuta: X Bank S.A.

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 4, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 1 [(…), in prosieguo: la «direttiva 93/13»], nonché i suoi considerando:

- considerando che il consumatore deve godere della medesima protezione nell’ambito di un contratto orale o di un contratto scritto e, in quest’ultimo caso, indipendentemente dal fatto che i termini del contratto siano contenuti in uno o più documenti;

- considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo di clausole, in particolare nell’ambito di attività professionali a carattere pubblico per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà fra utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede; che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi;

- considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, deve prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore,

alla luce dei punti 16 e 21 della sentenza della Corte, del 3 settembre 2015, Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA (C-110/14, ECLI:EU:C:2015:538) nonché dei punti 20 e da 26 a 33 delle conclusioni dell’avvocato generale Pedro Cruz Villalón, presentate il 23 aprile 2015 (ECLI:EU:C:2015:271),

debbano essere interpretati nel senso che la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva 93/13 è riconosciuta a tutti i consumatori;

o se, come suggerisce il punto 74 della sentenza della Corte, del 30 aprile 2014, nella causa Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt (ECLI:EU:C:2014:282), la tutela dei consumatori sia garantita solo a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito. In altri termini, se il giudice nazionale possa dichiarare abusive le clausole di un contratto concluso da qualsiasi consumatore o possa soltanto dichiarare abusive le clausole di un contratto concluso da un consumatore che può essere considerato un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito.

2.    Qualora la prima questione venga risolta nel senso che la tutela dei consumatori è garantita ai sensi della direttiva 93/13 non a tutti i consumatori, ma soltanto a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito, se sia possibile considerare quale consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito un consumatore che non abbia letto, prima di sottoscriverlo, un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera, per un importo di PLN 150 000, della durata di 30 anni. Se a un siffatto consumatore possa essere riconosciuta una tutela ai sensi della direttiva 93/13.

3.    Qualora la prima questione venga risolta nel senso che la tutela dei consumatori è garantita ai sensi della direttiva 93/13 non a tutti i consumatori, ma soltanto a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito, se sia possibile considerare quale consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito un consumatore che, pur avendo letto la bozza del contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera, per un importo di PLN 150 000, della durata di 30 anni, non l’abbia pienamente compreso e, nonostante ciò, non abbia tentato di comprenderne il contenuto prima della conclusione dello stesso e, in particolare, non abbia chiesto all’altra parte del contratto, la banca, di chiarire il suo il significato ed il significato delle sue singole clausole. Se a un siffatto consumatore possa essere riconosciuta una tutela ai sensi della direttiva 93/13.

____________

1 GU 1993, L 95, pag. 29.