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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 30 aprile 2020 – JG, LH, MI e NJ / Azurair GmbH in liquidazione

(Causa C-188/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Attori in primo grado e ricorrenti in appello: JG, LH, MI e NJ

Convenuta in primo grado e resistente in appello: Azurair GmbH in liquidazione

Interveniente: alltours flugreisen gmbh

Questioni pregiudiziali

Se un passeggero disponga di una «prenotazione confermata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 1 , del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU CE L 46 del 17 febbraio 2004, pag. 1 e segg.), nel caso in cui abbia ricevuto da un operatore turistico, con il quale abbia concluso un contratto, un «altro titolo» ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento n. 261/2004, recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo, e numero del volo, senza che l'operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale volo presso il vettore aereo interessato, né abbia ricevuto conferma da quest'ultimo.

Se un vettore aereo debba già essere considerato quale vettore aereo operativo in relazione ad un passeggero ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004, laddove il passeggero abbia concluso un contratto con un operatore turistico recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo e numero del volo, senza peraltro provvedere alla prenotazione di un posto per il passeggero medesimo e senza, pertanto, instaurare una relazione contrattuale con il vettore aereo in relazione a tale volo.

Se, ai fini della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo prolungato, l'«orario di arrivo originariamente previsto» di un volo ai sensi dell'articolo 2, lettera h), [Or. 3] dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, possa risultare da un «altro titolo» rilasciato da un operatore turistico ad un passeggero, ovvero se, a tal fine, occorra far riferimento ad un biglietto ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 261/2004.

Se sussista una cancellazione di un volo ai sensi dell'articolo 2, lettera l), e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’ipotesi in cui il vettore aereo operativo anticipi il volo, prenotato nell'ambito di un circuito «tutto compreso», di almeno due ore e dieci minuti nell’ambito dello stesso giorno.

Se il vettore aereo operativo possa ridurre la compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, qualora l'anticipazione di un volo rientri nei periodi di tempo ivi indicati.

Se una comunicazione relativa all'anticipazione del volo, fornita prima dell'inizio del viaggio, costituisca un'offerta di volo alternativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004.

Se l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, imponga al vettore aereo operativo l'obbligo di informare il passeggero, ai fini della richiesta di compensazione pecuniaria, in ordine alla propria esatta denominazione sociale, il relativo recapito, l'importo spettante in base alla distanza e, se del caso, i documenti da allegare.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione (GU. 2004, L 46, pag. 1).