Language of document :

Causa C‑406/08

Uniplex (UK) Ltd

contro

NHS Business Services Authority

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division]

«Direttiva 89/665/CEE— Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Termine di ricorso — Dies a quo del termine di ricorso»

Massime della sentenza

1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 89/665 — Termini di ricorso

(Direttiva del Consiglio 89/665, art. 1, n. 1)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 89/665 — Termini di ricorso

(Direttiva del Consiglio 89/665, art. 1, n. 1)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 89/665 — Termini di ricorso

(Direttiva del Consiglio 89/665, art. 1, n. 1)

1.        L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 92/50, esige che il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa.

Infatti, l’obiettivo, stabilito dall’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, di garantire la possibilità di esperire ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici può essere conseguito soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni.

Orbene, il fatto che un candidato o un offerente sia venuto a conoscenza del rigetto della sua candidatura o della sua offerta non gli consente di proporre ricorso in modo efficace. Solamente dopo essere venuto a conoscenza dei motivi per i quali è stato escluso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto il candidato o l’offerente interessato potrà formarsi un’idea precisa in ordine all’eventuale esistenza di una violazione delle disposizioni vigenti e sull’opportunità di proporre ricorso.

(v. punti 30-32, 35 e dispositivo)

2.        L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 92/50, osta a una disposizione nazionale che consente a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici o ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa in applicazione del criterio, valutato discrezionalmente, secondo il quale siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio.

A tal proposito, una disposizione nazionale in forza della quale per proporre un ricorso occorre che «il ricorso sia proposto senza indugio, e in ogni caso entro tre mesi», implica un’incertezza. Non può escludersi che una disposizione del genere autorizzi i giudici nazionali a dichiarare irricevibile anche un ricorso proposto prima del decorso del termine di tre mesi, qualora essi ritengano che il ricorso non sia stato proposto «senza indugio» ai sensi di tale disposizione. La durata di un termine di decadenza, qualora sia rimessa alla discrezionalità del giudice competente, diviene imprevedibile. In tal modo, una disposizione nazionale che prevede un siffatto termine non garantisce un’effettiva trasposizione della direttiva 89/665.

(v. punti 41-43 e dispositivo)

3.        Per conformarsi ai requisiti di cui all’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 92/50, un giudice nazionale investito di un ricorso ai sensi di tale articolo deve interpretare, quanto più possibile, le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso in maniera tale da garantire che detto termine decorra solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa applicabile all’aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione.

Qualora le disposizioni nazionali non si prestino a una simile interpretazione, tale giudice è tenuto, esercitando eventualmente il proprio potere discrezionale, a prorogare il termine di ricorso in maniera tale da garantire al ricorrente un termine equivalente a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

In ogni caso, qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si prestassero ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, il giudice nazionale è tenuto a disapplicarle al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli.

(v. punti 47-50 e dispositivo)