Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

6 marzo 2008 (*)

« Funzione pubblica – Ex agente temporaneo – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Mancato rinnovo di contratto a tempo determinato – Irricevibilità manifesta »

Nella causa F‑55/07,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Giuseppe Tiralongo, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Ladispoli, rappresentato dagli avv.ti F. e R. Sciaudone e S. Frazzani,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. S. Corongiu,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. H. Kreppel, presidente, H. Tagaras e S. Gervasoni (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto via fax nella cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2007 (l’originale è stato depositato il 1° giugno seguente), il sig. Tiralongo chiede, segnatamente, che la Commissione delle Comunità europee venga condannata a versargli il risarcimento dei danni asseritamente subìti a seguito di una serie di comportamenti illegittimi di cui la Commissione si sarebbe resa responsabile nell’ambito del rinnovo del suo contratto.

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’art. 2 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»):

«È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime:

a)      l’agente assunto per occupare un impiego, compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo;

(…)».

3        L’art. 8, n. 1, del RAA recita:

«Il contratto di un agente temporaneo di cui all’articolo 2, lettera a), può essere concluso per una durata determinata o indeterminata. Il contratto di durata determinata di detto agente può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata».

4        Risulta dall’art. 2 della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa a una nuova politica in materia di assunzione e di impiego degli agenti temporanei (pubblicata nelle Informations administratives n. 74‑2004 del 23 giugno 2004; in prosieguo: la «decisione della Commissione relativa agli agenti temporanei»), che la durata massima per l’assunzione degli agenti temporanei è fissata a sei anni.

5        L’art. 2 della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione (pubblicata nelle Informations administratives n. 75-2004 del 24 giugno 2004; in prosieguo: la «decisione della Commissione relativa al personale non permanente»), precisa che tale durata massima è calcolata su un periodo di dodici anni. L’art. 3, n. 1, di detta decisione dispone, alla sua prima frase, che «la durata totale cumulata di prestazione di servizi di un agente non permanente, a prescindere dai tipi di contratti o di incarichi, è limitata a sei anni, da calcolare su un periodo di dodici anni».

6        Ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della decisione della Commissione relativa agli agenti temporanei, considerata la particolare situazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), tale decisione non si applica all’assunzione di agenti temporanei in detto Ufficio, la cui politica del personale sarebbe stata definita con una decisione distinta. Allo stesso modo, l’art. 3, n. 1, della decisione della Commissione relativa al personale non permanente dispone, alla sua seconda frase, che «il personale temporaneo assunto dall’OLAF può svolgervi le sue funzioni per un periodo più lungo, la cui durata sarà fissata in una decisione distinta».

7        Il 30 giugno 2005, il direttore generale dell’OLAF ha adottato la «decisione distinta» applicabile al personale dell’Ufficio, menzionata dalle due decisioni della Commissione citate (in prosieguo: la «decisione relativa al personale non permanente dell’OLAF»). L’art. 4 di tale decisione fissa in otto anni, calcolati su un periodo di sedici anni, la durata massima di assunzione degli agenti temporanei. Conformemente all’art. 5, n. 1, di detta decisione, gli agenti che, al 30 aprile 2004, alla vigilia dell’entrata in vigore della decisione della Commissione relativa al personale non permanente, erano assunti in forza di un contratto di agente temporaneo per uno degli impieghi di cui all’art. 2, lett. a), del RAA e che avevano già beneficiato, a tale data, di una proroga di detto contratto, potevano beneficiare di un’estensione di tale proroga entro il limite degli otto anni di servizio previsti, secondo l’interesse del servizio.

 Antefatti della controversia

8        Il ricorrente, originariamente funzionario dell’amministrazione delle dogane italiane, ha prestato servizio, per un periodo di tre anni a partire dal novembre 1996, presso l’Unità per il coordinamento e la lotta antifrode, divenuta l’OLAF nel giugno 1999, in qualità di esperto nazionale distaccato.

9        L’OLAF ha successivamente assunto il ricorrente in qualità di agente ausiliario sulla base di un contratto di un mese, dal 1° al 30 novembre 1999, contratto che è stato prorogato a più riprese, su domanda dei superiori gerarchici del ricorrente, in un primo momento fino al 31 dicembre 1999, poi fino al 31 marzo 2000, successivamente fino al 31 ottobre 2000, e infine fino al 31 dicembre 2000.

10      Con lettera del 22 febbraio 2001, al ricorrente è stato proposto un contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA, per una durata di un anno e otto mesi e mezzo, a decorrere dal 16 febbraio 2001. Con decisione del direttore generale dell’OLAF, tale contratto, che scadeva il 31 ottobre 2002, è stato prorogato di due anni, fino al 31 ottobre 2004.

11      Il 3 febbraio 2003, il direttore generale dell’OLAF ha deciso di creare una «Temporary Task Force Recovery» («Task force temporanea per la riscossione»; in prosieguo: la «TTFR»), e di nominare il ricorrente quale auditore presso quest’ultima. Il 20 luglio 2004, il detto direttore generale ha deciso, alla luce della necessità di proseguire l’attività della TTFR, di prorogare la missione di quest’ultima fino al 31 dicembre 2006. Al punto 6 della decisione 20 luglio 2004, il direttore generale ha designato il ricorrente quale uno degli auditori dell’OLAF presso la TTFR, precisando che tali auditori vi avrebbero lavorato a tempo pieno per la durata della TTFR.

12      L’11 ottobre 2004, in prossimità della scadenza del proprio contratto, il ricorrente ha inviato una e-mail all’OLAF con cui ha sostenuto che le sue funzioni presso la TTFR giustificavano la proroga del suo contratto fino al 31 dicembre 2006, cioè alla data fissata per la fine della missione della TTFR. In seguito a tale e-mail e alla domanda dei superiori gerarchici del ricorrente, soddisfatti dell’eccellenza dei suoi servizi, il direttore generale dell’OLAF, con decisione 3 novembre 2004, ha prorogato il contratto di agente temporaneo del ricorrente fino al 30 aprile 2005.

13      Con lettere del 2 febbraio 2005, inviata al direttore generale dell’OLAF, e del 14 febbraio 2005, inviata segnatamente al vicepresidente della Commissione, incaricato dell’amministrazione, dell’audit e della lotta antifrode, il ricorrente ha contestato la durata della proroga così accordata, indicando che aveva ritenuto, sulla base della decisione del direttore generale dell’OLAF 20 luglio 2004, che il suo contratto sarebbe stato prorogato fino al 31 dicembre 2006, data prevista per la fine della missione della TTFR.

14      Il direttore generale dell’OLAF ha risposto a tali due lettere con lettera del 22 marzo 2005, in cui ha affermato che il ricorrente era stato chiaramente informato dal servizio del personale dell’OLAF, al momento dell’ultima proroga del suo contratto, che non sarebbe stato possibile prolungare il suo impiego oltre il 30 aprile 2005, data in cui la durata totale del suo servizio avrebbe raggiunto il massimo di otto anni autorizzato dall’OLAF. Nella stessa lettera, il direttore generale ha precisato che l’argomento del ricorrente attinente alla decisione 20 luglio 2004 relativa alla durata della missione della TTFR non poteva essere accolto, dato che l’assegnazione del ricorrente alla TTFR non aveva implicato alcuna proroga del suo contratto.

15      Secondo il ricorrente, il contratto di una sua collega, la sig.ra D., che si trova in una situazione assimilabile alla sua, sarebbe stato prorogato. La Commissione non contesta che il contratto della sig.ra D. sia stato prorogato, ma spiega che la situazione di quest’ultima differiva sotto diversi profili da quella del ricorrente.

16      Dopo aver lasciato le sue funzioni ed aver ripreso servizio presso l’amministrazione italiana delle dogane, il ricorrente, con lettera del 18 ottobre 2005, ha chiesto di essere reintegrato nel posto che occupava presso l’OLAF, facendo valere, segnatamente, la decisione relativa al personale non permanente dell’OLAF. Tale lettera è stata inviata al direttore generale dell’OLAF, al presidente della Commissione, al vicepresidente della Commissione, incaricato dell’amministrazione, dell’audit e della lotta antifrode, al direttore generale del servizio giuridico della Commissione, al direttore generale del personale e dell’amministrazione della Commissione, al segretario politico del sindacato dei funzionari europei (SFE), al rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea e, per informazione, al Mediatore europeo.

17      Con lettera del 19 dicembre 2005, il direttore generale dell’OLAF ha respinto tale richiesta, ritenendo che il reintegro del ricorrente non fosse giuridicamente possibile.

18      Il 7 novembre 2006 il ricorrente ha presentato una richiesta di risarcimento per il danno subìto a seguito di decisioni illegittime adottate dall’OLAF. Tale richiesta è stata inviata al direttore generale dell’OLAF, al presidente della Commissione, al vicepresidente della Commissione, incaricato dell’amministrazione, dell’audit e della lotta antifrode, al direttore generale del personale e dell’amministrazione della Commissione ed al direttore generale del servizio giuridico della Commissione.

19      Con lettera del 22 gennaio 2007, l’OLAF ha respinto tale richiesta, in quanto il ricorrente non aveva proposto un ricorso contro la decisione del direttore generale dell’OLAF 19 dicembre 2005 entro tre mesi dalla notifica di quest’ultima, e quindi la sua richiesta di risarcimento danni non era più ricevibile.

20      Con lettera del 13 marzo 2007, inviata nuovamente al direttore generale dell’OLAF, al presidente della Commissione, al vicepresidente della Commissione, incaricato dell’amministrazione, dell’audit e della lotta antifrode, al direttore generale del personale e dell’amministrazione della Commissione ed al direttore generale del servizio giuridico della Commissione, il ricorrente ha contestato il rigetto delle sue richieste risarcitorie. Tale contestazione è stata respinta con decisione del direttore generale dell’OLAF 12 aprile 2007.

 Domande delle parti e procedimento

21      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare la Commissione al pagamento di EUR 460 000, o della diversa somma che il Tribunale consideri equa, a titolo di risarcimento del pregiudizio materiale causatogli;

–        condannare la Commissione al pagamento di EUR 100 000, o della diversa somma che il Tribunale consideri equa, a titolo di risarcimento del pregiudizio morale causatogli;

–        ordinare alla Commissione di fornire le informazioni e produrre i documenti relativi all’assunzione ed ai successivi prolungamenti del contratto in seno all’OLAF della sig.ra D., nonché citare la stessa in qualità di testimone;

–        adottare tutte le misure di organizzazione del procedimento e di istruzione necessarie al fine di accertare la violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione commessa dalla Commissione;

–        condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

22      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        rigettare il ricorso come irricevibile e/o infondato;

–        statuire sulle spese come di diritto.

23      Con lettera del 2 ottobre 2007, il ricorrente ha chiesto di poter replicare, in particolare, alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione. Il Tribunale non ha accolto la domanda del ricorrente relativa al deposito di una replica ma lo ha invitato, con lettera della cancelleria del 15 novembre 2007, a presentare le sue osservazioni sulle dette eccezioni. Il ricorrente ha risposto a tale invito con osservazioni pervenute via fax alla cancelleria il 28 novembre 2007 (l’originale è stato depositato il 29 novembre seguente).

 In diritto

24      Conformemente all’art. 76 del regolamento di procedura, adottato il 25 luglio 2007 (GU L 225, pag. 1) ed entrato in vigore il 1° novembre 2007, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

25      Per giurisprudenza costante, le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore (v. sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 9; sentenze del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II‑401, punto 55, e 12 settembre 2007, causa T‑25/04, González y Díez/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58). Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata riferendosi alla situazione del momento in cui è depositato l’atto introduttivo (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8; ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2001, causa T‑236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II‑2943, punto 49).

26      Emerge da tali considerazioni che, se è vero che la disposizione enunciata all’art. 76 del regolamento di procedura, secondo la quale il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che appare manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura che si applica fin dalla data di entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, non si può affermare altrettanto quanto alle disposizioni sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, ritenere un ricorso manifestamente irricevibile. Pertanto, per quanto riguarda, come nel caso di specie, le disposizioni che fissano le condizioni di ricevibilità del ricorso, dette disposizioni sono necessariamente quelle vigenti alla data in cui il ricorso è stato proposto.

27      Nella presente controversia, il ricorso è stato proposto il 30 maggio 2007. Orbene, a tale data, le disposizioni che fissano i requisiti di ricevibilità del ricorso erano quelle cui rinviava l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7). Infatti, tale articolo 111 è la disposizione che, nel regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, corrisponde all’art. 76 del regolamento di procedura.

28      Si devono di conseguenza applicare, da una parte, la norma di procedura di cui all’art. 76 del regolamento di procedura e, dall’altra, le norme di ricevibilità cui rinviava l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (v. ordinanza 11 dicembre 2007, causa F‑60/07, Martin Bermejo/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 23-27).

29      Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti versati al fascicolo e decide, in applicazione di tali disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento.

30      Secondo una giurisprudenza costante, anche se è possibile esperire una domanda di risarcimento danni senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l’annullamento dell’atto illegittimo che ha causato il danno, ciò non consente però di aggirare l’ostacolo dell’irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato pecuniario (sentenze della Corte 15 dicembre 1966, causa 59/65, Schreckenberg/Commissione, Racc. pag. 733, a pag. 744, e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 31; sentenza del Tribunale di primo grado 28 maggio 1997, causa T‑59/96, Burban/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑331, punto 26). Si è così posta un’eccezione al principio dell’autonomia dei mezzi di tutela giurisdizionale, nel caso in cui un ricorso per risarcimento danni abbia per oggetto di consentire al suo autore di ottenere lo stesso risultato che gli avrebbe procurato un ricorso di annullamento che fosse stato proposto entro i termini.

31      Così, un funzionario che ha omesso di impugnare gli atti che considera lesivi proponendo tempestivamente un ricorso d’annullamento non può sanare questa omissione e, in un certo senso, procurarsi un nuovo termine di impugnazione per il tramite di una domanda di risarcimento (sentenze del Tribunale di primo grado 24 gennaio 1991, causa T‑27/90, Latham/Commissione, Racc. pag. II‑35, punto 38, e 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II‑799, punto 46; ordinanza del Tribunale di primo grado 28 giugno 2005, causa T‑147/04, Ross/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑771, punto 48).

32      Analogamente, si è dichiarato che il funzionario che non abbia impugnato entro i termini una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che gli arreca pregiudizio non può avvalersi dell’asserita illegittimità di tale decisione ai fini di un’azione per responsabilità (sentenza della Corte 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione, Racc. pag. 3911, punto 9; sentenza del Tribunale di primo grado 27 giugno 1991, causa T‑156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia, Racc. pag. II‑407, punto 144). Nello stesso senso, il Tribunale ha dichiarato che un funzionario che desideri proporre un’azione risarcitoria sulla base di illegittimità che viziassero un atto che arreca pregiudizio deve avviare il procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») entro tre mesi a decorrere dalla notifica di tale atto, per quanto riguarda tanto il danno materiale quanto quello morale (v. sentenza del Tribunale 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 70).

33      Nella controversia in esame, il ricorrente non ha contestato dinanzi al giudice comunitario, nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, alcuna delle decisioni 3 novembre 2004, 22 marzo e 19 dicembre 2005 con cui l’OLAF ha rispettivamente deciso di fissare al 30 aprile 2005 la data di scadenza del suo contratto, ha rifiutato di prorogare la durata di quest’ultimo al di là di tale data e ha respinto la domanda di reintegro dell’interessato. Egli sottopone al Tribunale un ricorso per risarcimento danni, presentato come autonomo rispetto ad un ricorso di annullamento, che non sarebbe più legittimato a proporre a causa del superamento dei termini fissati da detti articoli dello Statuto.

34      Nel suo ricorso e nelle sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, il ricorrente sostiene, per dimostrare la ricevibilità del suo ricorso, che la giurisprudenza rammentata ai punti precedenti non è pertinente. L’azione per risarcimento da lui avviata non avrebbe alcun nesso con un’ipotetica azione di annullamento. Con il suo ricorso, il ricorrente non cercherebbe affatto di ottenere il suo reintegro nei servizi dell’OLAF, ove non potrebbe più svolgere i suoi compiti in condizioni favorevoli, né alcun tipo di ricostituzione artificiale di carriera, né il beneficio della somma che avrebbe ottenuto qualora il suo contratto fosse stato prorogato fino al 31 dicembre 2006. L’importo chiesto come risarcimento del danno materiale fatto valere, sebbene calcolato sulla base della retribuzione che avrebbe percepito in qualità di agente temporaneo fino a tale data, sarebbe presentato a titolo puramente indicativo, dato che tale retribuzione dev’essere intesa come un mero parametro di riferimento. Inoltre, l’esistenza di conclusioni dirette al risarcimento del danno morale asseritamente subìto dimostrerebbe che la sua azione risarcitoria è autonoma rispetto ad un’eventuale azione di annullamento che avrebbe omesso di avviare.

35      Tali argomenti non possono essere accolti.

36      Occorre infatti rilevare che le tre censure svolte dal ricorrente nel suo ricorso per dimostrare l’illegittimità della condotta della Commissione, illegittimità che costituisce la prima condizione per accertare la responsabilità di detta istituzione, cioè la violazione delle disposizioni sull’assunzione degli agenti temporanei da parte dell’OLAF e della pertinente giurisprudenza comunitaria, la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di non discriminazione, sono tutte direttamente connesse alla legittimità delle tre decisioni dell’OLAF menzionate al punto 33 della presente ordinanza.

37      Emerge pertanto dal tenore letterale del ricorso, anche se il ricorrente non cerca con esso di ottenere il suo reintegro nei servizi dell’OLAF, né una ricostituzione di carriera, che detto ricorso è diretto al risarcimento dell’insieme delle conseguenze dannose derivanti dall’illegittimità commessa dall’OLAF nell’adozione delle decisioni menzionate al punto 33 della presente ordinanza, sia che si faccia valere un danno materiale, consistente nella perdita di redditi che il ricorrente avrebbe percepito qualora tali decisioni non fossero intervenute, sia che si faccia valere un danno morale, consistente in uno stato di incertezza e preoccupazione quanto al suo avvenire professionale derivante dagli stessi atti asseritamente illegittimi. Il fatto che l’importo richiesto come risarcimento del danno materiale sia stato calcolato, anche a titolo indicativo, con riferimento alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito qualora non fosse stato illegittimamente estromesso rivela che il danno di cui si chiede il risarcimento ha origine nell’asserita illegittimità delle tre decisioni sopra menzionate.

38      Orbene, le tre decisioni menzionate al punto 33 della presente ordinanza, che costituiscono innegabilmente atti che arrecano pregiudizio, non hanno formato oggetto, come già indicato, di alcun ricorso di annullamento, diventando così definitive. Il ricorrente, pertanto, non è più legittimato a far valere, a sostegno delle sue domande risarcitorie, l’illegittimità che vizierebbe tali decisioni. D’altra parte, egli non deduce alcun elemento nuovo sostanziale, successivo a tali decisioni, che gli consenta di far valere, al di là dei termini normalmente fissati per proporre un’azione di annullamento, l’illegittimità di queste ultime. Egli non sostiene neanche che una circostanza particolare, ad esempio quella relativa all’impossibilità di impugnare un atto puramente preparatorio, avrebbe potuto ostacolare un’azione di annullamento eventualmente proposta entro i termini.

39      Il fatto che il ricorrente sostenga di non avere più un interesse a chiedere l’annullamento delle decisioni con cui è stato estromesso dall’OLAF, anche considerandolo dimostrato, non consente di stabilire che sarebbe stato privo di interesse, nei termini previsti dallo Statuto, a contestare la legittimità delle dette decisioni ovvero ostacolato a farlo, ed è quindi irrilevante ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso in esame.

40      È vero che, come sostiene il ricorrente, il Tribunale di primo grado ha già ammesso la possibilità per un funzionario di proporre una domanda autonoma di risarcimento del danno morale derivante da uno stato di incertezza quanto al suo avvenire professionale (v., in tal senso, sentenza Burban/Parlamento, cit., punti 27 e 28).

41      Tuttavia, nella causa all’origine della citata sentenza Burban/Parlamento, a differenza che nella controversia in esame, il danno non derivava, per il funzionario interessato, dall’illegittimità di un atto che gli arrecava pregiudizio, ma da un illecito dell’amministrazione, indipendente dal contenuto stesso di un atto siffatto e costituito dal ritardo nella redazione del suo rapporto informativo (v., in tal senso, sentenza della Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione, Racc. pag. 1743, punto 11; sentenze del Tribunale di primo grado 1° dicembre 1994, causa T‑79/92, Ditterich/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑289 e II‑907, punto 66, e 20 novembre 2007, Ianniello/Commissione, causa T‑308/04, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 100). In un caso siffatto, in cui la fondatezza delle domande risarcitorie esula dalla constatazione dell’illegittimità di un atto che arreca pregiudizio, il ricorso per risarcimento danni può avere un carattere del tutto autonomo rispetto al ricorso di annullamento.

42      Pertanto, è giocoforza constatare che, mediante il ricorso in esame, come giustamente sostenuto dalla Commissione, il ricorrente cerca di aggirare l’irricevibilità dell’azione di annullamento che proporrebbe, al di là dei termini previsti, nei confronti delle decisioni che gli arrecano pregiudizio e che sono all’origine dei danni fatti valere.

43      Risulta da quanto precede, senza che sia necessario pronunciarsi sulle domande di misure di organizzazione del procedimento e di istruzione presentate dal ricorrente, né sull’altro motivo di irricevibilità dedotto dalla Commissione, che il ricorso non può che essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo II, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale a partire dalla data di entrata in vigore di tale regolamento di procedura, cioè dal 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

45      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Poiché il ricorrente è risultato soccombente, occorre decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)      Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Lussemburgo, 6 marzo 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.