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Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Fruits de Ponent, S.C.C.L. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-290/16, Fruits de Ponent / Commissione

(Causa C-183/19 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fruits de Ponent, S.C.C.L. (rappresentanti: M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza della Terza Sezione del Tribunale, del 13 dicembre 2018, causa T-290/16, Fruits de ponent/Commissione 1 ;

in via principale, conformemente all’articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, ove ritenga che la fase del procedimento lo consenta: (i) pronunciarsi sul ricorso di primo grado e accogliere le domande della ricorrente; e (ii) condannare la Commissione alle spese per i due gradi di giudizio; o

in via subordinata, ove ritenga che la fase del procedimento non consenta una definizione del giudizio davanti alla Corte: (i) rinviare la causa al Tribunale per un riesame; e (ii) riservarsi la decisione relativa alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola l’articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) 2 , in quanto: (i) nel valutare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, applica criteri che non risultano essere rilevanti o pertinenti; (ii) nega che la Commissione, quando si trova a fronteggiare gravi turbative del mercato nell’ambito della PAC, debba avere tra i propri obiettivi quello di mantenere il tenore di vita degli agricoltori [articolo 39, paragrafo 1, lettera b) del TFUE]; (iii) nega che la Commissione debba raccogliere dati diversi da quelli definiti mediante regolamento; e (iv) sostiene che la Commissione non deve raccogliere informazioni sui prezzi ottenuti dagli agricoltori.

In secondo luogo, la ricorrente considera che la sentenza impugnata: (i) snatura i fatti, valutando in maniera manifestamente erronea le prove prodotte; (ii) viola i principi che disciplinano l’onere della prova, considerando dimostrati determinati fatti nonostante risultassero contrastanti con le prove prodotte; e (iii) viola il principio «venire contra factum proprium non vale», ritenendo valide allegazioni della Commissione che sono contrarie alle risposte fornite da detta istituzione ai cittadini nell’ambito del principio di trasparenza.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola gli articoli 296 TFUE e 47 della Carta, dal momento che: (i) si ignorano gli argomenti della ricorrente relativi al fatto che la Commissione doveva aver raccolto informazioni finalizzate a conseguire il mantenimento del tenore di vita dei produttori; e (ii) si ignorano e si travisano le allegazioni della ricorrente relative all’obiettivo che la Commissione deve avere di garantire il tenore di vita degli agricoltori, impedendole così di ottenere una risposta giudiziale ai suoi argomenti.

In quarto luogo, la ricorrente considera che, nel presente caso, sono stati violati gli articoli 39 TFUE e 219 del regolamento n. 1308/2013 3 , in quanto, in situazioni di crisi, la responsabilità di attivare il meccanismo straordinario di crisi, spetta in via esclusiva alla Commissione e non ai richiedenti o alle associazioni di produttori.

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1 ECLI:EU:T:2018:934.

2 GU 2012,C 326, pag. 1.

3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).