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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 febbraio 2019 – TV Play Baltic AS / Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Causa C-87/19)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: TV Play Baltic AS

Resistente: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2, lettera m), della direttiva 2002/21/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), debba essere interpretato nel senso che nella «fornitura di una rete di comunicazione elettronica» non sono comprese le attività di ritrasmissione televisiva su reti satellitari appartenenti a terzi, come quelle realizzate dalla ricorrente.

Se l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE 3 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri impongano un obbligo di trasmissione (must carry) (la trasmissione di un canale televisivo su reti satellitari appartenenti a terzi e la fornitura di accesso agli utenti finali a detta trasmissione) nei confronti di operatori economici, come la ricorrente, che 1) trasmettono un canale televisivo protetto da un sistema di accesso condizionato su reti satellitari appartenenti a terzi, ricevendo a tal fine segnali di programmi televisivi (canali) trasmessi in quel momento, convertendoli, criptandoli e trasmettendoli a un satellite terrestre artificiale dal quale sono ritrasmessi continuativamente a terra e 2) offrono pacchetti di canali televisivi a clienti, fornendo a tal fine l’accesso al summenzionato servizio protetto di diffusione televisiva (o a parte di questo) mediante dispositivi per l’accesso condizionato dietro prestazione di corrispettivo.

Se l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, non si deve considerare che un numero significativo di utenti finali utilizza reti di comunicazione elettronica (nella fattispecie, una rete di trasmissione satellitare) come fonte (mezzo) principale di ricezione di servizi di diffusione televisiva qualora tali reti siano utilizzate come fonte (mezzo) principale solo da circa il 6% di tutti gli utenti finali (nella fattispecie, nuclei familiari).

Se, nel valutare se l’applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136, sia giustificata, si debba tenere conto degli utenti di Internet che possono visualizzare gratuitamente i programmi televisivi summenzionati (o parte di questi) in diretta on line.

Se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri impongano un obbligo vincolante nei confronti di operatori economici, come la ricorrente, di ritrasmettere un canale televisivo su reti di comunicazione elettronica gratuitamente se l’emittente in favore della quale tale obbligo è previsto è pienamente in grado di trasmettere quei canali televisivi da sola sulla medesima rete con le proprie risorse finanziarie.

Se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri impongano un obbligo vincolante nei confronti di operatori economici, come la ricorrente, di ritrasmettere un canale televisivo su reti di comunicazione elettronica gratuitamente se tale obbligo riguarda solo circa il 6% della totalità dei nuclei familiari e tali nuclei hanno la possibilità di visualizzare detto canale televisivo mediante una rete di diffusione terrestre o Internet.

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1 GU 2002, L 108, pag. 33.

2 GU 2002, L 108, pag. 51.

3 GU 2009, L 337, pag. 11.