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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravni sud u Zagreb (Croazia) il 31 ottobre 2019 – FRANCK d.d., Zagreb / Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Causa C-801/19)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Upravni sud u Zagreb

Parti

Ricorrente: FRANCK d.d., Zagreb

Resistente: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

Questioni pregiudiziali

Se il servizio di messa a disposizione di somme di denaro da parte della ricorrente, che non è un istituto di credito, dietro riscossione, in un’unica soluzione, dell’importo dell’1% del valore della prestazione, possa essere considerato come «la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva1 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonostante il fatto che la ricorrente non sia formalmente indicata nel contratto come la parte che ha concesso il prestito.

Se la cambiale, ossia un titolo di credito con il quale l’emittente si obbliga a pagare una determinata somma di denaro alla persona indicata in tale titolo come creditore, o alla persona che successivamente riceve tale titolo di credito nei modi previsti dalla legge, costituisca un «altro effetto commerciale» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

Se il servizio della ricorrente consistente nel trasferire, dietro pagamento dell’1% dell’importo della cambiale versato dal suo emittente, ad una società di factoring la cambiale e nel trasferire all’emittente della cambiale la somma ricevuta dalla società di factoring, garantendo alla società di factoring il pagamento della cambiale da parte dell’emittente quando il credito diventerà esigibile, costituisca:

a) un servizio esente dall’IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA;

b) un servizio esente dall’IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).