Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

28 ottobre 2010


Causa F‑9/09


Isabel Vicente Carbajosa e altri

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Concorsi generali EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 nel settore della lotta antifrode — Atto lesivo — Esclusione di candidati a seguito dei risultati ottenuti nei test di accesso — Incompetenza dell’EPSO»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Vicente Carbajosa e altre due persone, una funzionaria e un’agente temporanea della Commissione, chiedono l’annullamento delle decisioni dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) recanti adozione e pubblicazione del bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08, delle decisioni dell’EPSO relative alla correzione dei test di accesso e delle prove scritte, nonché l’annullamento della valutazione delle prove orali dei detti concorsi.

Decisione: Le decisioni dell’EPSO di non iscrivere la sig.ra Vicente Carbajosa per il concorso EPSO/AD/117/08 e le sig.re Lehtinen e Menchén per il concorso EPSO/AD/118/08 nell’elenco dei candidati invitati a presentare una candidatura completa sono annullate. Per il resto, il ricorso è respinto in quanto irricevibile. La Commissione sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Interesse ad agire — Candidato escluso da un concorso che chiede l’annullamento di tutte le operazioni del concorso — Ricevibilità limitata all’esclusione del ricorrente

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) — Svolgimento dei concorsi di assunzione di funzionari — Ruolo dell’EPSO — Assistenza alla commissione giudicatrice

(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 1, 4 e 7)

3.      Funzionari — Ricorso — Sentenza di annullamento — Effetti

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      La domanda di un candidato escluso dall’elenco dei candidati invitati a presentare una candidatura completa ai fini della loro possibile ammissione ad un concorso generale, mirante all’annullamento della procedura di concorso, è ricevibile solo nella parte in cui riguarda il diniego di iscriverlo nell’elenco di cui trattasi.

(v. punto 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 maggio 2000, causa T‑173/99, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑433, punto 23 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Anche se i compiti affidati all’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) sono tali da fare di detto organismo un attore importante nella determinazione e attuazione della politica dell’Unione in materia di selezione del personale, per quanto riguarda, invece, lo svolgimento dei concorsi per l’assunzione di funzionari, il suo ruolo, ancorché significativo in quanto assiste la commissione giudicatrice, rimane comunque secondario rispetto a quello di detta commissione, alla quale peraltro l’EPSO non può sostituirsi.

Se è vero che, ai sensi dell’art. 1 dell’allegato III dello Statuto, è l’autorità che ha il potere di nomina, quindi, dal 2002, l’EPSO, che adotta il bando dei concorsi — il quale specifica le condizioni di ammissione a concorrere —, nondimeno, come risulta dall’art. 4 del detto allegato adeguato al momento della riforma del 2004 al fine di includervi l’art. 7, dedicato ai compiti affidati all’EPSO, una volta iniziata la procedura di concorso, il ruolo dell’EPSO si limita ad adottare l’elenco dei candidati che soddisfano le condizioni previste all’art. 28, lett. a)‑c), dello Statuto — cioè essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione e godere dei diritti politici, essere in regola con le leggi vigenti in materia di obblighi militari e offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere — e a trasmettere tale elenco al presidente della commissione giudicatrice, accompagnato dai fascicoli di candidatura. Lo Statuto non attribuisce dunque all’EPSO funzioni relative alla selezione stessa del personale.

(v. punti 48 e 49)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 giugno 2010, causa F‑35/08, Pachtitis/Commissione, punto 58, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑361/10 P

3.      Quando una decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non iscrivere un candidato nell’elenco dei candidati invitati a sottoporre una candidatura completa ai fini della loro possibile ammissione ad un concorso generale è annullata, i diritti dell’interessato sono adeguatamente tutelati se l’autorità che ha il potere di nomina cerca una soluzione equa nei suoi confronti, senza che sia necessario mettere in discussione l’insieme dei risultati del concorso o annullare le nomine intervenute a seguito di questi ultimi.

(v. punti 60 e 62)

Riferimento:

Corte: 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti/Corte di giustizia (Racc. pag. 2421, punto 33), e 6 luglio 1993, causa C‑242/90 P, Commissione/Albani e a. (Racc. pag. I‑3839, punti 13 e 14)

Tribunale di primo grado: 22 giugno 1990, cause riunite T‑32/89 e T‑39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑281, punto 44)

Tribunale della funzione pubblica: 5 maggio 2010, causa F‑53/08, Bouillez e a./Consiglio, punti 82 e 83