Language of document : ECLI:EU:F:2015:167

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(giudice unico)

18 dicembre 2015 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di valutazione per il 2009 – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Diniego di promozione – Non luogo a statuire»

Nella causa F‑45/11,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e T. Gilliams, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico),

giudice: E. Perillo,

cancelliere: W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento,

visto l’articolo 62 del regolamento di procedura,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2011, il sig. De Nicola chiede, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (in prosieguo: il «comitato per i ricorsi») della Banca europea per gli investimenti (BEI, o, in prosieguo: la «Banca») del 22 settembre 2010, di rigetto del suo ricorso interno diretto a far annullare e modificare il suo rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, in secondo luogo, l’annullamento di tale rapporto di valutazione, in terzo luogo, l’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», in particolare della decisione della BEI del 25 marzo 2010 di non promuoverlo e, in quarto luogo, la condanna della BEI a risarcirlo per i danni materiali e morali che egli ritiene di aver subito.

 Contesto normativo

2        Il contesto normativo della presente causa è sostanzialmente identico a quello di altre due cause che vedevano opposti il ricorrente e la BEI e che avevano ad oggetto, segnatamente, due rapporti di valutazione del ricorrente, ossia le cause iscritte al ruolo con i numeri F‑55/08 e F‑59/09. La prima causa ha dato luogo alla sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), parzialmente annullata su impugnazione, con rinvio dinanzi al Tribunale, dalla sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), e successivamente, sul rinvio, alla sentenza dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, EU:F:2014:244; in prosieguo: la «sentenza F‑55/08 RENV»). La seconda causa ha dato luogo alla sentenza dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19) parzialmente annullata su impugnazione, con rinvio dinanzi al Tribunale, dalla sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461) e, sul rinvio, alla sentenza del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, EU:F:2014:248; in prosieguo: la «sentenza F‑59/09 RENV»).

3        Il regolamento del personale della Banca, nella versione in vigore all’epoca dei fatti (in prosieguo: il «regolamento del personale»), all’articolo 22 prevede che: «[o]gni membro del personale è soggetto ad una valutazione annuale che gli viene comunicata [e che l]a procedura da seguire per procedere a tale valutazione è stabilita con decisione interna. (…)».

4        L’articolo 41 del regolamento del personale è così formulato:

«Tutte le controversie di carattere individuale tra la Banca e i membri del suo personale sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell’Unione europea].

Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia [dell’Unione europea], le controversie che non abbiano per oggetto l’applicazione di misure previste dall’articolo 38 [relative al procedimento disciplinare] sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, alla commissione di conciliazione della Banca.

(…)

La procedura di conciliazione si considera fallita, a seconda dei casi:

(…)

–        se, entro il termine di due settimane dalla data in cui è stata costituita, la commissione di conciliazione non perviene ad un accordo accettato da entrambe le parti.»

5        La comunicazione al personale del 18 marzo 2010, relativa all’esercizio di valutazione del rendimento per l’anno 2009, alla procedura di reclamo e ai termini fissati per l’esercizio di valutazione, prevede, al punto 1, che in caso di «grave obiezione» da parte di un membro del personale relativamente alla sua valutazione annuale, «ha luogo un secondo colloquio con il valutatore [o] i valutatori» e che «[s]e non si giunge a risolvere la controversia durante tale colloquio, il membro del personale deve chiedere (...) di incontrare il [d]irettore o il [d]irettore generale». Lo stesso punto 1 prevede inoltre che «[q]ualora il disaccordo persista, il membro del personale può chiedere che il suo caso sia sottoposto al [c]omitato per i ricorsi».

6        In allegato a tale comunicazione al personale del 18 marzo 2010, compaiono, in particolare, le linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi per l’esercizio di valutazione per l’anno 2009 riguardo alle funzioni da SC a K (in prosieguo: le «linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi»).

7        Il punto 7 delle suddette linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevede che il suddetto comitato è competente a:

«i)       annullare il rapporto informativo di un membro del personale o talune affermazioni contenute nel formulario di valutazione e/o

ii)       modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’[autore del ricorso interno]».

8        La guida per l’esercizio di valutazione del rendimento per l’anno 2009 è stata comunicata ai membri del personale della BEI il 9 dicembre 2009 (in prosieguo: la «guida per il 2009»). Al punto 11.1 essa prevede una «scala di merito» nonché un avanzamento di due «mini scaglioni» quando i meriti dell’interessato sono valutati come «conformi al complesso delle attese».

 Fatti

9        Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa, egli era inquadrato nella funzione E e lavorava presso la divisione «Studi economici e finanziari» della Banca.

10      Nel rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, firmato dal ricorrente, i suoi superiori gerarchici hanno giudicato che egli aveva conseguito tutti gli obiettivi che gli erano stati assegnati, che il suo rendimento era stato conforme alle attese e che doveva essergli accordato un aumento della retribuzione corrispondente a due «mini scaglioni» (in prosieguo: il «rapporto di valutazione per 2009»).

11      Con comunicazione al personale del 25 marzo 2010 la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate in esito all’esercizio di valutazione relativo all’anno 2009. Il nome del ricorrente non compariva in tale elenco (in prosieguo: la «decisione di diniego della promozione»).

12      Il 29 aprile 2010 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi al fine di contestare il rapporto di valutazione per il 2009 e di ottenere una valutazione migliore. Con decisione in data 22 settembre 2010 il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del ricorrente, giacché quest’ultimo non aveva dimostrato che la BEI avesse commesso un errore manifesto di valutazione (in prosieguo: la «decisione controversa del comitato per i ricorsi»).

13      Con lettera in data 26 ottobre 2010 il ricorrente ha chiesto, in forza dell’articolo 41 del regolamento del personale, l’avvio di una procedura di conciliazione dinanzi alla commissione di conciliazione della Banca, per contestare, da un lato, la decisione controversa del comitato per i ricorsi e, d’altro lato, la lettera del 1° settembre 2010 del presidente della BEI che gli comunicava le conclusioni del comitato d’inchiesta competente per la Politica in materia di dignità sul lavoro, secondo le quali il ricorrente non aveva dimostrato di essere stato vittima di molestie ad opera dei membri del personale della BEI in discussione né da parte della BEI in quanto organizzazione.

14      Con lettera del 17 novembre 2010 il presidente della BEI ha, in particolare, informato il ricorrente del fatto che la sua domanda di avvio di un procedimento di conciliazione del 26 ottobre 2010 era ricevibile, ma che non poteva «accettare la proposta [del ricorrente] di “autorappresentarsi”» nell’ambito di tale procedimento.

15      Con lettera del 30 novembre 2010 il presidente della BEI ha comunicato al ricorrente che accettava la designazione, da parte del ricorrente, dell’avvocato G. Isola per rappresentarlo dinanzi alla commissione di conciliazione e di aver, dal canto suo, designato il sig. Gilliams per rappresentare la BEI.

16      Con lettera del 27 gennaio 2011 la commissione di conciliazione ha informato il presidente della BEI di non essere pervenuta ad una soluzione accettabile per entrambe le parti.

17      Il 14 aprile 2011, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

 Procedimento

18      La fase scritta del procedimento nella presente causa si è conclusa il 9 marzo 2012 dopo un duplice scambio di memorie.

19      Con lettera della cancelleria in data 2 luglio 2012 il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni riguardo ad un’eventuale sospensione della presente causa fino alla pronuncia della decisione definitiva nella causa iscritta a ruolo con il numero F‑55/08 RENV, all’epoca pendente.

20      Con lettera in data 12 luglio 2012 la BEI ha comunicato al Tribunale di non avere osservazioni da presentare riguardo alla ventilata sospensione. Per contro, con lettera in data 16 luglio 2012 il ricorrente vi si è opposto.

21      Nel frattempo, il 16 marzo 2012, il ricorrente aveva proposto un nuovo ricorso contro la BEI, iscritto al ruolo con il numero F‑37/12, diretto principalmente all’annullamento della decisione del 20 dicembre 2011 del presidente della BEI con la quale quest’ultimo aveva respinto la denuncia del ricorrente per molestie psicologiche. Inoltre, il 30 luglio 2012 il ricorrente ha proposto un altro ricorso contro la BEI, iscritto al ruolo con il numero F‑82/12, nel quale, in sostanza, contestava il proprio rapporto di valutazione per l’anno 2007.

22      Con lettera del 18 marzo 2013 il Tribunale ha interrogato le parti quanto alla possibilità di tentare una composizione amichevole delle sette cause che le vedevano contrapposte e che, a tale data, erano pendenti dinanzi ad esso, ossia, oltre la presente causa, le cause iscritte al ruolo con i numeri F‑55/08 RENV, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑63/12 e F‑82/12. Con le lettere datate rispettivamente 19 e 21 marzo 2013 le parti hanno sostanzialmente respinto tale proposta.

23      Il 16 settembre 2013 il Tribunale dell’Unione europea ha pronunciato tre sentenze in cause che vedevano opposti il ricorrente e la BEI, vale a dire la sentenza De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), la sentenza De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) e la sentenza De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479). Il Tribunale dell’Unione europea ha così annullato, rispettivamente, le sentenze dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19), del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93), e del 28 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10, EU:F:2011:161). Di queste ultime cause, la prima è stata rinviata dinanzi al Tribunale, mentre le ultime due sono state decise direttamente dal Tribunale dell’Unione europea.

24      Il 25 febbraio 2014, a seguito dell’udienza di discussione nella causa iscritta a ruolo con il numero F‑52/11, le parti hanno dato il loro assenso affinché il Tribunale, alla luce segnatamente delle tre sentenze pronunciate il 16 settembre 2013 dal Tribunale dell’Unione europea e menzionate al punto precedente, procedesse ad un tentativo di composizione amichevole di tutte le nove cause che, a tale data, erano pendenti e che li vedevano opposti, ossia, oltre alle cause menzionate al punto 22 della presente sentenza – eccezion fatta per la causa iscritta al ruolo con il numero F‑63/12, nella quale nel frattempo era stata pronunciata la sentenza del 5 novembre 2013, De Nicola/BEI, (F‑63/12, EU:F:2013:169) –, tre nuove cause iscritte a ruolo con i numeri F‑59/09 RENV, F‑55/13 e F‑104/13.

25      Il tentativo di composizione amichevole si è svolto dal 25 febbraio al 18 giugno 2014. Nel corso di tale periodo il giudice relatore ha incontrato i rappresentanti della Banca in quattro occasioni, rispettivamente in data 14 marzo, 25 marzo, 10 aprile e 23 maggio 2014, e ha tenuto una riunione in videoconferenza con l’avvocato del ricorrente il 16 giugno 2014. Con lettera in data 18 giugno 2014 quest’ultimo ha comunicato alla cancelleria del Tribunale che, da parte sua, considerava concluso il tentativo di composizione amichevole. Il Tribunale ha constatato il fallimento di tale tentativo nel resoconto del 4 luglio 2014.

26      Con lettera della cancelleria in data 14 ottobre 2014 le parti sono state convocate all’udienza di discussione fissata al 9 dicembre 2014.

27      L’11 novembre 2014 il Tribunale ha pronunciato la sentenza nelle cause De Nicola/BEI (F‑52/11, EU:F:2014:243; in prosieguo: la «sentenza F‑52/11») e F‑55/08 RENV, e il 18 novembre 2014 il Tribunale ha altresì pronunciato la sentenza nella causa F‑59/09 RENV. Nelle ultime due cause il Tribunale si è pronunciato a seguito delle sentenze d’annullamento e di rinvio da parte del Tribunale dell’Unione europea, rispettivamente del 27 aprile 2012, (De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205) e del 16 settembre 2013 (De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461).

28      Con lettere datate rispettivamente 21 e 28 novembre 2014 i rappresentanti delle parti hanno comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che essi non sarebbero stati presenti all’udienza di discussione.

29      Su richiesta del Tribunale, il ricorrente e la BEI si sono pronunciati in osservazioni scritte pervenute alla cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 7 e l’8 dicembre 2014, sulle conseguenze che le sentenze F‑52/11, F‑55/08 RENV e F‑59/09 RENV potevano avere sulla presente causa e sulle cause iscritte a ruolo con i numeri F‑128/11, F‑37/12 e F‑82/12 a tale data pendenti.

30      Con lettera della cancelleria in data 19 dicembre 2014 le parti sono state informate della decisione del Tribunale di chiudere la fase orale, a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

31      Con lettera in data 31 dicembre 2014 il ricorrente ha presentato un’istanza di ricusazione di tutti i membri della Prima Sezione del Tribunale, alla quale era stata assegnata la presente causa, nonché un’istanza di ricusazione riguardante un altro membro del Tribunale.

32      Allo stesso tempo, con tre atti d’impugnazione pervenuti in cancelleria, rispettivamente, i primi due il 31 dicembre 2014 e il terzo l’11 gennaio 2015, il ricorrente ha adito il Tribunale dell’Unione europea con una prima impugnazione, iscritta a ruolo con il numero T‑848/14 P, diretta contro la sentenza F‑55/08 RENV, con una seconda impugnazione, iscritta a ruolo con il numero T‑849/14 P, diretta contro la sentenza F‑59/09 RENV, e con una terza impugnazione, iscritta a ruolo con il numero T‑10/15 P, diretta contro la sentenza F‑52/11.

33      Con decisione in data 1° giugno 2015 il presidente del Tribunale ha respinto l’istanza di ricusazione presentata dal ricorrente.

34      Con ordinanza del 3 luglio 2015, a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha riaperto la procedura orale al fine di interrogare le parti su un’eventuale sospensione della causa ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento di procedura fino alla pronuncia della decisione definitiva nelle cause su impugnazione pendenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e iscritte al ruolo con i numeri T‑848/14 P, T‑849/14 P, e T‑10/15 P.

35      Con lettera in data 5 luglio 2015 il ricorrente si è opposto alla ventilata sospensione, sostenendo in particolare che «nei confronti dell’intero collegio è tuttora pendente il procedimento di ricusazione, atteso che l’apodittica ordinanza del presidente del [Tribunale] è stata tempestivamente impugnata dinanzi al [Tribunale dell’Unione europea]». Il ricorrente aveva infatti proposto, in pari data, un’impugnazione iscritta al ruolo con il numero T‑377/15 P diretta a contestare dinanzi al Tribunale dell’Unione europea il rigetto della sua istanza di ricusazione, impugnazione che è stata respinta con ordinanza del 29 ottobre 2015 De Nicola/BEI (T‑377/15 P, EU:T:2015:851, in quanto manifestamente irricevibile). Con lettera in data 6 luglio 2015, la BEI ha invece comunicato al Tribunale di non avere osservazioni da presentare riguardo all’ipotizzata sospensione.

36      Con decisione del 15 luglio 2015 il Tribunale ha chiuso la procedura orale.

37      Con lettera della cancelleria del Tribunale in data 9 settembre 2015, le parti sono state invitate, a norma dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, a comunicare le loro osservazioni su un’eventuale rimessione della presente causa al giudice relatore in veste di giudice unico.

38      Con lettera in data 17 settembre 2015 il ricorrente si è opposto alla rimessione della presente causa al giudice unico. Con lettera in pari data, la BEI ha invece risposto di non avere alcuna osservazione da presentare a tal proposito.

39      Il 21 settembre 2015 il Tribunale dell’Unione europea ha emesso le tre ordinanze De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712) e De Nicola/BEI (T‑848/14 P, EU:T:2015:719), con le quali ha respinto, in quanto in parte manifestamente infondate e in parte manifestamente irricevibili, le impugnazioni proposte dal ricorrente avverso, rispettivamente, le sentenze F‑52/11, F‑59/09 RENV e F‑55/08 RENV.

40      Con lettera della cancelleria in data 23 settembre 2015 è stato comunicato alle parti che la Prima Sezione del Tribunale aveva deciso che la presente causa poteva essere giudicata dal giudice relatore in veste di giudice unico. Tale decisione è stata adottata alla luce, in particolare, delle ordinanze adottate su impugnazione dal Tribunale dell’Unione europea in data 21 settembre 2015 e menzionate al punto precedente.

 Conclusioni delle parti

41      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa del comitato per i ricorsi;

–        annullare il rapporto di valutazione per l’anno 2009;

–        annullare «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», tra cui la guida per il 2009, la decisione di diniego di promozione e le lettere del presidente della BEI datate 17 e 30 novembre 2010;

–        disporre diversi mezzi istruttori;

–        condannare la BEI al risarcimento di vari danni materiali e morali;

–        condannare la BEI alle spese.

42      La BEI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso come irricevibile e/o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi

 Argomenti delle parti

43      Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione controversa del comitato per i ricorsi è illegittima in quanto fondata sulla guida per il 2009 che è stata comunicata al personale con una nota del 9 dicembre 2009, vale a dire solo alla fine dell’anno oggetto di valutazione. Ciò sarebbe contrario al principio generale di diritto secondo il quale le regole devono essere prefissate e non definite a posteriori.

44      Dal canto suo, la BEI afferma che i criteri enunciati nella guida 2009 rappresentano una costante e che essi si ripetono di anno in anno; a titolo d’esempio essa cita le guide per la procedura di valutazione degli ultimi quattro anni. La BEI sottolinea inoltre che tale guida è sempre comunicata al personale all’inizio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione. La BEI sostiene infine che il ricorrente non dimostra che il suo rendimento sarebbe stato diverso se avesse avuto conoscenza della guida del 2009 in un momento anteriore nel corso dell’anno.

45      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il comitato per i ricorsi aveva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei suoi meriti e di modificare legittimamente la valutazione contenuta nel rapporto di valutazione per il 2009. Orbene il comitato dei ricorsi si sarebbe limitato invece ad un mero controllo dell’errore manifesto di valutazione.

46      La BEI afferma che, conformemente a quanto statuito dal Tribunale nella sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159, punto 196), il comitato per i ricorsi «verifica in particolare se la procedura di elaborazione dei rapporti di [valutazione] sia stata regolare e se la Banca abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale». Secondo la BEI, infatti, il comitato per i ricorsi non sarebbe competente a redigere il rapporto di valutazione, ma solo ad esaminare quest’ultimo e a verificare la regolarità della procedura. Inoltre, il comitato per i ricorsi si sarebbe pronunciato in maniera esaustiva sulla domanda di riesame del suo rapporto di valutazione per il 2009 presentata dal ricorrente.

47      In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione controversa del comitato per i ricorsi non sarebbe motivata. La Banca contesta tale affermazione e argomenta che la semplice lettura di tale atto consentirebbe di comprendere chiaramente la sua motivazione.

 Giudizio del Tribunale

48      Alla luce della giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea in materia e ai fini dell’economia della procedura occorre esaminare anzitutto il secondo argomento del ricorrente che è effettivamente fondato.

49      A tal riguardo, occorre ricordare che il Tribunale dell’Unione europea ha considerato, in particolare nell’ambito delle molteplici cause che hanno visto opposti il ricorrente e la Banca e che riguardavano i rapporti di valutazione di quest’ultimo (v., in particolare, sentenze del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, e del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479), che la possibilità per il comitato per i ricorsi di annullare ogni affermazione contenuta nel rapporto informativo, implica che il suddetto comitato «è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla[; l]a portata di tale competenza eccede quindi chiaramente il mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto» (sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 41).

50      Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza che gli è espressamente riconosciuta dal punto 7 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, di «modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’[autore del ricorso interno]». Infatti, una modifica del voto dell’interessato implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni di merito che compaiono nel rapporto contestato relativamente all’esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, se necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti (v., in tal senso da ultimo, sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 41).

51      In definitiva, il comitato per i ricorsi deve esercitare un controllo completo sul rapporto di valutazione che gli è sottoposto, vertente sulla fondatezza di ciascuna delle valutazioni contenute in tale rapporto, non essendo il suo controllo limitato alla verifica dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

52      Orbene, nella decisione controversa del comitato dei ricorsi è espressamente precisato, da un lato, che «[il comitato per i ricorsi] può modificare un voto solo se la valutazione che quest’ultimo rispecchia è viziata da un errore manifesto che ne giustifica la modifica» e, d’altro lato, che il ricorrente «non ha dimostrato che le valutazioni della Banca siano errate o che la valutazione globale del suo rendimento giustifichi l’attribuzione di un voto migliore di quello che ha ottenuto».

53      Di conseguenza, dal tenore letterale della decisione controversa del comitato per i ricorsi risulta che quest’ultimo ha ritenuto che il proprio controllo sul rapporto di valutazione del 2009 non potesse andare oltre la ricerca di un errore manifesto di valutazione.

54      La decisione controversa del comitato per i ricorsi non rispetta quindi il punto 7 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, come interpretato peraltro, mutatis mutandis, dai punti da 38 a 50 della sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205). Va, inoltre, rilevato che il Tribunale dell’Unione europea, nella sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, (T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punto 34), ha considerato che modifiche minori delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi «non sono tali da rimettere in discussione l’interpretazione fornita dal Tribunale [dell’Unione europea] nella sentenza del 27 aprile 2012[, De Nicola/BEI, T 37/10 P, EU:T:2012:205]».

55      Da tutto quel che precede consegue che la decisione controversa del comitato per i ricorsi deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti del ricorrente e senza che occorra pronunciarsi sulle conclusioni riguardanti i mezzi istruttori. Infatti, alla luce, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall’altro, dei motivi di annullamento della presente sentenza, tali misure non presentano un’utilità per la soluzione della controversia.

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2009

 Argomenti delle parti

56      In primo luogo, il ricorrente fa riferimento alle censure sollevate nell’ambito delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi. In secondo luogo, egli considera che il suo superiore gerarchico non gli avrebbe fornito il sostegno necessario e avrebbe limitato i suoi compiti, eliminando gli obiettivi che avrebbero potuto implicare contatti all’esterno della sua divisione e della BEI. In terzo luogo, il suo superiore gerarchico avrebbe ridotto i suoi obiettivi e non li avrebbe definiti chiaramente.

57      Dal canto suo, anche la BEI rinvia agli argomenti in risposta da essa formulati nell’ambito delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi. In secondo luogo, essa smentisce l’atteggiamento che il ricorrente contesta al suo superiore gerarchico e afferma che, durante i colloqui che si sono svolti nel corso del 2009, il ricorrente ha avuto la possibilità di esporre il proprio punto di vista. In terzo luogo, riguardo all’ampiezza degli obiettivi, la BEI sostiene che la fissazione di questi ultimi rientra nell’ambito del suo potere discrezionale e che il ricorrente non fornisce alcuna prova a sostegno delle sue critiche.

Giudizio del Tribunale

58      Secondo una giurisprudenza costante, alla luce della portata delle disposizioni relative alla competenza del comitato per i ricorsi, l’annullamento di una decisione del suddetto comitato è idonea, sul piano amministrativo, a procurare un vantaggio all’autore del ricorso dinanzi a tale comitato e ad imporre di conseguenza alla BEI di sottoporre nuovamente al comitato per i ricorsi la contestazione presentata dall’autore del citato ricorso interno, affinché il comitato per i ricorsi possa pronunciarsi correttamente e nella pienezza dei suoi poteri sul rapporto di valutazione di cui trattasi (v. ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punto 40).

59      Tenuto conto della giurisprudenza citata al punto precedente, non è pertanto necessario pronunciarsi, nella fattispecie, sull’annullamento del rapporto di valutazione per il 2009. Infatti, in conseguenza dell’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi, deciso dal Tribunale al punto 55 della presente sentenza, il rapporto di valutazione per il 2009 dovrà essere oggetto di un nuovo controllo completo da parte del comitato per i ricorsi. È pertanto compito della BEI adottare a tal proposito le misure necessarie.

60      Di conseguenza, essendo stata annullata la decisione controversa del comitato per i ricorsi, non è necessario pronunciarsi sulla legittimità del rapporto di valutazione per il 2009, che non è ancora divenuto definitivo.

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», tra cui la guida per il 2009, la decisione di diniego di promozione e le lettere del presidente della BEI del 17 e del 30 novembre 2010

61      Poiché il Tribunale ha constatato l’illegittimità della decisione controversa del comitato per i ricorsi e ha di conseguenza deciso di annullare tale decisione, non è necessario pronunciarsi sulle summenzionate conclusioni. Infatti, l’eventuale annullamento degli atti in questione, comprese le due lettere del presidente della BEI in data 17 e 30 novembre 2010, non sarebbe idoneo, sul piano amministrativo, a procurare al ricorrente alcun effetto utile specifico, giacché la Banca è tenuta, a norma dell’articolo 266 TFUE, a prendere tutti i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza comporta.

 Sulle conclusioni dirette al risarcimento dei danni

 Argomenti delle parti

62      Il ricorrente sostiene di aver subito, da un lato, un danno materiale derivante dalla mancata promozione e, d’altro lato, un danno morale, in senso lato, costituito dal pregiudizio a diversi aspetti dell’identità professionale propria di ciascun individuo sul proprio luogo di lavoro, quali, nella fattispecie, il danno alla sua immagine, al suo prestigio e alla sua dignità. In via equitativa esso stima quest’ultimo danno nell’importo di EUR 500 000. La Banca contesta tali conclusioni.

 Giudizio del Tribunale

63      Occorre ricordare che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, in particolare nelle controversie riguardanti i rapporti tra l’Unione e i suoi agenti, presuppone la concomitante sussistenza di tre presupposti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni dell’Unione, la realtà del danno e l’esistenza di un nesso causale fra il comportamento criticato e il danno asserito (v., in questo senso, sentenze del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 52, e del 18 novembre 2014, McCoy/Comitato delle regioni, F‑156/12, EU:F:2014:247, punto 89).

64      Orbene, si deve constatare che in nessuna fase del procedimento il ricorrente ha dimostrato che ricorrano tutti i presupposti menzionati al punto precedente, né per quanto riguarda il danno materiale né per quanto riguarda il danno morale. Inoltre, il ricorrente non fonda le sue conclusioni dirette al risarcimento del danno, in particolare quelle relative al danno morale, su un’esposizione chiara dei fatti pertinenti né su un’esposizione distinta, precisa e strutturata dei motivi e degli argomenti addotti in diritto. Tali conclusioni devono essere pertanto dichiarate irricevibili, in quanto esse non sono conformi ai requisiti posti dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura in vigore alla data del deposito del ricorso, divenuto, a seguito di modifica, l’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura (v., in questo senso, sentenza del 15 febbraio 2011, AH/Commissione, F‑76/09, EU:F:2011:12, punto 29, e la giurisprudenza citata).

65      In ogni caso, relativamente al danno materiale risultante dalla mancata promozione del ricorrente relativamente all’anno 2009, è sufficiente rilevare che qualsiasi agente dell’Unione europea può aspirare alla promozione dal momento in cui soddisfi i requisiti di diritto previsti a tale effetto, a cominciare dal requisito di dare prova di meriti idonei a giustificare una promozione siffatta in base ad una valutazione annuale del suo rendimento, regola questa che si applica anche al personale della BEI (v. punto 3 della presente sentenza). Orbene, nella fattispecie, poiché il Tribunale ha annullato la decisione controversa del comitato per i ricorsi, vertente sulla valutazione dei meriti del ricorrente relativamente all’anno 2009, spetta agli organi competenti della Banca procedere ad una nuova valutazione dei meriti del ricorrente relativamente all’anno 2009 e trarne poi le conseguenze quanto ad un’eventuale promozione di quest’ultimo. Inoltre, per quanto riguarda il danno morale, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento dell’atto impugnato costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente, per qualsiasi danno morale che il funzionario possa aver subito per effetto dell’atto annullato (sentenza del 23 ottobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, punto 130, e la giurisprudenza citata).

66      Nella fattispecie, il ricorrente non dimostra di aver subito un danno morale che sia separabile da quello che gli avrebbe causato l’illegittimità che ha motivato l’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento.

67      In tali circostanze, le conclusioni dirette risarcimento del danno devono essere respinte in quanto irricevibili e in ogni caso in quanto infondate.

 Sulle spese

68      Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che la parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

69      Nella fattispecie, dalla motivazione esposta nella presente sentenza risulta che la BEI è, essenzialmente, la parte soccombente. Inoltre, il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che la BEI fosse condannata alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la BEI deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare la totalità delle spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 22 settembre 2010 è annullata.

2)      Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, della decisione del 25 marzo 2010 di diniego di promozione e di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti».

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

Perillo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 2015.

Il cancelliere

 

       Il giudice

W. Hakenberg

 

       E. Perillo


* Lingua processuale: l’italiano.